07.3588 · Mozione · 2007-09-25
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un complemento dei diritti politici volto a proteggere i comitati di iniziativa o di referendum da procedure di autenticazione delle firme che hanno effetto dilatorio o sono contrarie alla buona fede.
Begründung
La legge federale sui diritti politici disciplina la procedura per l'autenticazione delle firme per iniziative popolari e referendum. Nell'articolo 86 è disciplinato anche il caso in cui il ricorrente presenta un ricorso temerario o contrario alla buona fede. La legge tuttavia non dice nulla in merito alle conseguenze nel caso in cui, in un cantone, la procedura di autenticazione delle firme ha effetto dilatorio o è contraria alla buona fede.Nella prassi un simile comportamento può saltare all'occhio! Anche i comitati di iniziativa o di referendum devono pertanto essere protetti. A nostro avviso occorre adottare una regolamentazione che impedisca il fallimento di un referendum o di un'iniziativa a causa di una procedura di autenticazione delle firme con effetto dilatorio o contraria alla buona fede. Alla luce delle esperienze fatte, s'impone in tal senso un complemento del diritto federale! Come minimo deve essere garantito che le firme valide presenti nelle liste tempestivamente inoltrate per il controllo siano computate nel quorum previsto dalla Costituzione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 5 capoverso 3 della Costituzione federale sia gli organi dello Stato sia i privati sono tenuti ad agire secondo il principio della buona fede. L'articolo 86 della legge federale 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1) prevede esplicitamente che per le operazioni ufficiali in base a tale legge non si possono riscuotere emolumenti; sono eccettuati i casi in cui sono presentati ricorsi temerari o contrari alla buona fede, con i quali si tenta scientemente di alterare la volontà popolare. Se un servizio procrastina eccessivamente l'attestazione del diritto di voto inerente a firme raccolte per iniziative popolari o referendum che gli sono state tempestivamente presentate, sono esperibili i ricorsi sul diritto di voto (art. 62, 63 e 77 cpv. 1 lett. a LDP) nonché i ricorsi per denegata o ritardata giustizia (art. 94 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; RS 173.110); le autorità di vigilanza previste dal diritto cantonale nonché il diritto disciplinare cantonale forniscono inoltre ulteriori mezzi di impugnazione. La legge sanziona pertanto sia la perpetrazione volontaria da parte di privati che quella da parte di rappresentanti dello Stato. Restano invece problematici i casi di errore o di negligenza. Per simili casi non servono neppure nuove regole legali, quanto piuttosto aiuti per l'esecuzione. La Cancelleria federale mette a disposizione simili aiuti a chiunque ne faccia richiesta:1. Le sue guide all'indirizzo dei comitati promotori di referendum o d'iniziative contengono indicazioni sui termini da rispettare, raccomandazioni, modelli di lettere per la richiesta di attestazioni del diritto di voto nonché per le richieste di informazioni complementari e per le sollecitazioni.2. In caso di difficoltà la Cancelleria federale sostiene i comitati che chiedono aiuto fornendo consulenza e, nei casi più manifesti, intervenendo presso i servizi amministrativi procrastinatori.In occasione dell'esame di un ricorso, il Tribunale federale ha analizzato la prassi della Cancelleria federale e ha concluso che quest'ultima svolgeva molto minuziosamente i suoi compiti legali e che interveniva presso i comuni prima della scadenza dei termini per la raccolta delle firme, quando problemi relativi alle attestazioni di voto le erano tempestivamente comunicati dagli autori di un'iniziativa (n. 2 della decisione contestata). Procedendo in tal modo essa salvaguarda i diritti degli aventi diritto di voto e agisce secondo i principi dell'efficacia e dell'economicità (art. 3 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione; RS 172.010). La Cancelleria federale tiene inoltre in considerazione la volontà del legislatore, che ha soppresso la cosiddetta attestazione successiva e ha rinunciato ad affidare alle autorità il compito di procurarsi le attestazioni del diritto di voto. Infine, con il suo modo di procedere, essa fa in modo che i comitati d'iniziativa possano utilizzare in modo ottimale i termini di cui dispongono per raccogliere le firme necessarie (DTF 131 II 457 n. 3.5).Nel caso delle firme per le quali la domanda di attestazione del diritto di voto viene depositata soltanto negli ultimi giorni prima della scadenza del termine impartito esiste effettivamente il rischio che l'attestazione non possa essere consegnata per tempo oppure che le attestazioni scorrette non possano essere rettificate prima della scadenza prevista per la raccolta delle firme. Nell'ambito della revisione parziale della legislazione in materia di diritti politici del 21 giugno 1996, il legislatore ha tuttavia preso in considerazione l'esistenza di difficoltà pratiche di questo genere, e ha prorogato il termine per la raccolta delle firme da 90 a 100 giorni in caso di referendum facoltativo (cfr. FF 1993 III 309, in particolare 352 segg.; art. 59 LDP). Le regolamentazioni legali volte a disciplinare le attestazioni successive si sono rivelate illusorie, poiché confondevano le responsabilità senza tuttavia risolvere la questione dello stato delle prove, decisiva nei singoli casi.Nei casi in cui sono sorti problemi esecutivi, la migliore soluzione si è rivelata quella di informare tempestivamente la Cancelleria federale, tanto più che i problemi di questa natura si sono quasi sempre presentati in modo occasionale e localmente circoscritti, e si sono ripetuti nello stesso luogo soltanto una volta. Quanto prima viene informata la Cancelleria federale, tanto più è facile prevenire le situazioni critiche.