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07.1063 · Interrogazione · 2007-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il recente eccezionale sviluppo dei "fondi speculativi" sta per perturbare profondamente le prestazioni della borsa.

Pongo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. I fondi hedge non mettono in pericolo le assemblee generali degli azionisti?

2. Non occorrerebbe regolamentare queste intrusioni limitate nel tempo che possono cortocircuitare le votazioni?

3. Le assemblee generali degli azionisti sono al sicuro, se si considera che il tasso di partecipazione è in generale del 50 per cento?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I fondi hedge sono investimenti collettivi di capitale aperti che presentano un profilo di rischio tipico per investimenti alternativi. Acquistando azioni nell'esercizio delle loro attività d'investimento, i fondi hedge rivestono, come ogni investitore, la qualità di azionista. Di principio, gli azionisti esercitano il loro diritto di voto all'assemblea generale in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale e quindi ai rischi economici incorsi. Per motivi inerenti al sistema dei fondi hedge, è l'amministrazione del fondo d'investimento che esercita i diritti di voto. In generale, l'amministrazione del fondo è tenuta a esercitare i diritti di voto legati alle azioni detenute dal fondo d'investimento nell'unico interesse degli investitori. Il fatto che il fondo eserciti i suoi diritti di voto all'assemblea generale non deve essere considerato un abuso né crea una disparità di trattamento tra gli azionisti. Illustra piuttosto la concezione del legislatore secondo cui l'assemblea generale è l'organo in seno al quale si forma la volontà della società e viene esercitato il controllo sugli altri organi. L'azionista non è obbligato a seguire le raccomandazioni del consiglio d'amministrazione; in occasione dell'assemblea generale deve venire espressa la volontà della maggioranza. Tale democrazia degli azionisti serve parimenti al controllo degli organi di gestione conformemente agli obiettivi di un governo d'impresa efficace.

2. Un'eventuale regolamentazione della partecipazione di fondi hedge all'assemblea generale comporterebbe un'ingerenza nei diritti di partecipazione degli azionisti, in particolare nel loro diritto di voto. Come già illustrato in risposta alla domanda 1, la "volontà della maggioranza" può essere espressa soltanto se i diritti di voto possono essere esercitati in misura proporzionale alla partecipazione degli azionisti al capitale. L'abbandono di tale principio fondamentale sarebbe non soltanto contrario alla concezione della società anonima in quanto società fondata sulla partecipazione al capitale, ma condurrebbe anche a una sorta di "espropriazione" dei diritti degli azionisti. Una tale "peculiarità" elvetica comporterebbe senza dubbio conseguenze negative per la piazza economica svizzera.

3. Nella pratica, si constata che sempre meno acquirenti di azioni richiedono il loro riconoscimento in quanto azionisti da parte della società; ne risultano le cosiddette "Dispoaktien". Il gran numero di "Dispoaktien" combinato con una passività generale quanto all'esercizio del diritto di voto comportano un rafforzamento del peso degli azionisti "attivi" al momento delle votazioni. In altri termini, è necessaria una partecipazione ridotta per influenzare il risultato. Tuttavia, la problematica legata all'astensione degli azionisti permane, indipendentemente dall'esistenza di fondi hedge. Inoltre, secondo il Consiglio federale, una regolamentazione legale non è in grado di risolvere tale problema. Al contrario, la presenza di fondi hedge può incitare gli azionisti a esercitare i loro diritti al fine di evitare decisioni dell'assemblea generale a essi sgradite.

Risposta del Consiglio federale.

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