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02.3477 · Postulato · 2002-09-24

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari; RS 916.161), i prodotti fitosanitari (PF) possono essere messi in commercio in Svizzera soltanto se omologati. In Svizzera i PF contenenti il principio attivo paraquat non sono più omologati dal 31 dicembre 1989, il che significa che da questa data non è stato più possibile metterli in commercio. Già da allora, con questa misura restrittiva, la Svizzera ha preso provvedimenti contro l'acuta tossicità del paraquat per l'uomo, in particolare in caso di utilizzazione impropria.

Il commercio internazionale di pesticidi particolarmente pericolosi è disciplinato dalla "Convenzione sulla procedura d'assenso preliminare con conoscenza di causa per determinati prodotti chimici pericolosi e pesticidi nel commercio internazionale (Convenzione PIC )". La Svizzera l'ha ratificata il 10 gennaio 2002. Benché non sia ancora in vigore, viene già applicata volontariamente da numerosi Stati.

Nell'allegato III della Convenzione PIC sono indicati esplicitamente alcuni prodotti chimici utilizzati in ambito industriale nonché pesticidi. Le parti contraenti sono tenute a comunicare al Segretariato PIC, se e a quali condizioni approvano l'importazioni di tali prodotti chimici e pesticidi. Gli esportatori si impegnano a rispettare tali decisioni in materia d'importazione.

La procedura prevista dalla Convenzione PIC consente di proteggere l'uomo e l'ambiente degli Stati importatori, in particolare dei Paesi in via di sviluppo e dei cosiddetti Paesi di recente industrializzazione, dagli effetti di prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Purtroppo il paraquat non figura nell'allegato III della Convenzione PIC e di conseguenza non esistono decisioni in materia d'importazione concernenti tale principio attivo.

Come precedentemente illustrato, da alcuni anni il paraquat non è più omologato in Svizzera per motivi di natura tossicologica. Ciò equivale a un divieto ai sensi della Convenzione PIC. Se una sostanza non è omologata o è vietata in almeno due regioni per motivi legati alla protezione della salute o dell'ambiente, sono dati i presupposti affinché la sostanza in questione possa venir iscritta nell'allegato III della Convenzione PIC. La Svizzera si impegnerà affinché il paraquat venga iscritto nell'allegato III.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.