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03.3416 · Mozione · 2003-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La protezione della natura e del paesaggio, e quindi anche dei monumenti storici, è principalmente di competenza dei Cantoni, che decidono in che misura proteggere il patrimonio culturale e fissano le rispettive priorità. Di conseguenza le normative per l'edilizia privata si trovano essenzialmente nel diritto cantonale.

In virtù dell'articolo 78 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri. Stando alla legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali adempiono questo dovere costruendo e mantenendo in maniera corrispondente i propri edifici e impianti oppure rinunciando a costruirli (art. 3 cpv. 2 lett. a), subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o a oneri o negandoli (art. 3 cpv. 2 lett. b) oppure subordinando a condizioni la concessione di sussidi oppure negandola (art. 3 cpv. 2 lett. c).

I sussidi federali a favore di ristrutturazioni o nuove costruzioni rientrano nell'adempimento dei compiti della Confederazione ai sensi del già citato articolo 78 capoverso 2 Cost. Di conseguenza le autorità federali sono tenute a prendere in considerazione le esigenze della protezione della natura e del paesaggio.

Per i Cantoni le disposizioni d'esecuzione della LPN sono vincolanti nel momento in cui adempiono compiti delegati loro dalla Confederazione. Stando alla giurisprudenza costante del Tribunale federale si tratta in particolare dell'autorizzazione eccezionale da parte del Cantone in virtù degli articoli 24 seguenti della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT) per edifici e impianti fuori delle zone edificabili, non conformi alla destinazione della zona. Per gli edifici nelle zone rurali è pertanto applicabile la LPN, se in relazione a un'autorizzazione in conformità all'articolo 24 e seguenti LPT (cfr. art. 24d cpv. 2 e 3 LPT e art. 39 cpv. 2 e 3 OPT) è interessato un oggetto meritevole di protezione. L'importanza dell'oggetto interessato di per sé (nazionale, regionale o locale) non è determinante (art. 3 cpv. 3 LPN).

Considerata la ripartizione di competenze in virtù della Costituzione federale, la modifica della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio richiesta dall'autore della mozione non ha effetti sulle prescrizioni degli organi cantonali preposti ai monumenti storici, in quanto l'emanazione di disposizioni legali in materia rientra nella competenza dei Cantoni.

In base a quanto sopra esposto, il Consiglio federale respinge la richiesta di modifica della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio come formulata dall'autore della mozione. Tuttavia, di fronte al cambiamento delle condizioni economiche e alla diminuzione dei mezzi a disposizione della mano pubblica, esso ritiene opportuna una discussione generale sulle condizioni quadro relative alla protezione del patrimonio. Questa discussione va affrontata nell'ambito della Nuova perequazione finanziaria (NPF). In tal senso, il Consiglio federale è disposto a considerare quanto esposto nella mozione sotto forma di postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.