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02.3725 · Postulato · 2002-12-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dal 1988 la Svizzera aderisce alla Convenzione del 21 marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati (RS 0.343). Tale Convenzione crea la possibilità per i detenuti stranieri, con il loro consenso e a condizione che i requisiti siano soddisfatti, di far ritorno in patria per scontare la pena loro inflitta. Alla Convenzione hanno aderito 51 Stati (stato al 23 gennaio 2003).

Spesso, a causa dell'assenza del consenso della persona condannata, il trasferimento che in sé sarebbe auspicabilie non può essere effettuato. Anche al fine di colmare simili lacune, la Svizzera ha partecipato in modo determinante all'elaborazione di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento dei condannati. Esso è applicabile dal 1° giugno 2000 per gli Stati che l'hanno ratificato. Il Protocollo aggiuntivo permette tra l'altro il trasferimento di persone straniere condannate affinché scontino la loro pena in patria, senza che queste siano tenute ad acconsentire al trasferimento, a condizione che sia stata emanata una decisione di polizia degli stranieri definitiva, in base alla quale viene pronunciata l'espulsione o l'allontanamento. Nel frattempo il Protocollo è stato ratificato da 17 Stati e sottoscritto da altri 13. La Svizzera ha firmato il Protocollo addizionale il 9 luglio 2001. Sarà probabilmente trattato in Parlamento nel corso di quest'anno.

Recentemente sono inoltre entrati in vigore accordi bilaterali di trasferimento tra la Svizzera e la Thailandia (RS 0.344.745) e tra la Svizzera e il Marocco (RS 0.349.549). Entrambi gli strumenti sono conformi ai principi della Convenzione sul trasferimento dei condannati. Essi hanno già potuto essere applicati con successo.

Grazie alla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1) la Svizzera dispone di un fondamento giuridico interno che consente, da un lato, di chiedere a un altro Stato il trasferimento dell'esecuzione di una pena irrogata in Svizzera, e dall'altro di eseguire una sentenza estera in Svizzera.

2. In linea di principio soltanto gli Stati membri possono aderire alle convenzioni del Consiglio d'Europa. In determinati casi, Stati non membri sono invitati dal Comitato dei ministri ad aderire a una convenzione (come nel caso della Convenzione sul trasferimento dei condannati). In futuro, il Consiglio d'Europa intende dare la possibilità anche agli Stati non membri di aderire alle sue convenzioni. Per tale motivo esso ha incaricato un gruppo di lavoro di elaborare direttive in tal senso. Le direttive dovranno stabilire i criteri e i requisiti che tali Stati sono tenuti a rispettare. La Svizzera è rappresentata in questo gruppo di lavoro. Tale iniziativa del Consiglio d'Europa può favorire l'applicazione su scala mondiale dei suoi strumenti multilaterali di esecuzione delle pene, accrescendo la possibilità di scontarle nei rispettivi Paesi di provenienza.

3. Dopo la dissoluzione dell'Unione sovietica, la Svizzera si è impegnata, nell'ambito dell'aiuto ai Paesi dell'Est nei settori della giustizia, della polizia e dell'esecuzione delle pene. Fino a oggi la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del DFAE ha portato a termine vari progetti nel campo dell'esecuzione delle pene. Soltanto per citare alcuni esempi, in Russia è stato sviluppato un corso per la formazione del personale attivo nell'ambito del lavoro sociale; tale corso è stato integrato nella formazione di base del personale per l'assistenza nell'ambito dell'esecuzione delle pene. In Ucraina è stato sviluppato uno stabilimento tipo dal punto di vista edilizio e progettuale, che si prevede di realizzare gradatamente nell'intero Paese. In Kosovo il sistema di esecuzione delle pene verrà interamente ricostituito. Sono previsti ulteriori progetti di assistenza; progetti che accordano una particolare attenzione alle questioni legate ai diritti umani.

Inoltre, esperti svizzeri si adoperano, nel quadro di progetti di assistenza del Consiglio d'Europa, per migliorare l'applicazione dei diritti umani.