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02.1123 · Interrogazione ordinaria · 2002-10-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Domande 1 a 3

La festa di Sinti, Jenisch e Rom sull'Arteplage di Morat ha avuto luogo nel quadro delle giornate tematiche dell'Expo. Conformemente alla Homepage dell'Expo, lo scopo della festa era quello della ricerca del dialogo e del superamento dei pregiudizi; non costituiva soltanto un rafforzamento della "cultura straniera", ma anche uno sguardo alla "nostra cultura" e la sua visione dello "straniero". Pertanto doveva essere un contributo alla cultura del dialogo, di cui fanno parte anche i conflitti e gli avvicinamenti, quali un'attenzione reciproca e il riconoscimento del diverso. Il Consiglio federale non vede nessuna connessione tra questa festa e l'entrata in Svizzera con presentazione di domande d'asilo da parte di oltre 400 Rom rumeni avvenuta a contare dal 13 settembre 2002. Viste le circostanze come anche le informazioni raccolte ripetutamente riguardo all'itinerario di viaggio, l'Ufficio federale dei rifugiati ritiene che questi richiedenti l'asilo abbiano dapprima soggiornato in Francia. Il motivo dell'entrata in Svizzera potrebbe risultare dall'atteggiamento più restrittivo delle autorità francesi verso i Rom presenti in Francia.

Domanda 4

L'Aiuto svizzero ai rifugiati esegue diversi mandati, impartiti dall'Ufficio federale dei rifugiati, per cui viene indennizzato. Questi mandati sono chiaramente definiti e disciplinati nella legge e nell'ordinanza. Comprendono da un canto il coordinamento e la garanzia di una rappresentanza dell'istituzione di soccorso durante l'audizione sui motivi per la richiesta d'asilo, come anche, dall'altro, il coordinamento e il finanziamento di programmi d'integrazione per rifugiati. Il finanziamento di queste attività avviene mediante sussidi alle spese amministrative dell'Aiuto svizzero ai rifugiati e corrispondono ai costi per 11,75 posti. Nell'anno 2001 le pertinenti spese si sono aggirate su 1,672 milioni di franchi. Le basi di calcolo per questa collaborazione sono in fase di elaborazione. In futuro i compiti e il pagamento verranno disciplinati mediante convenzioni di prestazioni. Ciò avviene già ora per i programmi d'integrazione. In seguito alle domande d'asilo dei Rom rumeni il Consiglio federale non vede motivi per riesaminare i sussidi federali alle istituzioni assistenziali.

Domanda 5

I Rom rumeni rimpatriati durante il volo per Bucarest hanno ricevuto 500 franchi per famiglia e 200 franchi per singole persone adulte. Questi sussidi non sono da ritenersi indennizzi, bensì viatico secondo l'articolo 59 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (RS 142.312). Scopo di questo viatico è quello di non rimpatriare completamente senza mezzi finanziari una persona allontanata e di concederle un aiuto finanziario per sostenere le spese necessarie al superamento dei primi giorni, in particolare per il ritorno al proprio domicilio. La prospettiva di ricevere un siffatto viatico può contribuire a far sì che la persona allontanata si decida a lasciare la Svizzera di propria volontà. Ciò dovrebbe essere stato il caso anche per i Rom allontanati.

Domanda 6

Il Consiglio federale non vede connessioni tra le domande d'asilo dei Rom rumeni e l'impegno di diverse istituzioni assistenziali nella campagna per la votazione dell'iniziativa popolare "contro gli abusi in materia d'asilo". Le istituzioni assistenziali sono organizzazioni private i cui membri sono liberi come qualsiasi altro cittadino di esprimersi pubblicamente e di impegnarsi politicamente. Con il loro impegno le istituzioni assistenziali sono del resto in consonanza con il Consiglio federale e le Camere federali che raccomandano di respingere l'iniziativa popolare. Il Consiglio federale ripete ancora che la Confederazione non mette a disposizione né dell'Aiuto svizzero ai rifugiati né delle singole istituzioni assistenziali mezzi finanziari in relazione con l'iniziativa popolare "contro gli abusi in materia d'asilo" (cfr. ora delle domande 02.5190 Laubacher Otto, 02.5191 Baader e 02.5192 Freund Jakob del 30.9.02).

Risposta del Consiglio federale.