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04.3586 · Interpellanza · 2004-10-08

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 73 LAI stabilisce che l'assicurazione invalidità assegna sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di istituzioni destinate all'occupazione permanente di invalidi e al soggiorno di questi ultimi (sussidi per la costruzione). Il medesimo articolo sancisce pure che possono essere assegnati sussidi per contribuire alle spese supplementari derivanti dall'occupazione e dal soggiorno di invalidi (sussidi per le spese d'esercizio). L'espressione "sussidi per" significa che il legislatore non aveva l'intenzione di finanziare la totalità dei costi supplementari per l'assistenza agli invalidi con fondi dell'AI.

Fino al 2003, i sussidi per le spese d'esercizio erano calcolati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali mediante una procedura di calcolo dettagliata sulla base delle spese d'esercizio annue comprovate delle istituzioni. Le modifiche d'ordinanza del 2 luglio 2003, decise in seguito al programma di sgravio della Confederazione, hanno semplificato la procedura di calcolo. Dal 2004 il sussidio per le spese d'esercizio accordato alle istituzioni si compone del sussidio per il 2000, di un supplemento per il rincaro e, a seconda della situazione, di un supplemento per i costi dovuti alla creazione di posti supplementari (supplemento per i posti) o da un supplemento per i costi derivanti da un accresciuto bisogno di assistenza (supplemento per assistenza). Questo sistema continua ad adempiere la prescrizione legale secondo cui deve essere concesso un sussidio per i costi supplementari dovuti all'assistenza di persone invalide.

La modifica d'ordinanza summenzionata non riguarda i sussidi per la costruzione, l'ampliamento ed il rinnovamento di istituzioni (sussidi per la costruzione), che continuano ad essere calcolati secondo le stesse modalità valide prima del 2004.

Il cambiamento nel calcolo dei sussidi per le spese d'esercizio si è reso necessario dal momento che tra il 1999 ed il 2001 la crescita annua dei costi in questo settore è stata superiore al 10% e che non si prevedeva un'inversione di questa tendenza, insostenibile vista la situazione finanziaria della Confederazione e dell'assicurazione invalidità. Oltretutto la crescita dei costi non era interamente dovuta ad un aumento dei posti o del bisogno d'assistenza, bensì anche a fattori non legati ad una crescita dei bisogni, come ad esempio l'ampliamento degli apparati amministrativi o l'adeguamento dei salari.

Ad 1:

Le differenze tra i vari sussidi AI per ora di lavoro degli invalidi non sono una conseguenza delle misure del programma di sgravio: esse sussistevano già in precedenza; ora vi è semplicemente una maggiore trasparenza al riguardo. Le differenze si spiegano con il fatto che le spese supplementari dipendono dal tipo d'invalidità delle persone assistite e dalla loro capacità al guadagno residua. Le persone che nonostante l'invalidità possono ancora lavorare in modo relativamente indipendente necessitano di un'assistenza minore rispetto alle persone con una grave invalidità mentale, che hanno bisogno di un'istruzione più intensa, o alle persone che a causa della loro grande invalidità oltre all'istruzione professionale devono ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere atti ordinari della vita quali mangiare, andare al gabinetto ecc.

A meno che un'istituzione abbia ridotto le sue prestazioni, non vi è alcuna diminuzione dei sussidi rispetto al 2000. Il sussidio per il 2004 corrisponde almeno a quello del 2000 più l'adeguamento al rincaro. A ciò può aggiungersi, in funzione del bisogno, un supplemento per i posti o un supplemento per assistenza. In alcuni casi può tuttavia accadere che il sussidio per il 2004 sia inferiore a quello per il 2003. Questo è il caso delle istituzioni i cui costi sono aumentati senza che siano stati creati posti supplementari o che vi sia stato un aumento del bisogno d'assistenza degli invalidi. Queste istituzioni non hanno pertanto diritto a nessun supplemento. Il Consiglio federale è però dell'opinione che non sia compito dell'AI compensare i costi supplementari non dovuti ad una crescita dei bisogni.

Ad 2:

Quanto illustrato sopra mostra che il nuovo sistema di sussidi permette di impiegare i fondi dell'AI in modo molto più mirato e adeguato ai bisogni rispetto a quello precedente. Il mandato legislativo che impone il versamento di sussidi quale contributo alle spese supplementari dovute all'invalidità è adempiuto più efficacemente.

Ad 3:

I sussidi per le spese d'esercizio per il 2003 sono calcolati ancora secondo le precedenti disposizioni d'ordinanza. Il cambiamento concernente i sussidi a partire dal 2004 è stato comunicato tempestivamente alle istituzioni. Esse hanno quindi avuto il tempo di prepararsi adottando misure adeguate. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha effettuato accuratamente il calcolo dei sussidi e la ripartizione dei supplementi. Dal momento che eventuali riduzioni delle indennità sono da imputare ad aumenti dei costi non legati ad una crescita dei bisogni, il Consiglio federale non vede il motivo perché esse debbano essere corrette a carico dell'AI. Qualora un'istituzione non fosse d'accordo con il calcolo dei sussidi è tuttavia libera di adire le vie legali ordinarie.

Ad 4:

Il Consiglio federale, ritenendo che l'attuale calcolo dei contributi avvenga già in funzione delle prestazioni e si basi su criteri uguali per tutti, non considera necessaria una modifica del sistema di indennità.

Conclude infine rammentando che i sussidi per le spese d'esercizio delle case e dei laboratori per l'anno 2006 supereranno gli 1,4 miliardi di franchi, registrando un aumento di quasi il 40% rispetto al miliardo di franchi versato nel 2000.

Risposta del Consiglio federale.