02.3608 · Interpellanza · 2002-10-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde alle domande poste nell'interpellanza nel modo seguente:
1. Accordo economico con la Cina
Secondo l'articolo 166 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. In esecuzione della citata disposizione costituzionale, l'articolo 47 b capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11) prevede che il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali se vi è autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.
La legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), in relazione alla conclusione del citato accordo di finanziamento misto con la Cina, prevede al suo articolo 10 che, per l'impiego dei fondi a carico dei crediti quadro, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali circa i provvedimenti previsti nella presente legge, riservato l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale (oggi: art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.). Sulla base dell'articolo 10 della legge sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, l'Assemblea federale abilita il Consiglio federale, in relazione a provvedimenti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, nonché con l'impiego dei fondi provenienti dai corrispondenti crediti quadro, a concludere in modo indipendente trattati internazionali.
L'accordo quadro con la Cina disciplina la garanzia del finanziamento misto alla Cina e stabilisce le basi per la futura collaborazione in materia di finanziamento di progetti di infrastruttura in ambito ambientale. Tale accordo è denunciabile in ogni momento con un preavviso di sei mesi, senza indicazione dei motivi, non comporta l'adesione a un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione unilaterale del diritto. Non costituisce quindi un trattato internazionale sottoposto a referendum e il Consiglio federale ha la competenza di concluderlo in virtù dell'articolo 10 della legge sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.
Conformemente all'articolo 47 b capoverso 5 LRC il Consiglio federale presenta ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici. Il Consiglio federale, nel quadro del suo rapporto concernente i trattati da esso conclusi in modo autonomo, renderà naturalmente conto anche del presente trattato.
2. Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti in materia di lotta al terrorismo
Le domande dell'autore dell'interpellanza si riferiscono all'Operative Working Arrangement (OWA) concluso il 4 settembre 2002 tra la Svizzera e gli Stati Uniti.
Gli attentati dell'11 settembre 2001 sono eccezionali e senza precedenti per la loro misura e portata. Hanno colto gli Stati Uniti impreparati e, quindi, comportato forti reazioni del governo e della popolazione statunitensi. Per questo motivo i lavori d'inchiesta volti a far luce su questo crimine hanno richiesto una collaborazione particolarmente stretta tra le autorità di perseguimento penale di vari Paesi. L'OWA è stato concluso in questo contesto, che spiega anche il suo significato politico. L'accordo disciplina la collaborazione con gli Stati Uniti nelle indagini relative a questo crimine senza precedenti per la sua misura. Nel quadro delle procedure penali avviate in seguito agli attentati, fissa i particolari della collaborazione internazionale ordinaria tra le autorità di perseguimento penale svizzere e quelle statunitensi.
Alle singole domande il Consiglio federale risponde nel modo seguente:
2.1. Come detto, l'OWA disciplina i dettagli della procedura di collaborazione tra autorità elvetiche e statunitensi nell'ambito delle indagini consecutive agli attentati dell'11 settembre 2001. Si tratta di un accordo di natura tecnica ed è rivolto a specialisti. Conformemente ai criteri previsti all'articolo 4 della legge federale del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), ne viene pubblicato esclusivamente il titolo, e non il testo integrale. Il testo dell'accordo sarà invece consegnato alle competenti commissioni parlamentari.
2.2. L'OWA si limita alle indagini relative agli attentati dell'11 settembre 2001, a quelle nei confronti di "Al-Qaïda" e di organizzazioni affini. Si tratterà di indagare sui reati contro la vita o l'integrità personale commessi in occasione di tali attentati. Non è escluso che, nel quadro del finanziamento degli attentati, reati di truffa possano essere stati commessi. Non rientrano tuttavia nel campo d'applicazione dell'OWA le indagini sui reati di truffa eventualmente commessi sfruttando lo stato d'emergenza creatosi in seguito agli attentati terroristici.
2.3. Per quel che concerne la conclusione di trattati internazionali, va fatta una distinzione tra approvazione e firma. In Svizzera i trattati internazionali vengono approvati dall'Assemblea federale o dal Consiglio federale (art. 166 cpv. 2 Cost.). È tuttavia ammesso e del tutto consueto che il Consiglio federale deleghi il potere di sottoscrivere un accordo a uno dei suoi membri, a un ambasciatore, a un direttore di un ufficio o, come in questo caso, al Procuratore generale della Confederazione. Per gli Stati Uniti l'OWA è stato sottoscritto dal procuratore generale (Attorney General) John Ashcroft e dal sottosegretario di Stato del Ministero delle finanze.
2.4. Nel quadro delle procedure penali legate all'11 settembre 2001, agenti di polizia della task-force dell'FBI cooperano temporaneamente con la task-force svizzera contro il terrorismo, sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione. A loro volta agenti della Polizia giudiziaria federale collaborano con la task-force americana corrispondente. La collaborazione in materia di polizia tra la Svizzera e gli Stati Uniti si basa sul trattato del 25 maggio 1973 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza internazionale in materia penale (TAGSU; RS 0.351.933.6), sulla legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assitenza giudiziaria in materia penale (LTAGSU;RS 351.93) e sulla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza giudiziaria in materia penale (AIMP; RS 351.1), nonché sull'articolo 47b, capoverso 3, lettera b LRC e l'articolo 5, capoverso 4 della legge federale sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360). Le autorità giudiziarie svizzere e americane si scambiano le informazioni agendo in modo sovrano sui loro rispettivi territori: nessun agente americano o svizzero conduce quindi indagini sul territorio dell'altro Stato.
2.5. Le estradizioni non sono disciplinate dall'OWA. Per l'estradizione di persone dalla Svizzera verso gli Stati Uniti o viceversa sono determinanti il trattato d'estradizione del 14 novembre 1990 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America (RS 0.353.933.6) e l'AIMP (vedi art. 1 cpv. 1 lett. a). Il trattato di estradizione con gli Stati Uniti contiene nell'articolo 6 una clausola relativa alla pena capitale. Secondo tale disposizione la Svizzera può rifiutare l'estradizione se gli Stati Uniti non forniscono sufficienti garanzie che la pena capitale non sarà eseguita.
Risposta del Consiglio federale.