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07.1028 · Interrogazione · 2007-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel decreto federale che approva l'accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete Eionet è stato deciso quanto segue:

Il Consiglio federale coordina le attività dei servizi che raccolgono o elaborano dati ambientali con quelle dell'Agenzia europea dell'ambiente e provvede ad impedire doppioni.

A tale proposito, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. A che punto è l'attuazione? E che cosa è stato previsto?

2. Le basi giuridiche esistenti sono sufficienti per imporre un coordinamento?

3. Quali rilevamenti di dati vengono coordinati?

4. Il coordinamento riguarda anche il rilevamento delle emissioni di CO2?

5. Si prevedono miglioramenti nella qualità dei dati e risparmi in termini di costi?

Stellungnahme des Bundesrates

Il monitoraggio dell'ambiente è un aspetto importante della politica ambientale, la quale necessita di dati attendibili mediante i quali definire gli obiettivi e le misure, stabilire le modalità di attuazione delle prescrizioni ed effettuare la rendicontazione sullo stato e lo sviluppo dell'ambiente. L'adesione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente, decisa nel quadro degli accordi bilaterali II, come pure l'accordo di cooperazione in ambito statistico offrono l'occasione per sottoporre a un esame il monitoraggio ambientale eseguito congiuntamente da Confederazione e cantoni.

In merito alle singole domande il Consiglio federale si esprime come segue:

1. Nel quadro del progetto di una rete per il rilevamento dei dati ambientali in Svizzera ("Netzwerk Umweltdaten Schweiz") l'UFAM e i servizi cantonali competenti hanno analizzato in maniera sistematica e documentato tutti i dati necessari all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione ambientale a livello nazionale e internazionale. In quest'ambito hanno rilevato lo stato attuale e definito lo stato auspicato, che include anche la priorizzazione dei parametri e la definizione di principi concernenti la gestione dei dati. Alla fine del 2006, i partner coinvolti nel progetto hanno deciso di affidare a un'organizzazione comune la gestione e il coordinamento dei futuri rilevamenti dei dati ambientali. A tale scopo, è stato elaborato un accordo quadro che tutte le parti coinvolte nel progetto dovranno firmare nel corso del 2007.

L'organo competente della Confederazione, "Informations- und Koordinationsorgan Umweltbeobachtung" (IKUB), garantisce il coordinamento del monitoraggio ambientale. L'IKUB elabora le raccomandazioni per i suoi membri e per altri produttori di dati e informazioni ambientali.

2. L'articolo 44 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente affida al Consiglio federale il compito di "coordinare le rilevazioni e le raccolte di dati, federali e cantonali". Sulla base di tale disposizione, il Consiglio federale ha emanato diverse ordinanze con apposite prescrizioni. Dette prescrizioni, se da un lato permettono di cogliere gli obiettivi nei singoli settori, dall'altro non sono molto adatte ai fini della gestione del monitoraggio ambientale. L'UFAM sta pertanto esaminando la necessità di emanare, nel lungo periodo, un'ordinanza che disciplini il coordinamento delle rilevazioni e delle raccolte di dati nel settore ambientale. Nel corso di tale procedura, l'UFAM terrà conto anche della circostanza che l'adozione della legge sulla geoinformazione comporterà, nel settore dei sistemi di informazione geografica, la creazione di una nuova base giuridica che interessa anche il monitoraggio ambientale.

3./4. Il previsto accordo quadro con i servizi cantonali competenti e le attività dell'IKUB investono tutti gli aspetti della raccolta dei dati ambientali necessari per l'attuazione delle normative ambientali a livello nazionale e internazionale. Tali aspetti comprendono anche i rilevamenti e i calcoli concernenti la protezione climatica come pure l'inventario dei gas serra (con le emissioni di CO2). In particolare nel settore del clima, la Svizzera è sottoposta a rigorosi vincoli internazionali nel quadro dell'accordo di Kyoto. La qualità dell'inventario dei gas serra e dei rapporti svizzeri sul clima inoltrati all'ONU vengono esaminati periodicamente da esperti internazionali. Se i dati svizzeri non soddisfano i criteri qualitativi stabiliti, sussiste il pericolo che il nostro Paese non possa più partecipare al commercio internazionale dei certificati d'emissione.

5. Gli obiettivi dell'accordo quadro fissati con i cantoni prevedono, fra l'altro, anche la garanzia di qualità dei dati di base conformemente ai criteri applicati a livello nazionale e internazionale, come pure la trasparenza dei costi del monitoraggio ambientale a livello federale e cantonale.

Alla fine del 2004, l'IKUB ha pubblicato una raccomandazione dettagliata concernente la gestione della qualità dei dati e delle informazioni relativi al monitoraggio ambientale ("Qualitätsmanagement von Daten und Informationen zur Umweltbeobachtung"), documento utilizzato per gli audit da diversi produttori di dati. Il confronto periodico dei dati ambientali svizzeri con quelli dei Paesi membri dell'UE migliorerà ulteriormente l'assicurazione della qualità sia a livello federale che cantonale.

La trasparenza dei costi auspicata costituisce a sua volta un'importante premessa per un impiego ottimale delle risorse finanziarie a disposizione. I requisiti relativi alla disponibilità e alla qualità dei dati ambientali, diventati più rigorosi in seguito all'adesione all'Agenzia europea dell'ambiente, devono essere soddisfatti con i mezzi finanziari disponibili.

Risposta del Consiglio federale.