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01.3315 · Mozione · 2001-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Da tempo il settore agricolo è confrontato con acuti problemi di reclutamento di manodopera, segnatamente per la raccolta di colture speciali. Al fine di ovviare a questa situazione e con l'intento di migliorare le condizioni di remunerazione e di lavoro a tratti insoddisfacenti, le organizzazioni professionali, i sindacati e le autorità profondono sforzi considerevoli. Si tratta in particolare di offrire condizioni concorrenziali e più attraenti come pure di combattere il lavoro in nero in seno a questo settore economico.

Ai sensi delle disposizioni legali attualmente in vigore, le autorità preposte al mercato del lavoro devono vegliare a che i permessi di soggiorno e di lavoro vengano rilasciati soltanto se il datore di lavoro offre allo straniero le stesse condizioni di remunerazione e di lavoro applicate alla località e alla professione di quelle che offre ai cittadini svizzeri. Per determinare tali condizioni va tenuto conto delle prescrizioni legali, dei salari e delle prestazioni accordate per un lavoro simile nella stessa impresa e nello stesso settore, come pure dei contratti collettivi di lavoro (CCL) e dei contratti-tipo di lavoro (CTT). Va altresì tenuto conto del risultato delle indagini statistiche sui salari effettuati dall'Ufficio federale di statistica.

Segnatamente in alcuni Cantoni della svizzera romanda e in Ticino, il salario dei lavoratori agricoli è fissato nei contratti-tipo. Al momento della concessione di un'autorizzazione, la maggioranza dei Cantoni si basano sui salari minimi fissati annualmente dall'Unione svizzera dei contadini di concerto con i rappresentanti delle autorità cantonali del mercato del lavoro e con le organizzazioni agricole. Per il 2001, il salario minimo per gli stagionali è stato fissato a 2700 franchi (salario determinante per il calcolo dei contributi AVS). Gli organi responsabili dell'applicazione della regolamentazione sugli stranieri si sforzano, nei limiti della loro competenza e delle loro risorse, di controllare l'applicazione di tali norme e, conseguentemente, di lottare contro il dumping salariale.

La richiesta di un salario minimo di 3000 franchi va analizzata sotto differenti punti di vista, ovvero: maggiori possibilità di reclutamento in Svizzera e sui mercati di lavoro dei paesi membri dell'UE o dell'AELS, salario minimo uniforme in tutti i Cantoni e salari sociali che garantiscono un minimo vitale. Alla luce di questi aspetti, un miglioramento delle condizioni di lavoro e di remunerazione è imprescindibile e le cerchie interessate sono quasi tutte favorevoli. Ciononostante, anche se un'armonizzazione è auspicabile, in alcune regioni i salari differenti si possono giustificare in funzione delle condizioni economiche (ad es. differenti strutture di produzione) e delle condizioni sociali.

Nella sua risposta alla mozione Fattebert (00.3506) del 4 aprile 2001 il Consiglio federale ha precisato che non intende autorizzare il reclutamento di lavoratori ad interim provenienti dall'Europa dell'Est. In questo contesto il Consiglio federale e l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS), competenti in materia, hanno invitato le organizzazioni agricole a intensificare i loro sforzi di reclutamento nei paesi dell'UE e hanno invitato i datori di lavoro a offrire condizioni più attraenti (ovvero un salario minimo di 3000 franchi al mese per un orario di lavoro settimanale di 52 ore).

Spetta ai Cantoni applicare le condizioni CCT nel settore dell'agricoltura. Di conseguenza, l'introduzione di una normativa di carattere imperativo, su scala svizzera, relativa al salario minimo necessiterebbe di una revisione del diritto sulle obbligazioni. Considerato che il settore agricolo mira attualmente ad armonizzare i CCT o a stabilire una normativa uniforme dei CCT, il Consiglio federale ritiene che tali iniziative abbiano la priorità.

Il problema del lavoro in nero non è nuovo e non viene sottovalutato dalle autorità, incaricate segnatamente dell'esecuzione delle prescrizioni e delle sanzioni. Le direttive e gli opuscoli informativi relativi al lavoro in nero mirano segnatamente a sensibilizzare le persone interessate e a facilitare la messa in pratica delle misure di prevenzione. Dopo aver preso conoscenza dei risultati - positivi - della procedura di consultazione imperniata su un'importante serie di misure atte a combattere il lavoro in nero, il Consiglio federale ha incaricato il DFE di elaborare entro la fine del 2001 un messaggio all'attenzione del Parlamento relativo alla legge federale contro il lavoro illecito (LFLI).

In questo senso il Consiglio federale giudica la mozione Grobet come non adeguata e la respinge.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.