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02.1050 · Interrogazione ordinaria · 2002-04-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.Il Consiglio federale ritiene che non si debbano considerare allo stesso modo tutte le persone di età superiore a 50 anni presenti sul mercato del lavoro (secondo l'OCSE le persone di età superiore a 50 anni appartengono alla classe dei seniores). A dipendenza dei rami economici rispettivamente del livello di formazione, possono presentarsi differenze sostanziali.

Il Consiglio federale comprende e condivide le preoccupazioni dell'autore dell'interrogazione ordinaria. La situazione delle persone più anziane per ciò che concerne il mercato del lavoro è attualmente oggetto di numerosi studi, al momento ancora in corso di svolgimento. Così, il Consiglio federale, nel quadro dei lavori di ricerca per la preparazione della 12ma revisione dell'AVS, ha definito diversi argomenti di indagine concernenti l'identificazione e l'analisi di proposte, provenienti sia dai datori di lavoro, sia dai lavoratori, in merito alla partecipazione delle persone più anziane al mercato del lavoro.

In generale viene riconosciuto che le persone di età superiore a 50 anni hanno un tasso di disoccupazione più basso della media: quando però esse si ritrovano disoccupate, le loro possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro sono minori rispetto a quelle di coloro che sono al di sotto dei 50 anni.

Tuttavia è difficile poter affermare in generale che le persone più anziane subiscono una discriminazione sul mercato del lavoro in Svizzera. Sembra piuttosto che sia l'esistenza di diverse disposizioni istituzionali a determinare il maggior costo, per i datori di lavoro, del lavoro svolto dalle persone più anziane rispetto alle prestazioni fornite dagli appartenenti alle altre classi di età. L'esempio, spesso citato, dell'aumento degli accrediti di vecchiaia in funzione dell'età, calcolato in percentuale del salario coordinato (finanziamento del secondo pilastro), è in relazione con questa problematica.

2.La legislazione svizzera non prevede espressamente una protezione speciale dei lavoratori anziani contro le discriminazioni. Tuttavia, le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) relative alla protezione contro il licenziamento e alla protezione della personalità offrono una sufficiente protezione contro le discriminazioni basate sull'età. Conformemente all'articolo 336 capoverso 1 lettera a CO, la disdetta è abusiva quando viene data da una parte per una ragione intrinseca alla personalità - come l'età - dell'altra parte. Il principio della parità di trattamento, derivante dal principio della protezione della personalità del lavoratore (art. 328 CO), proibisce al datore di lavoro di penalizzare arbitrariamente, vale a dire senza una ragione oggettiva - per esempio soltanto a causa dell'età - un lavoratore. Ad ogni modo, la libertà contrattuale permette di concordare per singoli lavoratori condizioni meno favorevoli, restando però entro i limiti del consentito (prestazioni minime previste dalla legge o da un CCL, divieto di clausole contrarie alla moralità). Inoltre, è necessario ricordare il divieto generale di discriminazione, previsto dalla disposizione che disciplina l'uguaglianza giuridica, della nuova Costituzione federale; questo divieto concerne, tra l'altro, la discriminazione a causa dell'età (art. 8 cpv. 2 Cost.). Sarà la prassi giudiziaria a stabilire se e in quale misura il summenzionato divieto viene applicato anche nei rapporti tra privati, per esempio tra datore di lavoro e lavoratore.

D'altro canto, la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) tiene conto del fatto che per una persona in cerca d'impiego anziana è più difficile trovare lavoro; infatti essa prevede che il numero massimo delle indennità giornaliere sia determinato in base all'età dell'assicurato (art. 27 LADI).

3.Il Consiglio federale attualmente non ritiene necessario concretizzare il principio di non discriminazione a causa dell'età enunciato nella Costituzione federale: sia mediante leggi, sia tramite altri provvedimenti. Ciò nonostante, esso è del parere che sia necessario tenere ulteriormente sotto attenta osservazione rispettivamente analizzare il fenomeno in questione: compito che in questo momento viene svolto nel quadro di diversi lavori di ricerca.

Risposta del Consiglio federale.