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02.3330 · Interpellanza · 2002-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Nei suoi obbiettivi della legislatura il Consiglio federale ha sempre sottolineato il principio che occorre accordare protezione alle persone che la necessitano. Va invece allontanato colui che non necessita di protezione. Le pertinenti regole procedurali che reggono siffatto principio sono contenute nella legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31).

Tra Confederazione e Cantoni sussiste un rapporto di sovvenzionamento. Nell'ambito della ripartizione dei compiti prevista dalla Costituzione l'alloggio e l'assistenza sociale dei richiedenti l'asilo incombe ai Cantoni che sono pure competenti per le aliquote delle prestazioni assistenziali inclusa la locazione degli alloggi e che a tal fine ricevono degli importi forfettari dalla Confederazione. Detti importi forfettari comprendono tra l'altro il rischio di alloggi non occupati. I Cantoni hanno regolato la ripartizione dei compiti con i propri Comuni in modo differenziato cosicché ai Comuni incombono più o meno proprie competenze negli ambiti menzionati.

ad quesito 1

Secondo il Consiglio federale non è possibile parlare di un inizio di crisi come quella di 4 anni fa. In singoli Cantoni nella primavera del 2002 si è verificata una certa penuria di alloggi per richiedenti l'asilo che nel frattempo è stata tuttavia risolta.

Al momento della crisi del Kosovo i Cantoni avevano intrapreso notevoli sforzi per procurarsi spazi abitativi nel momento in cui si manifestò una notevole necessità di disporre di alloggi entro brevissimo termine. In seguito al gran numero di persone rientrate in Kosovo, i Cantoni hanno rapidamente ridotto, anche per motivi di risparmio, le capacità di alloggio venutesi a creare. La situazione di penuria emersa nell'ambito dell'alloggio si differenzia dunque notevolmente e dipende anche da come i Cantoni o i Comuni hanno gestito i contratti di locazione esistenti.

ad quesito 2

La ripartizione dei richiedenti l'asilo tra Comuni è di competenza dei Cantoni. La Confederazione sostiene i Cantoni tra l'altro anche mediante informazioni preliminari scritte in merito allo sviluppo presumibile nel settore dell'asilo. Spetta poi ai Cantoni mettere a disposizione la necessaria capacità di alloggio e pianificare in tale ambito anche delle riserve.

ad quesito 3

In Svizzera la ripartizione uniforme di richiedenti l'asilo tra i diversi Cantoni ha prodotto buoni risultati. Non è soltanto nel nostro Paese che la concentrazione di gruppi di richiedenti l'asilo in un determinato territorio incontra lo scetticismo della popolazione. È stato inoltre dimostrato che, rispetto a unità decentralizzate, alloggi centralizzati e di grandi dimensioni sono di gran lunga più dispendiosi non soltanto dal profilo organizzativo, ma anche da quello finanziario. Per i diversi luoghi d'ubicazione, la concentrazione di eventuali gruppi di richiedenti l'asilo problematici è molto più dispendiosa e pone maggiori problemi legati alla sicurezza di quanto non sia il caso per per le soluzioni adottate sinora nell'ambito dell'alloggio.

Non bisogna dimenticare che in Svizzera il compito di garantire la sicurezza di simili stabilimenti penitenziari spetta alla polizia del Cantone sul territorio del quale tale stabilimento si trova.

Il Consiglio federale si è ripetutamente espresso nel corso degli ultimi anni sulla richiesta di introdurre alloggi collettivi chiusi (cfr. in merito gli interventi sulla reintroduzione dell'internamento, ad es. 99.3362 Mozione Dettling Toni; Internamento di stranieri espulsi / 99.3289 Mozione Loretan Willy; Internamento di stranieri che non hanno l'autorizzazione a soggiornare in Svizzera). In seguito al postulato 01.3002 della Commissione delle istituzioni politiche CS (99.301) (Misure contro l'immigrazione illegale e miglioramenti nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti) il Consiglio federale ha rifiutato la richiesta tendente a istituire centri di raccolta chiusi centralizzati per richiedenti l'asilo e persone prive di permesso di soggiorno in Svizzera nell'ambito della revisione totale della legge sugli stranieri con riferimento a ostacoli di natura costituzione e di diritto internazionale pubblico. Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri il Consiglio federale ha argomentato che una carcerazione speciale che persegue un scopo diverso da quello menzionato dall'articolo 5 numero 1 lettera f CEDU sarebbe contraria al divieto di qualsiasi discriminazione sancito dall'articolo 14 CEDU e dall'articolo 8 Cost. (cfr. n. 1.3.13.2 del messaggio).

Per tutti questi motivi il Consiglio federale è contrario all'introduzione futura di simili centri di raccolta chiusi e centralizzati.

ad quesito 4

In ragione dell'instabilità politica e sociale o di eventi bellici, in diversi Paesi africani l'attrattività degli Stati occidentali è alta. I problemi economici e l'attuale divario di reddito rispetto ai Paesi occidentali, l'assenza di possibilità d'istruzione ma anche le catastrofi ecologiche e lo spreco di risorse naturali cagionano una forte pressione migratoria.

Il Consiglio federale è animato dalla volontà di impiegare strumenti di politica estera, d'asilo e di sviluppo tendenti a realizzare una politica migratoria coerente nel suo complesso.

Ne fanno segnatamente parte l'istituzione di un dialogo sulla migrazione con i principali Paesi di provenienza. Siffatto dialogo comprende anche la negoziazione di accordi sulla riammissione e sul transito. Inoltre il Consiglio federale ha deciso diverse misure per i rifugiati nell'ambito della strategia riguardante l'Africa al fine di accelerare la procedura. Si tratta soprattutto di chiarire già all'inizio della procedura l'identità e il Paese di provenienza e di trattare in modo prioritario le domande d'asilo provenienti da determinati Paesi, segnatamente dall'Angola, Repubblica del Congo, Nigeria, Sierra Leone e Guinea. Anche gli sforzi tendenti a promuovere il ritorno volontario e a migliorare l'esecuzione degli allontanamenti si concentrano da qualche tempo soprattutto su determinati Stati africani.

La Confederazione ha inoltre elaborato diversi programmi riguardanti i Paesi, al fine di incoraggiare il ritorno spontaneo di richiedenti l'asilo. Attraverso un aiuto finanziario (aiuto di partenza, addizionale e medico o il sostegno di un progetto individuale) e offerte in materia di formazione, si prevede di facilitare il reinserimento sociale e professionale di coloro che fanno ritorno nel loro Paese di provenienza. In tal modo si intende offrire un'alternativa al rimpatrio forzato e un incentivo al rimpatrio spontaneo o obbligatorio.

ad quesito 5

Attualmente sono in corso negoziati con il Ghana, la Nigeria, il Senegal e la Costa d'Avorio.

Ulteriori negoziati sono stati avviati. Le esperienze fatte sinora dimostrano che simili trattative con i Paesi di provenienza e di transito sono difficili e si protraggono nel tempo: da un lato perché per molto tempo la migrazione è stata generalmente considerata una questione di politica interna e dunque soltanto recentemente è stato possibile iniziare a stabilire le condizioni quadro (allacciare contatti, creare una rete di collegamenti, creare fiducia) necessarie per i negoziati. D'altro canto siffatti negoziati non possono venir considerati in modo isolato. Essi vanno visti come parte dell'insieme delle relazioni tra i due Stati interessati. Concretamente ciò significa che occorre tener conto di molti, sovente contrastanti, interessi non soltanto degli Stati interessati bensì anche all'interno di una delle Parti contraenti. Proprio nell'ambito degli accordi di riammissione e di transito è manifesto che l'interesse a concludere un accordo è maggiore da parte della Svizzera che da parte delle Parti contraenti. Occorre dunque trovare un equilibrio tra i vari interessi. Malgrado tutte queste difficoltà e con la dovuta prudenza si spera nella conclusione di due o tre accordi entro la fine del 2002 o l'inizio del 2003. Si potrebbe così dare inizio ai lavori d'attuazione al più presto nel corso del 2003.

Risposta del Consiglio federale.

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