03.3211 · Mozione · 2003-05-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il traffico aereo internazionale è regolato da molteplici convenzioni internazionali sia a livello mondiale che europeo. Di primaria importanza è l'accordo con la Comunità europea sul trasporto aereo che permette ora alla Svizzera di procedere sul piano giuridico contro l'ordinanza tedesca. Il Consiglio federale farà uso dei mezzi che offre questo accordo per contestare le restrizioni tedesche presso la Commissione europea.
Indipendentemente da ciò, il 26 giugno 2003 il Consigliere federale e il ministro dei trasporti tedesco Stolpe hanno concordato di rinviare l'inasprimento, da parte della Germania, delle misure unilaterali previste originariamente per il 10 luglio 2003. È quindi eliminato il pericolo che siano soppressi dei voli a causa dell'ordinanza tedesca.
Le misure di ritorsione proposte nell'ambito dei trasporti terrestri coinvolgerebbero altri settori facenti capo a diverse disposizioni di tipo giuridico. Le questioni legate ai trasporti terrestri concernenti la Germania sono oggetto dell'accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri). I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sottostanno tra l'altro anche ai principi della reciprocità, della libera scelta del modo di trasporto nonché della non discriminazione (art.1 cpv.2 e 3, art. 32).
Tra stati confinanti legati da buoni rapporti e da numerosi interessi comuni, le questioni e i problemi devono essere risolti con il dialogo e con le trattative. Le divergenze sulle concezioni giuridiche devono essere chiarite per via legale. Il Consiglio federale rifiuta già di principio l'idea di misure di ritorsione perché, in sé, la procedura della Germania - stabilire regole per l'uso dello spazio aereo sul proprio territorio - non sembra affatto illegittima. Sarà fatto però valere per via legale che gli effetti di questa procedura potrebbero minacciare la sopravvivenza stessa dell'aviazione svizzera. Anche se il modo di procedere della Germania fosse, di fatto, illegittimo, le controreazioni della Svizzera dovrebbero essere legali e inoltre non nuocere ai propri interessi. Le misure proposte dall'autore della mozione non possono però essere imposte giuridicamente e neppure sono nell'interesse della Svizzera.
1. Le misure proposte sul contingentamento dei trasporti merci in transito, del traffico di confine e del traffico di transito per le vacanze concernenti la Germania infrangerebbero i principi della non discriminazione (nazionalità, restrizioni quantitative, distorsione nei flussi di traffico), della reciprocità e della libera scelta del vettore di trasporto, stabiliti nell'accordo sui trasporti terrestri.
2. Il contingentamento di veicoli con targa tedesca sarebbe impossibile da effettuare nella pratica.
3. Se la Svizzera adottasse tali misure, dovrebbe inevitabilmente far fronte a contromisure nei suoi confronti. Tali misure di ritorsione penalizzerebbero senza dubbio gli interessi del nostro Paese, poiché ci si dovrebbero aspettare controreazioni non solo da parte della Germania, ma probabilmente anche di altri Stati dell'UE. In questo modo l'industria dei trasporti e specialmente l'esportazione subirebbero gravi conseguenze. Ne pagherebbero il prezzo non solo i camion svizzeri, che effettuano i trasporti per la nostra economia in territorio tedesco, ma anche gli svizzeri che viaggiano in auto in Germania.
4. Se la Svizzera adottasse misure unilaterali, dovrebbe aspettarsi una reazione da parte della Commissione europea quale parte contraente. Un'infrazione grave degli obblighi contrattuali in un solo settore degli accordi bilaterali potrebbe portare, in caso estremo, allo scioglimento di tutti gli accordi, siccome questi formano un pacchetto unico (art. 58 dell'accordo sui trasporti terrestri, denominato "clausola ghigliottina").
Per tutte queste ragioni è fuori luogo adottare contromisure nell'ambito dei trasporti terrestri - come proposte dall'autore della mozione - quale mezzo di ritorsione contro i provvedimenti presi dalla Germania nell'ambito dei trasporti aerei.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.