01.3354 · Mozione · 2001-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'art. 64 cpv. 5 della legge sull'assicurazione malattie (LAMal) il legislatore intendeva sgravare le famiglie da una parte della partecipazione ai costi della degenza ospedaliera. Alle deliberazioni parlamentari la disposizione, proposta dal Consiglio federale nel messaggio del 6 novembre 1991 sulla revisione dell'assicurazione malattie, che già aveva il tenore oggi in vigore, non ha dato adito a controversie né è stata oggetto di dibattito.
La regola prevista dall'art. 104 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) tiene conto in primo luogo del fatto che le persone che vivono sole durante una degenza ospedaliera risparmiano la totalità dei costi di vitto che incombono sulla loro economia domestica, mentre le famiglie devono comunque sopportare una parte di questi costi. È stato quindi stabilito che gli assicurati che vivono in comunione domestica con una o più persone, con le quali hanno un rapporto attinente al diritto di famiglia, non devono pagare il contributo di 10 franchi per ogni giorno di degenza ospedaliera. Per l'esenzione dall'obbligo di contribuzione è quindi determinante la convivenza nella stessa economia domestica di persone che abbiano un rapporto attinente al diritto di famiglia. Per questi motivi, la differenziazione nell'ambito della riscossione del contributo tra persone che vivono sole e famiglie è giustificata e non discrimina in alcun modo le persone che vivono sole.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.