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07.3116 · Mozione · 2007-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché, nell'ambito del rilascio del visto, del ricongiungimento familiare e della procedura preparatoria del matrimonio, tutte le persone straniere che avranno il loro domicilio coniugale in Svizzera dispongano di informazioni scritte sulle principali disposizioni legali svizzere in una lingua a loro comprensibile. Oltre che sul diritto matrimoniale, occorre informare anche sulla parità di diritti tra uomo e donna, sui diritti dei bambini nonché su altri diritti e doveri fondamentali. È altresì necessario segnalare la punibilità di reati quali la violenza domestica, i matrimoni forzati, eccetera nonché l'esistenza di appositi centri di consulenza.

Invito inoltre il Consiglio federale a valutare, nell'ambito di un progetto pilota, se è necessario, nella procedura preparatoria del matrimonio, completare la documentazione scritta con informazioni orali (ad es. un incontro informativo con interprete), al fine di migliorare efficacemente l'integrazione di coppie sposate straniere o binazionali nella concezione giuridica svizzera.

Begründung

Secondo il più recente rapporto dell'Ufficio federale di statistica "Stranieri in Svizzera - Rapporto 2006" (pag. 27, non disponibile in italiano), nel 49,1 per cento dei matrimoni almeno un coniuge ha la cittadinanza straniera (quota matrimoni tra uno Svizzero e una straniera: 20,8 per cento, tra uno straniero e una Svizzera: 16,3 per cento e tra uno straniero e una straniera: 12 per cento). In tutti questi casi non si può dunque presupporre la conoscenza del diritto matrimoniale e di famiglia svizzero come pure di altre disposizioni importanti per la vita familiare quali la parità di diritti tra uomo e donna, il diritto di autodeterminazione, i diritti dei bambini, il divieto dei matrimoni forzati, la protezione dalla violenza domestica, eccetera. La conoscenza di tali diritti e doveri è tuttavia essenziale per integrarsi con successo in Svizzera ed evitare violazioni giuridiche o altre conseguenze negative, dannose per le persone e con costi elevati per le autorità, il sistema sanitario e la società in generale.

Un passo importante per diffondere in modo efficace e vincolante tali conoscenze giuridiche consiste nel mettere a disposizione in diverse lingue informazioni comprensibili, che vengono fornite al momento del contatto con le autorità nell'ambito del rilascio del visto (entrata in vista del matrimonio), del ricongiungimento familiare o della procedura preparatoria del matrimonio.

L'esperienza dimostra tuttavia che sovente le informazioni scritte sono recepite effettivamente soltanto se i destinatari possono discuterne con uno specialista e porre domande. Per esperienza, le brevi informazioni comunicate in alcuni cantoni da un interprete al momento o immediatamente prima della celebrazione del matrimonio non sono adatte a colmare tali lacune. Sono inoltre fornite nel momento sbagliato. Il Consiglio federale è pertanto invitato a esaminare, nell'ambito di un progetto pilota, come migliorare in modo sostanziale la comunicazione orale in più lingue di informazioni giuridiche.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la prima parte della mozione e di respingere la seconda.

Stellungnahme des Bundesrates

La promozione dell'integrazione degli stranieri è un compito centrale dello Stato nell'interesse tanto della popolazione straniera quanto di quella svizzera. Per questo motivo occupa un posto importante (art. 1 secondo periodo LStr) nella nuova legge sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; FF 2005 6545), che entrerà probabilmente in vigore all'inizio del 2008. Conformemente alle pertinenti disposizioni della legge, l'integrazione deve permettere la convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale nonché del rispetto reciproco e della tolleranza. Essa mira a una partecipazione a lungo termine alla vita economica, sociale e culturale in Svizzera. Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la società e le condizioni di vita in Svizzera (art. 4 LStr). Confederazione, cantoni e comuni provvedono a un'adeguata informazione degli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, segnatamente sui loro diritti e doveri (art. 56 cpv. 1 LStr). L'informazione degli stranieri riveste dunque un'importanza centrale nella legislazione sugli stranieri (FF 2002 3418). In particolare le autorità competenti per il rilascio del permesso o i controlli degli abitanti dei comuni segnaleranno agli stranieri le offerte esistenti in materia d'integrazione, segnatamente i corsi o le manifestazioni come pure le possibilità di consulenza e di formazione professionale.

Il Consiglio federale sostiene dunque la richiesta formulata nella mozione di consegnare agli interessati - nell'ambito di una procedura di matrimonio, di rilascio di un visto o di un ricongiungimento familiare - documenti in una lingua a loro comprensibile, affinché possano informarsi sugli aspetti centrali della vita sociale nel nostro Paese. Al momento di redigere la documentazione corrispondente occorrerà definire le lingue in cui tali documenti andranno tradotti e i dettagli da apportare.

Per contro, il Consiglio federale respinge la seconda richiesta della mozione, finalizzata a completare, nell'ambito di un progetto pilota, i documenti scritti con informazioni orali. Prima di prendere in considerazione l'adozione di nuove misure occorre valutare gli effetti prodotti dalle informazioni scritte. Inoltre, determinate offerte informative sono già attualmente disponibili. Un'eventuale estensione compete in primo luogo ai cantoni e ai comuni, poiché le pertinenti disposizioni legali impongono direttamente a tali collettività di informare la popolazione straniera (art. 53 segg, in particolare art. 56 cpv. 1 LStr). In secondo luogo, un'estensione delle informazioni fornite oralmente costituirebbe un onere eccessivo per le rappresentanze svizzere all'estero.

Il Consiglio federale propone di accogliere la prima parte della mozione e di respingere la seconda.