01.3694 · Interpellanza · 2001-11-27
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le decisioni dell'UFAFP sulle emissioni sperimentali non sono definitive. Vi si può opporre ricorso presso l'ATEC per passare in seguito al Tribunale federale.
Nel caso di un ricorso, l'ATEC esamina se l'UFAFP ha applicato correttamente le relative disposizioni del diritto federale. Se la legislazione concede all'Ufficio un potere discrezionale, l'ATEC controlla anche l'uso che ne fa.
I richiedenti hanno inoltrato all'ATEC la decisione dell'UFAFP su cui si sofferma l'interpellanza, in merito ad una domanda del PFZ per un'emissione sperimentale.
Per non compromettere l'iter del diritto in questa procedura non ancora conclusa, il Consiglio federale non si esprime in merito.
2. Nel quadro della procedura di ricorso ancora pendente, l'ATEC deve esaminare anche se l'UFAFP ha applicato debitamente le disposizioni sulle audizioni delle due Commissioni, la CFSB e la CENU, e se ha tenuto conto dei loro pareri in maniera conforme alle disposizioni (articolo 19 capoverso 1 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente; RS 814.911).
Indipendentemente dalla conclusione di questa procedura, il capo dell'ATEC ha ordinato che la normativa odierna sulle competenze in merito alle decisioni su domande per emissioni sperimentali venga riveduta. Nell'ambito di questa revisione sarà riconsiderata anche la funzione delle due Commissioni nella procedura decisionale.
3. La legge sulla protezione dell'ambiente impone all'UFAFP di informare in maniera appropriata sulla protezione dell'ambiente e sulla situazione ambientale. L'ATEC controlla la gestione degli affari dell'UFAFP (anche) sotto questo punto di vista.
Nel 2001, nel quadro di questa vigilanza, l'ATEC ha fermato una serie di manifestazioni di informazione previste dall'UFAFP sulla tecnologia genetica, poiché era stata ideata in modo tale che gli organizzatori non potevano garantire in maniera sufficiente l'obiettività delle informazioni, come dovuto. A parte ciò, le strategie informative dell'UFAFP nel settore della tecnologia genetica non hanno dato adito all'ATEC di intervenire.
4. In occasione della conferenza stampa svoltasi il 20 novembre 2001, l'UFAFP ha comunicato la propria decisione in merito all'emissione deliberata del PFZ. In tale occasione l'UFAFP ha rivelato anche il nome della ditta alla quale aveva chiesto una perizia nell'ambito della procedura di autorizzazione. Si tratta della ditta Küng-Biotech+Umwelt di Berna (il cui proprietario è il signor Valentin Küng, biologo).
5. L'invito alla conferenza stampa è stato inviato per posta elettronica a tutte le redazioni svizzere. Lunedì 19 novembre 2001 anche il PFZ era informato del fatto che martedì 20 novembre 2001 avrebbe avuto luogo una conferenza stampa sulla domanda d'emissione sperimentale. Durante il lunedì in questione, l'invito era stato espressamente confermato al capo dei servizi d'informazione del PFZ, dopo che ne era stata presentata richiesta.
Poiché inoltre l'UFAFP aveva annunciato l'incontro pure sul sito Internet, hanno partecipato alla conferenza anche altre persone interessate provenienti da ambienti della ricerca e da organizzazioni per la protezione dell'ambiente. Tuttavia non è stata loro data l'occasione di esprimere la propria opinione.
6. La ricerca in Svizzera non viene messa in pericolo da una decisione negativa della prima istanza, non ancora passata in giudicato, su un'emissione sperimentale.
Ogni anno in Svizzera la ricerca sulla tecnologica genetica ha luogo soprattutto nel settore biomedico, in particolare in quello farmacologico, e in sistemi chiusi, come quelli delle università, degli ospedali e delle aziende. Secondo le informazioni del centro per la biotecnologia della Confederazione, in Svizzera esistono più di 1.000 gruppi di lavoro che eseguono uno o più progetti con organismi geneticamente modificati o patogeni in sistemi chiusi. Finora non è stata rifiutata nessuna domanda per progetti di questo tipo. Se però questa ricerca ha luogo nell'ambiente, cioè al di fuori di sistemi chiusi, le condizioni per un'autorizzazione devono garantire un elevato livello di protezione.
7. Il legislatore ha imposto al Consiglio federale di quantificare gli emolumenti necessari per le autorizzazioni, in base al principio della responsabilità di chi causa un danno. L'ordinanza del 15 ottobre 2001 relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (RS 814.911.36) prevede emolumenti tra i 1.000 e i 20.000 franchi per l'autorizzazione delle emissioni deliberate e stabilisce che l'emolumento è calcolato in base all'onere sopportato. La somma di 9.600 franchi è proporzionata all'onere realmente sopportato dagli uffici che hanno partecipato alla procedura di decisione.
8. Le aziende che desiderano investire nel settore della biotecnologia vogliono in primo luogo una procedura di autorizzazione trasparente e veloce per lo sfruttamento in sistemi chiusi, come confermano le comunicazioni e le domande di autorizzazione inoltrate (più di 1.000 gruppi di lavoro con uno o più progetti in sistemi chiusi). La procedura di autorizzazione vigente soddisfa queste esigenze (cfr. la risposta alla domanda n. 6).
La decisione dell'UFAFP del 20 novembre 2001 concerne una domanda di emissione sperimentale di grano geneticamente modificato. Questa decisione non tange né la produzione in sistemi chiusi né altre applicazioni industriali.
Risposta del Consiglio federale.