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01.3255 · Interpellanza · 2001-05-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale prende atto con preoccupazione del violento conflitto che lacera la Macedonia. È conscio che questo conflitto ha in qualche modo relazioni con la Svizzera dacché determinati esponenti della parte in conflitto proalbanese dispongono qui di permessi di dimora e sono qui politicamente attivi. Ciò può pregiudicare le relazioni della Svizzera con la Macedonia e Stati terzi che, come la Svizzera sono impegnati a trovare una soluzione pacifica nei Balcani.

In base a tali fatti, sono state prese alcune misure per impedire che conflitti politici violenti ai danni di paesi terzi vengano suscitati dalla Svizzera oppure che il nostro territorio sia usato per mettere in pericolo direttamente o indirettamente la sicurezza interna di altri Stati o che si guastino le relazioni con questi ultimi. Dette misure concernono l'osservazione di organizzazioni e gruppi importanti in applicazione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120); il divieto dell'acquisto e del porto di armi giusta l'articolo 9 dell'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541), diretto fra l'altro contro i cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia, Croazia, Macedonia nonché Bosnia e Erzegovina; l'avvio di procedure di revoca dell'asilo contro rifugiati di etnia albanese; il rifiuto di autorizzazioni di dimora concesse in base al diritto degli stranieri; l'emanazione di divieti d'entrata come anche l'esecuzione di procedimenti penali (ad esempio per infrazioni alla legge sul materiale bellico in connessione con il sequestro di fucili di precisione e munizioni nel 1998 a Durres/Albania o per discriminazione razziale contro il quotidiano albanese "Bota Sot", edito e distribuito anche in Svizzera).

Inoltre il Consiglio federale, con decisione del 15 giugno 2001, ha proibito a Fazli VELIU di fondare, rappresentare o sostenere organizzazioni che partecipano in quanto tali al violento conflitto in Macedonia oppure che sostengono propagandisticamente, materialmente o finanziariamente i partiti che usano violenza in questo conflitto. Per la recidiva, a Veliu è stata comminata l'espulsione.

Il 3 luglio 2001 il Consiglio federale ha emanato un analogo divieto contro Musa Dzaferi (parimenti con comminazione d'espulsione in caso di recidiva) e deciso un divieto d'entrata contro Ali Ahmeti e Xhavit Haliti, che sottostanno al medesimo divieto di esplicare attività come Veliu e Dzaferi.

Entrambe le decisioni del Consiglio federale emanate in applicazione dell'articolo 121 capoverso 2 e articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale servono al mantenimento delle relazioni verso l'estero e preventivamente anche alla sicurezza della Svizzera.

Il Consiglio federale si esprime come segue sulle domande degli interpellanti:

1. Il Consiglio federale, segnatamente nel quadro del comitato di sicurezza, viene informato periodicamente dai servizi d'informazione della Confederazione sulla situazione nelle regioni belliche e sulle attività dei gruppi estremisti. Il comitato di sicurezza, nell'aprile 2001, ha preso atto di un rapporto speciale sulle attività dei gruppi estremisti in Svizzera, in particolare dell'UCK. Vi sono spiegate le attività per procurarsi il denaro e il sostegno delle parti nel conflitto civile, il possibile pregiudizio delle relazioni bilaterali con i Paesi interessati come anche la connessione con le reti terroristiche e la criminalità organizzata.

2. Il Consiglio federale è pronto ad informare sul tema nella misura ammessa dai vincoli del diritto sulla protezione dei dati. Con il rapporto sulla protezione dello Stato il DFGP orienta periodicamente l'opinione pubblica sulle strutture e le attività dei gruppi d'estremismo violento. Anche il rapporto sulla protezione dello Stato 2000 (luglio 2001) contiene riferimenti espliciti alle organizzazioni kosovo-albanesi che agiscono in Svizzera e sostengono i partiti e i gruppi estremisti nel loro Paese. Per il rimanente la delegazione per l'esame degli affari ha diritto a informazioni complete giusta l'articolo 47quinquies della legge sui rapporti fra i Consigli.

3. I più recenti avvenimenti nella Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo, non hanno avuto finora ripercussioni violente sulla Svizzera. A causa dell'evoluzione molto incerta e del crescente potenziale di violenza nelle regioni in crisi del sud della Serbia e della Macedonia sono mantenute fino a nuovo avviso le misure di sicurezza supplementari per le rappresentanze diplomatiche della Repubblica federale di Jugoslavia.

Secondo l'esame della situazione è improbabile che insorgano in Svizzera azioni violente provocate da cerchie di etnia serba e albanese. Non esistono concreti riferimenti a preparazioni di azioni terroristiche.

4. Il Consiglio federale non tollera su territorio svizzero attività a sostegno di conflitti. I menzionati decreti del Consiglio federale del 15 giugno e del 3 luglio 2001 come anche le misure prese a livello amministrativo lo dimostrano chiaramente.

Va tuttavia osservato che nel presente contesto gli interessi nazionali da tutelare devono essere periodicamente ponderati nei confronti di diritti quali la libertà di riunione o la libertà di opinione che sono garantiti a livello costituzionale (art. 16 e 22 Costituzione federale), nonché oggetto di obblighi internazionali della Svizzera (segnatamente art. 10 f della Convenzione del 4 novembre 1959 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali/CEDU, RS 0.101, come anche art. 19 e 21 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili politici/Patto ONU II, RS 0.103.2). Di questi diritti devono per principio beneficiare tutti gli stranieri che dimorano sul territorio svizzero.

5. Il Consiglio federale non tollera attività che non rispettano le norme legali o di diritto internazionale, o che mettono in pericolo i legittimi interessi nazionali.

Nella misura in cui vengono svolte attività entro i limiti legali fissati, la tolleranza da parte della Svizzera non è segno di violazione della neutralità. Il fatto che la Svizzera si attenga ai principi dello stato di diritto per cui ammette l'esercizio di diritti tutelati a livello costituzionale e parzialmente anche a quello internazionale, non coinvolge la neutralità del Paese. A livello internazionale il diritto di neutralità disciplina esclusivamente la relazione giuridica tra Stati e pertanto non si applica ai conflitti interni. Conseguentemente non contempla norme che impongono obblighi diretti alle singole persone.

6. Contro le attività ritenute illegali oppure che ledono gli interessi nazionali svizzeri vengono prese le così dette misure di diritto amministrativo e penale. Inoltre il Consiglio federale ha le competenze costituzionali di espellere dalla Svizzera gli stranieri se questi compromettono la sicurezza del Paese (art. 121 cpv. 2 Cost.).

Il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni limitate nel tempo se lo richiede la tutela degli interessi del Paese nell'ottica delle relazioni con l'estero (art. 184 cpv. 3 Cost.), o per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna (art. 185 cpv. 3 Cost.).

I decreti del Consiglio federale summenzionati del 15 giugno e del 3 luglio 2001 si fondano sull'articolo 184 capoverso 3 Cost, e l'espulsione comminata contro due persone sull'articolo 121 capoverso 2 Cost.

7. Le citate misure di natura politica, di diritto amministrativo e penale contro attività illegali non sono comparabili con il mandato di Swisscoy. Si tratta di disporre in Svizzera provvedimenti che contrastino un possibile protrarsi del conflitto macedone come anche di intervenire localmente, nel Kosovo, per sostenere gli sforzi internazionali per il mantenimento della pace.

Risposta del Consiglio federale.