02.3416 · Mozione · 2002-09-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 65 LPP gli istituti di previdenza disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni previste dalla legge possano essere versate a tempo debito. In caso di assicurazione completa la partecipazione ad eventuali eccedenze è parte integrante dell'accordo di affiliazione (di diritto privato). Eventuali eccedenze spettano all'assicurazione sulla vita e sono distribuite alla fondazione collettiva secondo le quote di partecipazione conformemente ad un piano soggetto all'approvazione dell'UFAP. Anche il Consiglio federale è dell'avviso che sia necessaria più trasparenza quanto all'impiego di questi mezzi all'interno della fondazione collettiva. Nel quadro della 1a revisione LPP il Consiglio nazionale ha approvato una disposizione (il capoverso 4 dell'articolo 68 LPP) che permette di realizzare le richieste della mozione. Se la disposizione sarà approvata anche dal Consiglio degli Stati sarà compito del Consiglio federale disciplinare i particolari.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.