01.3342 · Interpellanza · 2001-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Pro Natura ha scelto tre territori in Svizzera, dove effettuare le necessarie verifiche per la realizzazione di un parco nazionale. Il risultato del lavoro dovrà condurre ad una proposta specifica e dettagliata di un secondo parco nazionale all'attenzione del Consiglio federale.
Due zone prescelte sono in Ticino. Pertanto sono iniziati gli studi necessari per l'allestimento di un progetto degno di attenzione.
Una condizione fondamentale all'origine di un progetto credibile è il consenso della popolazione, la quale deve essere avvicinata tramite un lavoro di informazione preciso e transparente, tale da evitare speculazioni, pregiudizi, facili entusiasmi e fors'anche conflitti.
Quindi, ci si permette di interpellare il Consiglio federale in merito, con le seguenti domande:
1. Quali sono le sue competenze specifiche nell'ambito di questo progetto di nuovo parco nazionale?
2. Quali saranno i passi formali che verranno intrapresi dopo la proposta di Pro Natura?
3. Quali sarebbero le peculiarità e gli obiettivi del nuovo parco?
4. Quali sarebbero le eventuali differenze con quello esistente?
5. Sarebbero previste attività o insediamenti nel nuovo parco, oppure si tratterebbe di una zona protetta senza accesso?
6. Quali sarebbero le eventuali modifiche pianificatorie previste?
7. A chi competerebbe la gestione del nuovo parco?
Stellungnahme des Bundesrates
Rispondendo alla mozione Berberat 00.3374, del 23 giugno 2000, il Consiglio federale ha segnalato la propria disponibilità a modificare la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), al fine di creare le basi legali a sostegno dei parchi regionali e di altre aree protette. In tale categoria rientrano anche i parchi nazionali. I punti centrali di questa modifica sono la definizione delle singole categorie delle aree protette, i requisiti quantitativi e qualitativi dei vari tipi di aree, il carattere volontario, il riconoscimento (label) e il finanziamento da parte della Confederazione.
Attualmente sono in atto i lavori preliminari relativi alla revisione della LPN. La procedura di consultazione sarà avviata probabilmente nella prima metà del 2002. Le disposizioni quadro previste dalla LPN saranno esplicitate a livello di ordinanza.
Sulla base delle considerazioni confluite nel progetto di revisione della LPN, possiamo rispondere come segue alle singole domande:
1. Il Consiglio federale sarà responsabile del riconoscimento dei parchi nazionali.
2. L'iniziativa per la creazione di un parco nazionale deve partire dalla regione interessata. La proposta viene in seguito inoltrata alla Confederazione dal cantone di ubicazione. La valutazione tecnica compete all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. La decisione formale è adottata dal Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.
3. Gli obiettivi dei nuovi parchi nazionali sono la conservazione di una parte del patrimonio naturalistico svizzero (protezione degli ecosistemi e dei paesaggi culturali di particolare pregio) e, in secondo luogo, le possibilità di svago e di contatto con la natura offerte agli esseri umani. Le peculiarità di ogni nuovo parco nazionale dipendono dalla sua posizione.
4. In base alla classificazione internazionale, il parco nazionale esistente è un'area selvaggia e incontaminata. Ciò significa che la natura è completamente abbandonata a se stessa. Non sono consentiti interventi di nessun tipo. I visitatori sono tenuti a non abbandonare i sentieri segnalati. I nuovi parchi nazionali devono comprendere una simile zona centrale con un regime di protezione paragonabile, nonché una zona periferica. Per la zona periferica il regime di protezione è tuttavia meno rigido. In questo caso lo scopo primario è la conservazione e lo sviluppo sostenibile del paesaggio plasmato dagli esseri umani.
5. Dal momento che un parco nazionale non si limita a proteggere gli ecosistemi, ma deve anche fungere da luogo di svago, l'area protetta sarà liberamente accessibile. Le prescrizioni dettagliate relative alla zona centrale e a quella periferica saranno diverse. Nella zona centrale l'accesso va limitato soprattutto nei casi in cui ciò si rende necessario per proteggere le specie animali sensibili alle intrusioni. Nella zona centrale non devono essere costruite nuove infrastrutture. Nella zona periferica tuttavia, è possibile, se non addirittura auspicabile, un'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali (p. es. da parte dell'agricoltura e dell'economia forestale) e la messa a disposizione dell'infrastruttura necessaria.
6. I parchi nazionali hanno un'incidenza territoriale ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio (RS 700). Essi vanno inseriti nei piani direttori e nei piani di utilizzazione cantonali e comunali. In altri termini, le limitazioni dell'utilizzazione stabilite per contratto vanno attuate anche a livello di pianificazione del territorio. Non sono previste modifiche della legislazione sulla pianificazione del territorio.
7. La struttura organizzativa di un parco nazionale viene determinata congiuntamente dalla Confederazione e dal cantone di ubicazione, sulla base delle disposizioni previste dalla LPN e dalle ordinanze.
Risposta del Consiglio federale.