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02.3022 · Interpellanza · 2002-03-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Poiché fanno parte dei redditi da lavoro, le indennità d'uscita soggiacciono in linea di principio all'imposizione ordinaria dei redditi, congiuntamente agli altri introiti. Per i redditi elevati, il carico fiscale medio, considerati i tre livelli statali, è di circa il 35 per cento.

La legge prevede un'imposizione più mite soltanto se le indennità di uscita sono qualificate come indennità che servono per la previdenza, ossia prestazioni che permettono di colmare lacune previdenziali comprovate tramite l'ordinamento di base in materia di previdenza. In un caso del genere le prestazioni sono imposte separatamente dal reddito restante e spesso consentono di ottenere anche vantaggi tariffali. Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, l'imposta riscossa annualmente sulla prestazione in capitale è calcolata infatti a un quinto delle tariffe ordinarie. Nel programma di stabilizzazione 1998, il Consiglio federale aveva proposto di calcolare quest'imposta alla metà delle tariffe ordinarie, ma almeno all'aliquota del 2 per cento. Il Parlamento aveva respinto tale modifica.

2. Spetta ai Cantoni sottoporre all'imposta sul reddito le indennità di uscita. I destinatari delle prestazioni domiciliati in Svizzera sono tassati mediante la procedura ordinaria, indipendentemente dal fatto che la prestazione in capitale costituisca un reddito da lavoro o abbia carattere di previdenza. Il modo di procedere è differente per gli stranieri senza permesso di domicilio, il cui reddito da lavoro è imposto alla fonte.

Se tali prestazioni sono effettuate a destinatari all'estero, occorre distinguere tra reddito da lavoro e prestazioni di previdenza:

Il reddito da lavoro proveniente da un'attività lucrativa dipendente, imputabile oggettivamente al precedente rapporto di lavoro e soggiorno in Svizzera, soggiace in linea di principio all'imposta alla fonte in Svizzera.

Le prestazioni di previdenza versate a destinatari all'estero soggiacciono in ogni caso all'imposta alla fonte in Svizzera. Il destinatario ha la possibilità di chiedere la restituzione di tale imposta, se la richiesta è corredata di una conferma dell'autorità fiscale competente dello Stato autorizzato all'imposizione definitiva in virtù di una convenzione di doppia imposizione. Nella conferma l'autorità fiscale dichiara di essere a conoscenza della prestazione in capitale.

Il segreto fiscale fissato nella legge vieta di fornire informazioni su singoli contribuenti nell'ambito delle risposte a interventi parlamentari.

3. Per le imposte dirette di Confederazione e Cantoni, l'esenzione fiscale delle fondazioni di previdenza, compresa quella delle fondazioni dei quadri, viene accordata dal competente Cantone di sede, purché siano adempiuti i relativi presupposti. L'adempimento di tali presupposti dev'essere verificato periodicamente.

4. I provvedimenti d'inchiesta speciali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni in conformità dell'articolo 190 capoverso 1 LIFD sono previsti solo "se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali". Al momento non sussistono elementi sospetti che possano giustificare provvedimenti di questo genere.

5./6. Nel programma di stabilizzazione 1998, il Consiglio federale aveva proposto di limitare nell'ambito della previdenza professionale sia il guadagno assicurato sia la somma di riscatto. È stata approvata dal Parlamento ed è in vigore dal 1° gennaio 2001 unicamente la limitazione delle somme di riscatto. Nel messaggio sulla prima revisione della LPP il Consiglio federale rinnova la sua proposta di limitare il guadagno assicurato. Spetta di nuovo al Parlamento pronunciarsi in proposito.

7. I contributi a istituzioni della previdenza professionale, prestati in virtù di leggi, statuti o regolamenti, legittimano fiscalmente alla deduzione dal reddito. Ciò vale indipendentemente se le istituzioni sono soggette all'obbligatorietà della LPP (pilastro 2a) o alla previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b) e quindi si applica anche alle casse dei quadri.

8. Se nell'ambito della previdenza professionale il Parlamento introducesse un limite massimo per il guadagno assicurato, seguendo la proposta del Consiglio federale concernente la prima revisione della LPP, si tratterrebbe di un provvedimento concernente la LPP che si applicherebbe di conseguenza anche alle imposte. Una norma limitata al diritto fiscale non sarebbe opportuna e comporterebbe problemi pratici. Infatti, si dovrebbero gestire parallelamente casse pensioni con e senza contributi deducibili. Altrimenti, i contributi e le somme versati potrebbero essere dedotti fiscalmente soltanto in parte, e le prestazioni versate per la previdenza sarebbero imposte comunque per intero.

Risposta del Consiglio federale.