Lexipedia

01.3519 · Interpellanza · 2001-10-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.Conseguenze delle decisioni del Consiglio nazionale sulla riforma dell'imposizione della coppia e della famiglia

Il programma e le proposte del Consiglio federale sono stati sostanzialmente approvati dal Consiglio nazionale. Essi consistono nell'introduzione del cosiddetto modello di splitting parziale per i coniugi nell'imposta federale diretta nonché nella riorganizzazione delle deduzioni rilevanti per le famiglie.

1.1.Conseguenze finanziarie

Il progetto di riforma dell'imposizione della coppia e della famiglia cagionerà, in base alle proposte del Consiglio federale, minori entrate per l'imposta federale diretta pari a circa 1,30 miliardi di franchi. Queste minori entrate sono state calcolate sulla base del gettito annuale (inclusa la quota cantonale) dell'imposta federale diretta delle persone fisiche negli anni 2000/2001 di 6,3 miliardi di franchi.

Conformemente alla ripartizione del gettito dell'imposta federale diretta in un rapporto di 70 e 30 per cento tra Confederazione e Cantoni, negli anni 2000/2001 risultano, secondo le proposte del Consiglio federale, minori entrate per i Cantoni di circa 400 milioni di franchi.

La decisioni del Consiglio nazionale nell'ambito dell'imposizione della coppia e della famiglia (maggiori deduzioni per figli e per le spese di cura e custodia dei figli, ma deduzione generale più bassa) comportano ulteriori minori entrate di 30 milioni di franchi, vale a dire ulteriori minori entrate di 10 milioni di franchi per i Cantoni.

Nella tabella (Allegato I) figurano le modalità di ripartizione, in base alle proposte del Consiglio federale, delle minori entrate dell'imposta federale diretta tra i singoli Cantoni (sia in cifre assolute che pro capite). Le decisioni del Consiglio nazionale non mutano al riguardo quasi nulla.

Per quanto concerne le ripercussioni finanziarie sulle imposte cantonali sul reddito bisogna anzi tutto rilevare che, dopo la decisione del Tribunale federale nella causa Hegetschweiler, negli ultimi dieci anni i Cantoni hanno già sancito nella loro legislazione fiscale i correttivi richiesti per un adeguato sgravio fiscale dei coniugi rispetto ai concubini. Sia l'importante riforma a livello federale dell'imposizione della coppia e della famiglia sia il miglioramento ad essa collegato della ripartizione del carico fiscale per ogni categoria di contribuente sono quindi in gran parte già stati considerati dai Cantoni. In generale si può quindi presumere che l'attuale sostrato fiscale dei Cantoni non subirà sostanziali mutamenti con la riforma dell'imposizione della coppia e della famiglia.

Nella determinazione delle tariffe e aliquote fiscali nonché degli importi esenti da imposta (cfr. art.129 cpv. 2 Cost.) la Costituzione garantisce ai Cantoni la loro autonomia. Le entrate fiscali e la loro diminuzione dipendono perciò in ciascun Cantone dalla concreta elaborazione dei suddetti elementi. Di conseguenza non è possibile quantificare anticipatamente le ripercussioni sulle imposte cantonali del modello di splitting integrale o parziale nonché delle altre misure decise nell'ambito della riforma dell'imposizione della coppia e della famiglia. Solo alcuni dei 26 Cantoni (AG, FR, NE, NW, SG, SZ, VD) hanno adottato un sistema di splitting integrale o parziale non limitato, mentre gli altri introdurranno tale sistema dopo l'approvazione del pacchetto fiscale 2001. A seconda delle modalità di elaborazione della tariffa e di determinazione delle deduzioni, per i Cantoni sono possibili maggiori o minori oneri; è però anche possibile che il gettito non subisca variazioni. In occasione di ogni modifica della tariffa, qualora un Cantone perseguisse la neutralità delle entrate vi saranno sempre, tra i contribuenti, vincitori e perdenti. Se invece non si vuole gravare ulteriormente nessuna categoria di contribuenti, il Cantone deve contare con minori entrate.

1.2.Conseguenze giuridiche

1.2.1.Introduzione del modello di splitting

Il modello di splitting, che si fonda sulla tassazione cumulativa, segue strettamente nei suoi tratti fondamentali il diritto vigente. Non è quindi necessario ancorare nuovamente la sistematica di questo modello in quanto la LAID prescrive già attualmente ai Cantoni di adottare l'imposizione fiscale cumulativa dei coniugi (art. 3 cpv. 3 LAID).

La LAID deve però prevedere che al reddito imponibile dei coniugi che vivono legalmente o di fatto in comunione domestica sia applicata un'aliquota d'imposta corrispondente a una frazione fissa di tale reddito.

I Cantoni possono quindi adottare un divisore diverso da quello della LIFD rispettivamente introdurre uno splitting integrale in luogo di uno splitting parziale. Sulla base del vigente tenore della legge i Cantoni non possono per contro applicare un doppio sistema tariffale, come previsto oggi in alcuni Cantoni.

1.2.2. Introduzione di un diritto di opzione per coppie consensuali

Diversamente da quanto deciso dal Consiglio federale, secondo la volontà del Consiglio nazionale i concubini dovrebbero poter fruire di un diritto di opzione. Le coppie non sposate, che vivono nel medesimo nucleo familiare con figli minorenni oppure maggiorenni fino al venticinquesimo anno di età, se in formazione, dovrebbero avere la facoltà di chiedere di essere soggetti alla stessa imposizione fiscale dei coniugi non separati né legalmente né di fatto e di conseguenza beneficiare anche dello splitting.

L'introduzione del diritto di opzione condurrebbe i concubini a necessitare di maggiori informazioni al fine di poter individuare la variante più vantaggiosa nel loro caso particolare. Ai sensi di una nuova prestazione le autorità fiscali cui compete la tassazione delle imposte dirette dovrebbero calcolare regolarmente le varianti, prima che i contribuenti esercitino il loro diritto di opzione.

Occorre inoltre rammentare che la tassazione cumulativa conduce, tra l'altro, anche alla responsabilità solidale per l'imposta complessiva. Se i concubini rinunciano all'esercizio del diritto di opzione e quindi non sono tassati cumulativamente, ciascun partner è responsabile soltanto del proprio debito fiscale. I coniugi, invece, non hanno alcuna possibilità di opzione e sono dunque sempre responsabili solidalmente per l'imposta complessiva, a meno che uno dei coniugi sia insolvibile. Sotto questo aspetto i coniugi sarebbero svantaggiati rispetto ai concubini.

A seconda della suddivisione del reddito lo splitting parziale può riservare un ulteriore trattamento sfavorevole ai coniugi anche in relazione all'onere fiscale. Infatti, nel caso di reddito disuguale tra moglie e marito (che rappresenta la regola) la tassazione cumulativa con splitting parziale risulta vantaggiosa, mentre in caso di reddito uguale (50/50) è di solito fiscalmente più vantaggiosa la tassazione separata.

1.2.3. Aumento delle deduzioni

Dato che in ragione della loro autonomia tariffaria costituzionalmente garantita i Cantoni godono di autonomia nella determinazione degli importi esenti da imposta, la decisione del Consiglio nazionale di aumentare nella LIFD le deduzioni delle spese per figli e di quelle di custodia dei figli non ha nessuna ripercussione diretta sulle legislazioni cantonali. Questo vale anche per le altre deduzioni che entrano in linea di conto. Alcuni Cantoni temono tuttavia che la pressione per un aumento delle deduzioni cresca sempre più anche al loro interno.

1.2.4. Minimo vitale

Il Consiglio nazionale ha deciso di obbligare espressamente i legislatori cantonali a esentare da imposta il minimo esistenziale; anche se solo nel senso di una finalità. Il concetto di minimo vitale lascia tuttavia ai Cantoni un certo spazio di manovra. Bisogna perciò aspettarsi che il minimo vitale non verrà determinato in modo uguale in tutti i Cantoni, tanto più che si può tenere conto delle esenzioni e delle quote esenti già applicate.

1.3. Conseguenze amministrative

In un modello di splitting con diritto di opzione per i concubini con figli occorrerà tendenzalmente elaborare un numero minore di dichiarazioni d'imposta rispetto al diritto vigente perché per i concubini, sino ad ora tassati separatamente, sarà creato un incentivo a farsi tassare congiuntamente, come una coppia di coniugi. Tuttavia, l'applicazione del diritto di opzione come tale comporterebbe, come illustrato, a seguito della necessità di chiarimenti, un considerevole onere amministrativo supplementare.

2.Conseguenze delle decisioni del Consiglio nazionale sull'imposizione delle imprese

Con la legge federale sull'imposizione della coppia e della famiglia il Consiglio nazionale ha deciso, ai fini dell'imposta federale diretta, di abbassare dall'8,5 all'8 per cento l'aliquota d'imposta sugli utili per le società di capitali e le cooperative. Ne consegue una riduzione supplementare di entrate, non prevista dal Consiglio federale, che riguarderà l'imposta federale diretta per complessivi 300 milioni di franchi e i Cantoni nella misura di 90 milioni di franchi a causa di una minore quota cantonale (allegato I non applicabile nella fattispecie).

In ragione della loro autonomia tariffaria garantita costituzionalmente, i Cantoni possono lasciare invariate le loro aliquote d'imposta sugli utili, per cui non sono da attendersi ulteriori riduzioni del loro gettito.

3.Conseguenze delle decisioni del Consiglio nazionale sul cambiamento del sistema d'imposizione del valore locativo

Il cambiamento del sistema d'imposizione del valore locativo proposto dal Consiglio federale provoca (sulla base del gettito dell'imposta federale diretta delle persone fisiche negli anni 1997/98) una diminuzione delle entrate di circa 90 milioni di franchi, mentre la deduzione cantonale per il risparmio-abitazione cagiona una riduzione di circa 30 milioni di franchi. Conformemente alla ripartizione dell'imposta federale diretta in un rapporto di 70 e 30 per cento tra Confederazione e Cantoni, su un importo complessivo di 120 milioni di franchi (100%) 35 milioni (30%) riguardano i Cantoni.

Il cambiamento del sistema d'imposizione del valore locativo proposto dal Consiglio nazionale provoca una riduzione del gettito fiscale dell'imposta federale diretta di circa 280 milioni di franchi, mentre la deduzione cantonale per il risparmio-abitazione cagiona ulteriori perdite di circa 50 milioni di franchi. Da questa diminuzione annuale delle entrate di circa 330 milioni di franchi risulta una perdita d'imposta di 100 milioni di franchi per i Cantoni. La riduzione supplementare di entrate decisa dal Consiglio nazionale nell'ambito della proprietà di abitazioni ammonta perciò a 65 milioni di franchi per i Cantoni (cfr. panoramica Ripercussioni finanziarie del pacchetto fiscale 2001).

Attualmente non sono disponibili cifre sulle minori entrate delle imposte cantonali e comunali. Di conseguenza non è possibile fornire informazioni affidabili. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunque preso contatto con alcuni Cantoni per potere acquisire una visione d'insieme anche in questo ambito. Al momento attuale si può solo affermare che le perdite dovrebbero essere considerevoli.

4.Conseguenze delle decisioni del Consiglio nazionale in materia di tasse di bollo

I Cantoni non partecipano al gettito delle tasse di bollo. Una diminuzione delle entrate delle tasse di bollo non ha perciò nessun effetto finanziario diretto per i Cantoni.

I Cantoni non sono toccati da modifiche della legge sulla tassa di bollo neppure nel settore amministrativo, in quanto non concorrono all'applicazione della legge (vedi n. 7.1.3.2 e 7.2.3.2 del messaggio del 28 febbraio 2001 concernente il pacchetto fiscale 2001).

5.Riepilogo

Con riferimento alla sola quota cantonale dell'imposta federale diretta, il pacchetto fiscale 2001 comporta una riduzione di entrate cantonali di 425 milioni di franchi secondo le proposte del Consiglio federale rispettivamente di 590 milioni di franchi secondo le decisioni del Consiglio nazionale. Per l'insieme dei Cantoni, le decisioni del Consiglio nazionale provocano pertanto una diminuzione supplementare delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta di 165 milioni di franchi all'anno.

Una suddivisione degli effetti finanziari delle decisioni del Consiglio nazionale in materia di pacchetto fiscale 2001 sui singoli Cantoni è possibile solo parzialmente. La tabella dell'allegato I indica la ripartizione (in cifre assolute e pro capite) tra i singoli Cantoni della diminuzione del prodotto dell'imposta federale diretta sulla base delle proposte del Consiglio federale. Le decisioni del Consiglio nazionale nell'ambito dell'imposizione della coppia e della famiglia non mutano pressoché nulla a questa ripartizione.

Nell'ambito della proprietà di abitazioni, le riduzioni di entrate a titolo di imposte cantonali e comunali dovrebbero essere considerevoli. Attualmente non è tuttavia possibile quantificarle né per l'insieme dei Cantoni né per i singoli Cantoni.

La riduzione di entrate di cui ai numeri 1 e 2 dovrebbe essere effettiva per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali e comunali a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore delle relative misure mentre per le tasse di bollo (n. 4) le perdite si registrerebbero ancora prima. Solo per l'imposizione della proprietà di abitazioni (n. 3) è previsto un periodo di transizione di diversi anni.

Per quanto concerne le conseguenze di carattere amministrativo e giuridico, le considerazioni per l'insieme dei Cantoni valgono sostanzialmente anche per ciascun Cantone.

Le riduzioni d'imposta decise dal Consiglio nazionale presentano un rapporto costi/benefici alquanto sfavorevole. Infatti, gli sgravi nell'ambito della proprietà abitativa e dell'aliquota d'imposta sugli utili ai fini dell'imposta federale diretta non sono particolarmente idonee a rafforzare ulteriormente la piazza economica. Il Consiglio federale è comunque convinto che ulteriori sgravi fiscali debbano essere concessi in modo mirato nell'ambito delle imprese investitrici. Nell'autunno 2001 esso ha quindi affidato al DFF l'incarico di elaborare un avamprogetto da porre in consultazione per un'ulteriore riforma fiscale delle imprese. D'altra parte nemmeno le prospettive di bilancio di Confederazione e Cantoni offrono la possibilità di sopportare le minori entrate previste dal Consiglio nazionale nelle sue deliberazioni sul pacchetto fiscale 2001.

Risposta del Consiglio federale.