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01.3393 · Mozione · 2001-06-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 38 LAMal conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire i requisiti cui devono rispondere le persone che forniscono prestazioni su indicazione medica e le organizzazioni che le occupano. I requisiti sono poi elencati nella sezione 6 (titolo 4, capitolo 1) dell'ordinanza del Consiglio federale, sebbene in realtà siano riconosciute quali fornitori di prestazioni solo le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 51 OAMal) e le organizzazioni d'ergoterapia (art. 52 OAMal), ma non le organizzazioni di fisioterapia, logopedia e dietetica.

Il Consiglio federale ha stabilito nel messaggio del 6 novembre 1991 sulla revisione dell'assicurazione malattie (FF 1992, 135) che "la formulazione nella legge" (articolo 35 capoverso 2 lettera e LAMal) menzionando ""persone che forniscono prestazioni previa prescrizione medica" come pure "organizzazioni che le occupano"... consente loro di esercitare un'attività in modo indipendente e a proprio conto come attualmente ... oppure di esercitare un'attività quale impiegato/a, ad esempio di un servizio che dispensa cure a domicilio, di un'istituzione che impartisce istruzioni ai diabetici, di un centro di consulenza per l'enterostomia, di un ambulatorio, di un Comune, di un'associazione per le cure a domicilio, ecc. Si vuole pertanto tenere conto del potenziale che già esiste in questi settori riguardo le strutture, le capacità e le esperienze, come pure del suo possibile sviluppo, e assicurare il suo impiego, nel quadro dell'assicurazione malattia sociale, in modo coordinato ed entro limiti ragionevoli." Tuttavia, ciò non significa che nuove categorie di fornitori di prestazioni possano essere senz'altro autorizzate ad esercitare a carico dell'assicurazione malattie.

Le organizzazioni d'ergoterapia figurano nell'ordinanza quali fornitori di prestazioni solo perché erano autorizzate ad esercitare a carico dell'assicurazione sociale malattie già ai sensi del diritto previgente. Invece, le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio costituiscono, rispetto al diritto previgente, una nuova categoria di fornitori di prestazioni suscettibili di ottenere l'autorizzazione ad esercitare a carico dell'assicurazione. Giusta l'articolo 51 lettere a - e OAMal, oltre ad essere in possesso dell'autorizzazione cantonale queste organizzazioni devono aver definito un campo d'attività e disporre delle attrezzature e del personale specializzato necessario. Il personale deve potere dimostrare di aver concluso una formazione nel campo d'attività in questione. L'autorizzazione di organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio ad esercitare quali fornitori di prestazioni rappresenta quindi un'eccezione, in quanto il loro riconoscimento è avvenuto con l'obiettivo, da un lato, di promuovere lo spitex, dall'altro, di mantenere le strutture già esistenti ai sensi del diritto previgente. Non vi erano, invece, strutture di questo tipo per fisioterapisti, logopedisti o dietisti, né nel nuovo sistema vi è la necessità di crearle, poiché i settori della fisioterapia, della logopedia e della dietetica sono già sufficientemente coperti dai fornitori di prestazioni indipendenti. In questo senso è raggiunto anche l'obiettivo della Commissione federale delle prestazioni (CP), molto restia ad autorizzare nuove categorie di fornitori di prestazioni. Inoltre, si deve tener conto della questione dei costi, dato che il riconoscimento di nuove categorie di fornitori di prestazioni comporta il rischio di un aumento della quantità di prestazioni fornite.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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