04.3485 · Mozione · 2004-09-30
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel 1999 una perizia giuridica ha stabilito che in Svizzera gli sportivi che assumono sostanze dopanti non incorrono nel reato di truffa.
A seguito di questa perizia la legge federale del 1972 che promuove la ginnastica e lo sport è stata completata con un pertinente divieto del doping e con misure d'accompagnamento in materia d'informazione e di prevenzione. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2002 unitamente alla legge sugli agenti terapeutici. In questa è stabilito che lo sport di diritto privato è responsabile dei controlli e delle sanzioni degli sportivi mentre i Cantoni lo sono per le punizioni contro gli "entourage". Allo stesso tempo una "Camera disciplinare per i casi di doping" di Swiss Olympic ha assunto la responsabilità delle sanzioni di prima istanza contro gli sportivi.
A livello internazionale nel 1999 è stata istituita, in reazione all'aumento dei casi di doping, l'Agenzia mondiale antidoping. In questo ambito il Movimento olimpico e i governi di tutti i Paesi hanno la responsabilità comune per l'armonizzazione internazionale della lotta contro il doping. Questi sforzi comuni compiuti negli ultimi anni hanno portato a sviluppare nuovi test e a consentire l'applicazione coerente delle regolamentazioni anti-doping. La scoperta delle infrazioni in materia di doping nell'ambito dei Giochi olimpici di Atene dimostra l'efficacia del sistema attuale.
I primi risultati emersi dall'applicazione delle nuova norma penale da parte delle autorità d'istruzione penali mostrano che nell'ambito del perseguimento penale concetti quali "a scopo di doping" o "sport di competizione regolamentato" risultano di difficile interpretazione. Inoltre vi sono problemi di delimitazione rispetto alla legislazione in materia di agenti terapeutici relativamente all'importazione diretta di sostanze dopanti da parte di persone private.
Le esperienze fatte con la "Camera disciplinare per i casi di doping" di Swiss Olympic dimostrano che il sistema funziona in maniera efficiente. Le sentenze di primo grado vengono ad esempio pronunciate entro qualche settimana dopo l'annuncio dei risultati delle analisi.
Nell'ambito della lotta contro il doping il Consiglio federale ha dunque constatato delle possibilità di miglioramento a più livelli. Tali possibilità dovranno essere concretizzate nel quadro della revisione, attualmente in corso, della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Il Consiglio federale non intende concentrarsi su di un singolo elemento della lotta contro il doping come ad esempio la punizione di sportivi, ma intende piuttosto verificare le interconnessioni tra differenti questioni, esigenze e condizioni quadro giuridiche della lotta contro il doping.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.