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01.3189 · Postulato · 2001-03-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù della legge del 30 aprile 1997 sull'azienda delle telecomunicazioni, la Swisscom SA è in linea di massima autorizzata a vendere i propri impianti e apparecchiature. La vendita degli impianti di Leuk è quindi legale e, nel caso specifico, l'azienda era autorizzata ad alienare le parcelle corrispondenti. Il Consiglio federale non aveva pertanto alcun motivo per impedire l'operazione, per le ragioni esposte qui di seguito.

Il 9 maggio 2000 la Swisscom SA ha informato la Confederazione in merito alle sue intenzioni di vendere gli impianti in questione. È stato così possibile trovare insieme alla Swisscom SA una soluzione soddisfacente per le antenne del sistema SATOS 3 di Leuk ancora prima della vendita. L'impianto del DDPS di Leuk è separato dall'impianto di ricezione satellitare commerciale; la vendita di quest'ultimo non influisce in alcun modo su di esso. Nel quadro della cessione della stazione satellitare di terra di Leuk , si è tenuto adeguatamente conto di tutti gli aspetti inerenti alla politica della sicurezza. Il DDPS e la Swisscom hanno valutato diverse soluzioni allo scopo di offrire ai militari la possibilità di gestire in modo autonomo la loro stazione di terra. È stato infine deciso, di comune accordo, di cedere alla Confederazione una parte del fondo sul quale sorgono gli impianti (previo frazionamento in parcelle) e altre 20 parcelle. Il relativo contratto di compravendita è stato firmato il 5.11.2000 a Leuk e la notifica all'ufficio del registro fondiario è avvenuta il 3 gennaio 2001, con validità al 1° gennaio 2001, nel quadro del completamento della transazione con Verestar. Il DDPS e la Swisscom si sono accordati sui modi per assicurare la manutenzione e l'esercizio dell'impianto esistente (LEUK-6, antenne paraboliche del sistema d'ascolto e di comunicazione via satellite SATOS 3) fino al momento dell'autonomia. Verestar si impegna con la Swisscom a consentire che il DDPS mantenga, al massimo fino alla fine di marzo 2002, le proprie apparecchiature all'interno dell'edificio di servizio dell'impianto e a stipulare i necessari accordi. Questa soluzione, che è stata preventivamente concordata con il DDPS, garantisce a quest'ultimo a un tempo sufficiente per trasferire altrove le proprie apparecchiature. Le parti classificate del sistema SATOS 3 sono situate presso altre installazioni del DDPS.

L'esercizio e la manutenzione dell'impianto d'antenna non classificato continuano ad essere assicurati dall'azienda elettronica "schweizerische Elektronikunternehmung SE". I dipendenti della Swisscom attivi nel settore dei satelliti sono stati quasi tutti assunti da Verestar. In occasione della realizzazione dell'impianto LEUK 6 del DDPS, questi collaboratori sono stati esaminati e "certificati" nel quadro di una verifica della sicurezza. Essi soddisfano i requisiti della Confederazione in merito al mantenimento del segreto. Il DDPS e la Swisscom sono convinti che la soluzione trovata (vendita di singole parcelle al DDPS) e la collaborazione tra il DDPS e Verestar (mantenimento delle apparecchiature nell'edificio principale al massimo fino alla fine di marzo 2002, approvvigionamento energetico ed idrico) non siano in contrasto né con gli interessi del DDPS, né con altri interessi nazionali.

Inoltre un gruppo di lavoro interdipartimentale sta esaminando quali mezzi e provvedimenti sono necessari per garantire le esigenze di trasmissione di Confederazione, Cantoni ed esercito. Se necessario, dovranno essere emanate le relative disposizioni di legge nell'ambito della revisione della LRTV e della LTC. Al contempo si dovrà chiarire se a questo scopo singoli impianti dovranno essere ceduti alla Confederazione.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.