03.3082 · Mozione · 2003-03-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Innanzitutto occorre sottolineare che, così come emergono dal messaggio del 6 novembre 1991 del Consiglio federale concernente la revisione dell'assicurazione malattie, gli obiettivi dello strumento della pianificazione e degli elenchi degli ospedali cantonali sono i seguenti: un migliore coordinamento dei fornitori di prestazioni, un'utilizzazione ottimale delle risorse che implichi la soppressione delle sovracapacità e il controllo dei costi. Che ospedali stranieri situati nella regione di frontiera vengano presi in considerazione nella pianificazione di alcuni Cantoni e figurino sul loro elenco ospedaliero potrebbe avere a questo riguardo un effetto positivo. Non si può tuttavia escludere d'acchito il rischio che un'estensione degli elenchi ospedalieri agli ospedali situati all'estero determini un aumento dell'offerta e quindi del volume delle prestazioni ospedaliere e generi pertanto costi supplementari, in quanto non ridurrebbe comunque la sovracapacità ospedaliera esistente in Svizzera.
È la capacità di un ospedale a fornire le prestazioni che il Cantone intende attribuire nella maniera più economica possibile, assicurando al contempo un alto grado di qualità, che deve guidare la scelta delle autorità di far figurare o meno un ospedale sull'elenco ospedaliero. Il ricorso da parte dei Cantoni di frontiera a ospedali stranieri situati nella regione frontaliera potrebbe a questo riguardo avere un ruolo positivo dal punto di vista della concorrenza e permettere a lungo termine un migliore controllo dei costi.
Affinché si possa garantire un'equa concorrenza tra gli ospedali situati in Svizzera e quelli della zona di frontiera, occorrerebbe che le condizioni quadro fossero le stesse, in particolare in riferimento alle esigenze in materia di qualità o per quanto riguarda la modalità di finanziamento delle prestazioni. D'altronde a livello europeo le condizioni d'autorizzazione all'esercizio per gli ospedali non sono armonizzate. Inoltre bisognerebbe che nel quadro dei mandati di prestazione i Cantoni possano imporre agli ospedali esteri che intendessero ammettere sui loro elenchi degli ospedali esigenze quali la disponibilità dei servizi di emergenza o la copertura dell'insieme degli assicurati sociali. Per fare in modo che ciò avvenga si potrebbe immaginare che i Cantoni interessati concludano con gli ospedali stranieri dei contratti di prestazione nei quali fosse espressamente menzionato che l'ammissione sull'elenco ospedaliero cantonale è subordinata al rispetto di un certo numero di esigenze del tipo di quelle evocate precedentemente.
Occorre dunque cercare di preservare gli obiettivi sanitari e sociali legati al settore delle prestazioni di cura e per raggiungere questi obiettivi conviene assicurare il mantenimento delle capacità di cura e competenza medica sul territorio nazionale.
Occorre anche rilevare che, come tra la larga maggioranza degli Stati membri della Comunità europea, l'assicurazione malattie obbligatoria è soggetta in Svizzera al principio della territorialità, nel senso che questa assicurazione copre solitamente solo le prestazioni fornite sul territorio elvetico. Tuttavia bisogna da subito sottolineare che la legislazione federale sull'assicurazione malattie prevede un certo numero di eccezioni a questo principio. L'assicurazione obbligatoria riconosce infatti, qualora le cure non potessero essere fornite in Svizzera, la possibilità di usufruirne all'estero. Allo stesso modo riconosce le prestazioni agli assicurati che soggiornano temporaneamente all'estero e necessitano di un trattamento medico o qualora un rientro in Svizzera non fosse appropriato (urgenze). L'assicurazione malattie copre i costi anche nei casi in cui un parto abbia avuto luogo all'estero in quanto unico modo di procurare al figlio la nazionalità della madre o del padre, oppure nel caso in cui il figlio, se partorito in Svizzera, sarebbe apolide (cfr. art. 36 OAMal). Bisogna ancora aggiungere i casi relativamente simili previsti dalle regole di coordinamento comunitario, segnatamente nel quadro del regolamento comunitario N1408/71. Quest'ultimo, parte integrante dell'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone sottoscritto dalla Svizzera, dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, deroga lievemente dal principio di territorialità, senza tuttavia intaccarlo. Due situazioni chiaramente distinte sono indicate in questo quadro: il caso d'urgenza e i casi soggetti ad un'approvazione preliminare per i quali, dietro domanda dell'assicurato, l'assicuratore può riconoscere il trattamento all'estero, qualora l'assicurato non ne possa beneficiare nel suo Stato di residenza secondo i tempi di norma necessari, tenuto conto del suo stato di salute e dell'evoluzione probabile della malattia.
Così secondo la natura e la gravità della malattia, un trattamento ambulatoriale o ospedaliero all'estero può in determinati casi essere giustificato e coperto dall'assicurazione malattie obbligatoria svizzera. Si tratta tuttavia, allo stato attuale del diritto, di situazioni molto particolari che non rientrano nell'esigenza di pianificazione imposta ai Cantoni dal diritto federale (art. 39 LAMal).
Considerando quanto precede si potrebbe immaginare un margine di deroga supplementare al principio della territorialità, giustificabile anche in altre situazioni, oltre a quelle appena descritte. Così, se la copertura di certi bisogni in cure ospedaliere di un Cantone di frontiera può essere assicurata, in maniera identica a quella che è offerta sul suo territorio o fuori Cantone, da un ospedale situato all'estero nella regione frontaliera allo stesso prezzo o ad un prezzo inferiore e se l'assicurato del Cantone lo desidera, la questione che si pone è quella di sapere se si giustifica ancora, in virtù di una pura questione di frontiera, l'obbligo di recarsi in un ospedale lontano situato in un altro Cantone per ricevere cure che potrebbero essere fornite facilmente nella regione di frontiera vicina all'assicurato.
Tenuto conto di tutto quanto precede vi sono ragioni sufficienti per esaminare in modo approfondito in quale misura e in quale maniera possa essere data ai Cantoni di frontiera la possibilità di far figurare gli ospedali situati all'estero ed in prossimità della frontiera sui loro elenchi degli ospedali.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.