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01.3333 · Postulato · 2001-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Ai sensi della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20) ed in particolare in base all'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 (RS 814.201) sulla protezione delle acque, è prescritto che le acque di scarico provenienti da impianti sanitari mobili devono essere raccolte e possono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche soltanto mediante i dispositivi appositamente previsti. Un'analoga prescrizione era contenuta già nell'ordinanza precedente (ordinanza del 19 giugno 1972 sulla protezione delle acque). Anche ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 del regolamento internazionale della navigazione sul Lemano, del 7 dicembre 1976 (RS 0.747.221.11), è vietato gettare, versare, lasciar cadere o immettere nel lago oggetti o sostanze di natura tale da inquinare l'acqua. L'articolo 90 capoverso 3 contiene inoltre l'obbligo di raccogliere in recipienti adatti le feci, le acque luride e qualsiasi altro rifiuto. Nel 1999, nell'ambito dell'11a riunione della Commissione internazionale per la navigazione sul Lemano, la Francia ha appoggiato espressamente tale normativa.

Lo stesso obbligo è del resto contenuto nell'articolo 108 capoverso 1 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione interna (RS 747.201.1). Né l'ordinanza sulla protezione delle acque né quella sulla navigazione interna né il regolamento della navigazione sul Lemano menzionano periodi di transizione durante i quali i vecchi battelli sarebbero esclusi dall'applicazione di questa normativa.

L'obbligo di attrezzare i battelli con recipienti di raccolta sussiste quindi già da circa 30 anni; quasi tutti gli uffici cantonali della navigazione hanno applicato queste disposizioni a partire dalla loro entrata in vigore e obbligato i proprietari ad adattare i battelli già in circolazione. La stessa normativa concerne anche le imprese di navigazione concessionarie, poste sotto la vigilanza della Confederazione, che - affrontando grandi impegni finanziari - hanno dovuto attrezzare o adattare i loro battelli (in parte costruiti circa 100 anni fa) e i loro impianti portuali, dotandoli di recipienti per la raccolta delle sostanze fecali e delle acque di scarico.

Per tali motivi il Consiglio federale è dell'avviso che le prescrizioni per la protezione delle acque debbano essere applicate dai Cantoni il più presto possibile. L'emanazione di una normativa di transizione darebbe un segnale sbagliato al riguardo.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.