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02.3445 · Mozione · 2002-09-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La vigilanza sui vari rami assicurativi è disciplinata dalle singole leggi concernenti le assicurazioni sociali. Fungono da autorità di vigilanza:

* l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per

* le casse di compensazione AVS

* gli uffici AI

* gli organi PC

* gli assicuratori che esercitano l'assicurazione sociale malattie

* l'INSAI

* gli istituti di previdenza attivi a livello svizzero e gli istituti di previdenza di organizzazioni internazionali

* le autorità di vigilanza cantonali per gli istituti di previdenza attivi a livello cantonale o regionale

* l'Ufficio federale delle assicurazioni private per gli assicuratori-infortuni privati e gli assicuratori che esercitano l'assicurazione malattie in virtù del diritto privato

* il seco per le casse di disoccupazione

* il Dipartimento federale dell'interno per quanto riguarda l'assicurazione militare.

Ogni volta che un'assicurazione sociale deve gestire mezzi finanziari cospicui c'è sempre un consiglio di amministrazione composto da esperti e dalle parti sociali (consigli di amministrazione dell'INSAI e del fondo di compensazione AVS) che assume la responsabilità dell'investimento del patrimonio. Il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione è sottoposto al controllo di una commissione di vigilanza composta da rappresentanti delle parti sociali, della Confederazione, dei Cantoni e degli ambienti scientifici. Nella previdenza professionale ogni istituto di previdenza che affilia i salariati di un unico datore di lavoro dispone di un consiglio di fondazione paritetico. Anche gli istituti di previdenza comuni delle associazioni sono gestiti in modo paritetico. Per quanto riguarda le fondazioni collettive, attualmente la composizione paritetica è di regola realizzata soltanto a livello di singolo organo di previdenza affiliato. Tuttavia, nell'ambito della prima revisione della LPP, il Consiglio nazionale ha deciso che in futuro essa dovrà essere realizzata anche a livello di organo supremo di una fondazione collettiva.

Sostanzialmente il Consiglio federale ritiene che questa struttura di vigilanza sia adatta alle particolarità dei vari rami delle assicurazioni sociali. Si può costatare per principio che le norme in materia di vigilanza sono particolarmente incisive laddove la Confederazione assume una parte delle spese dell'assicurazione (AVS, AI, PC). Nel settore del primo pilastro l'UFAS è autorizzato a impartire agli organi d'esecuzione istruzioni concernenti l'applicazione dell'assicurazione, in generale come nei singoli casi, e provvede ad un impiego adeguato dei mezzi tecnici.

Attualmente l'assicurazione malattie sociale viene esercitata esclusivamente da casse malati riconosciute, aventi forme giuridiche diverse. Dato che l'assicurazione malattie sociale viene finanziata secondo il sistema della ripartizione delle spese, le prestazioni fornite vengono costantemente finanziate con la riscossione dei premi, motivo per cui le riserve disponibili sono relativamente modeste (attualmente corrispondono in media al 15 per cento dei premi annui dovuti). Le casse malati dispongono inoltre di accantonamenti per prestazioni non pagate fornite negli anni precedenti. Gli organi della cassa e l'organo di revisione eseguono un primo controllo degli investimenti operati. Le casse malati devono inoltre approntare un regolamento in materia d'investimenti e sottoporlo all'UFAS, che lo esamina soprattutto dal punto di vista dell'adeguatezza della ripartizione dei rischi. Grazie anche alla sua funzione di vigilanza, l'UFAS ha l'autorità d'intervenire e impartire istruzioni. Se non si attengono alle istruzioni o alle prescrizioni concernenti il sistema finanziario, le casse malati possono essere punite con multe fino a 5 000 franchi.

Inoltre l'articolo 77 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) obbliga le istituzioni di assicurazione sociale a fornire alle autorità di vigilanza tutte le informazioni di cui esse hanno bisogno per controllare la loro attività. Questa disposizione non si applica però alla previdenza professionale.

Per quanto attiene alla previdenza professionale vi è una struttura di controllo paragonabile a quella dell'assicurazione malattie: un perito riconosciuto, indipendente dall'istituto di previdenza, deve esaminare regolarmente se quest'ultimo offre in ogni tempo garanzia di poter adempiere i suoi impegni e se le sue disposizioni regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali. Inoltre un ufficio di controllo esamina ogni anno la gestione, la contabilità e l'investimento del patrimonio e trasmette alla competente autorità di vigilanza una copia del rapporto di controllo.

Il Consiglio federale è quindi del parere che gli attuali strumenti di vigilanza siano sufficienti e la creazione di una commissione di vigilanza dalla competenza generalizzata non sia opportuna poiché quest'ultima difficilmente potrebbe prendere in considerazione le particolarità dei singoli rami assicurativi. Inoltre, con l'entrata in vigore della LPGA verrà tenuto conto di quanto richiesto nella mozione poiché, giusta l'articolo 76 LPGA, il Consiglio federale avrà l'obbligo generale di sorvegliare l'applicazione delle assicurazioni sociali e dovrà renderne regolarmente conto.

Per il resto, nei pareri in merito alle mozioni della CSS-N (02.3453) e del Gruppo radicale-democratico (02.3401) il Consiglio federale ha già indicato che, ritenendo auspicabile una visione generale dell'attuale sistema di vigilanza nella previdenza professionale, intende migliorare le strutture e le capacità di vigilanza a livello federale. Il 3 ottobre 2002 il Consiglio nazionale ha accettato entrambe le mozioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.