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02.3658 · Interpellanza · 2002-11-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Dopo avere consultato documenti che all'epoca erano di dominio pubblico (quali fotografie e relazioni di incendi), il Consiglio federale è giunto alla conclusione che tanto l'Industria Chimica Basilese (BCI) quanto il Cantone di Berna e il Comune di Bonfol avrebbero potuto rendersi conto che i residui chimici depositati nella discarica in questione non erano innocui. Sino agli Anni '80 sia le cerchie di specialisti che le autorità ritenevano che sarebbe stato possibile controllare in maniera adeguata i rischi ambientali derivanti da tali sostanze scegliendo un'ubicazione idonea e istituendo un numero sufficiente di strutture di protezione. Nella metà degli anni '80, in seguito ai primi significativi risanamenti di siti contaminati, si è però giunti alla conclusione che, nonostante le ampie misure tecniche adottate, eventuali ripercussioni sull'ambiente legate al deposito di rifiuti speciali non possono essere escluse. Per tale ragione, a partire dal 1990, con l'entrata in vigore dell'ordinanza tecnica sui rifiuti, il Consiglio federale ha vietato, su tutto il territorio nazionale, il deposito definitivo dei rifiuti speciali e quindi anche quello dei rifiuti derivanti dai processi di produzione dell'industria chimica.

3. Nel 1997, nelle sue spiegazioni sull'ordinanza sui siti contaminati, il Dipartimento federale dell'interno ha evidenziato che le misure di risanamento devono essere efficaci a lungo termine. Detta esigenza è regolarmente evasa ricorrendo a provvedimenti cautelari, la cui efficacia va poi sostenuta attivamente per oltre una o due generazioni; com'è il caso, fra l'altro, della discarica di Bonfol. All'inizio del 1999, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha quindi spiegato con chiarezza ai rappresentanti della BCI che, quale intervento definitivo nell'ambito del risanamento della discarica, solo il risanamento totale di quest'ultima può essere preso in considerazione.

4. La ripartizione dei costi nel caso di un risanamento di siti contaminati offre, in linea di principio, due possibilità: una ripartizione dei costi basata su una decisione giusta l'articolo 32d della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) oppure su una convenzione tra le parti in causa. Nel caso della discarica di rifiuti speciali di Bonfol si è preferito scegliere la seconda soluzione.

Risposta del Consiglio federale.