Lexipedia

01.3474 · Postulato · 2001-09-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legislazione attuale opera una distinzione tra le aree di sosta e le aree di servizio (impianti accessori), provviste delle necessarie stazioni di distribuzione dei carburanti, degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio. La costruzione e l'esercizio degli impianti accessori spettano di regola ai Cantoni. La Confederazione si limita ad emettere soltanto alcuni principi di base, relativi ad esempio all'allestimento di toilette accessibili ai disabili e all'apertura 24 ore su 24 delle stazioni di rifornimento di carburanti, delle toilette e dei posti telefonici. L'esercizio di un impianto accessorio sottostà alle prescrizioni di polizia in materia di commercio, sanità ed economia. Le aree di servizio vengono di norma gestite da terzi sulla base di una concessione. Questi gestori privati decidono, in considerazione dei bisogni di chi viaggia, quali prodotti e servizi offrire. In questo ambito valgono soprattutto le regole del mercato. I gestori sono inoltre responsabili delle condizioni igieniche dei locali.

Per quanto riguarda invece le aree di sosta, esistono prescrizioni unitarie sulla loro costruzione, sistemazione ed esercizio nonché sulle attrezzature che ne fanno parte. La Confederazione finanzia solamente le strutture necessarie all'esercizio, mentre per strutture più complesse mancano le basi giuridiche. Pertanto non esistono aree ricreative per bambini, tuttavia sono disponibili aree di svago e per pic-nic lontano dalla carreggiata e dal parcheggio. Gli uffici cantonali del genio civile sono competenti per l'esercizio di queste aree di sosta; dal canto suo, la Confederazione emette prescrizioni in merito alla cura degli spazi verdi e alla pulizia (benchmarking). Le aree di sosta vengono pulite giornalmente. Dal 1° gennaio 2000, d'intesa con l'Ufficio federale delle strade, su alcune aree scelte dai Cantoni sono autorizzati a sostare banchi e furgoni per il ristoro degli automobilisti. Spetta ai gestori di questi esercizi decidere se vendere o meno prodotti locali: anche in questo caso entrano in gioco le regole del mercato.

È ovvio che sono possibili e auspicabili miglioramenti puntuali. Il Consiglio federale non dubita che gli esercenti e gli uffici del genio civile interessati si adopereranno per sfruttare il potenziale esistente. Il Collegio ritiene in ogni caso che l'attuale legislazione sia in linea di massima sufficiente a tenere debitamente conto delle esigenze degli utenti, tuttavia rifiuta categoricamente di autorizzare la vendita di alcolici per ragioni di sicurezza della circolazione stradale.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

01.3474 | Lexipedia | Lexipedia