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03.3149 · Interpellanza · 2003-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Alla domanda 1

Una procedura eseguita nel rispetto dei principi dello Stato di diritto presuppone che tutte le persone interessate dal progetto possano esprimersi in merito (diritto d'essere sentiti). Tale principio ha indotto il legislatore a introdurre in numerose leggi procedurali lo strumento del diritto di ricorso. L'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) prevede infatti per le procedure che coinvolgono numerose persone lo strumento meno incisivo della procedura di obiezione. Nell'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911), nell'intento di concretizzare l'art. 30a della legge federale sulla procedura amministrativa, il Consiglio federale ha stabilito all'articolo 18 capoversi 2 e 3 che il deposito della domanda per un'emissione sperimentale nell'ambiente deve essere pubblicato sul Foglio federale e che tutte le persone interessate possono consultare gli atti non confidenziali ed esprimersi a riguardo. Nel quadro della procedura citata dall'interpellante, l'UFAFP ha seguito le regole appena elencate.

Secondo quanto stabilito dal Tribunale federale nella sua decisione del 12 marzo 2003, il DATEC e l'UFAFP avrebbero commesso degli errori nell'applicare le prescrizioni attinenti alla procedura. Il Tribunale federale ritiene che l'articolo 18 capoversi 2 e 3 OEDA non sia inoltre conforme ai principi dello Stato di diritto summenzionati.

Secondo la sua percezione dei fatti, il Consiglio federale ritiene che non si tratta ora di attribuire la responsabilità di tali errori a uno degli attori coinvolti. Il Governo è del parere che sia ben più importante creare le condizioni indispensabili onde evitare, in futuro, simili vizi procedurali. Per quanto riguarda la procedura di autorizzazione menzionata, i servizi competenti intraprenderanno quanto necessario per assicurare che, in futuro, le decisioni vengano prese tempestivamente e siano prive di vizi procedurali.

Alla domanda 2

Nella sua decisione del 12 marzo 2003, il Tribunale federale raccomanda di introdurre, mediante un decreto formale sull'emissione sperimentale, una procedura di ricorso o una procedura di obiezione specifica con effetto esclusivo. La pubblicazione di una domanda deve permettere di comunicare ai vicini interessati da un'emissione sperimentale che possono far valere i propri diritti soltanto se partecipano alla procedura di autorizzazione prima dell'UFAFP. Il Consiglio federale introdurrà una simile procedura nel quadro delle opportunità offerte dalla legge in occasione della modifica delle ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'ingegneria genetica.

Alla domanda 3

Il Consiglio federale comprende la delusione diffusasi in seno al PFZ, in quanto richiedente, in seguito ai vizi procedurali rilevati dal Tribunale federale. Se il PFZ dovesse aver subito un danno economico, può esigere un risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità. Il Governo potrebbe accordare dei sussidi federali soltanto se sussistono le apposite basi giuridiche. Nel caso presente, tali basi non sono date.

Alla domanda 4

La legge sull'ingegneria genetica è stata approvata dal Parlamento il 21 marzo 2003. L'articolo 38 capoverso 2 affida al Consiglio federale la competenza di stabilire l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica. Il Governo sta attualmente valutando una possibile data. A tal fine sta esaminando se e come dare concretezza a tutte le norme giuridiche, e quindi anche all'articolo relativo allo scopo menzionato, affinché venga rimosso ogni ostacolo all'entrata in vigore della legge. Si può partire dal presupposto che l'articolo menzionato non comporterà una prescrizione esecutiva specifica, ma che confluirà nelle diverse prescrizioni al momento della loro elaborazione.

Alla domanda 5

La ricerca nel campo delle piante geneticamente modificate rimane comunque sempre possibile. Infatti, possono essere condotti esperimenti in sistemi chiusi, a condizione che le misure di sicurezza siano tali da escludere ogni pericolo per l'ambiente. In linea di principio, ai sensi dell'attuale ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente nonché della legge sull'ingegneria genetica sono ammesse anche le emissioni sperimentali. I rischi che l'applicazione delle tecnologie genetiche comporta per l'ambiente esigono però l'adozione di misure chiare e rigorose che garantiscano la qualità e la sicurezza dei progetti di ricerca all'aperto. Il legislatore ha tenuto conto di questo dato di fatto, in particolare anche con l'emanazione della legge sull'ingegneria genetica. Se le richieste d'autorizzazione soddisfano le esigenze poste, le emissioni sperimentali saranno autorizzate.

Risposta del Consiglio federale.