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Eliminare le discriminazioni nei confronti dei disabili non proprietari dell'immobile al quale devono accedere

07.427 · Iniziativa parlamentare · 2007-03-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Occorre modificare la legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), e in via sussidiaria il Codice delle obbligazioni (CO), affinché il giudice, dopo attenta ponderazione degli interessi, possa decidere se e a quali condizioni imporre al proprietario di un immobile di procedere agli adeguamenti necessari per consentire l'accesso ad un disabile che vi abita, vi lavora o vi deve entrare per altre ragioni.

Begründung

La legislazione attuale non offre soluzioni soddisfacenti al disabile che utilizza un immobile, ad esempio come locatario (non proprietario), e che per potervi accedere in modo adeguato o quantomeno accettabile ha bisogno di vedere realizzati alcuni adeguamenti architettonici. È il caso, attualmente, di un giovane psicologo costretto sulla sedia a rotelle, il quale non riesce ad ottenere dal proprietario dell'immobile in cui lavora il suo docente di tirocinio l'installazione di un montascale i cui costi verrebbero oltretutto assunti integralmente dall'assicurazione invalidità. Nel caso specifico, i motivi del rifiuto appaiono futili, se non addirittura pretestuosi, volti a celare la non volontà di aiutare. Questa situazione non è accettabile e rappresenta una chiara discriminazione contro la quale occorre intervenire.

È dunque necessario che la legislazione preveda la possibilità di rivolgersi ad un giudice, almeno nell'ambito di un rapporto di locazione, ma preferibilmente in tutte le situazioni discriminatorie, che ponderi tutti gli interessi in gioco quando un proprietario si rifiuta di procedere ai lavori necessari per eliminare le barriere architettoniche che ostacolano l'accesso ad un disabile. A tale fine occorrerebbe modificare l'articolo 260a capoverso 1 CO o preferibilmente, e più in generale, la LDis. Se è vero che le disposizioni attuali (art. 7 LDis) permettono di intervenire nel caso in cui si costruisca o rinnovi un immobile o un impianto, è pur vero che nulla è previsto per altri casi anche quando i lavori non costano nulla al proprietario e non gli creano praticamente alcun inconveniente. Forse si potrebbe ottenere il risultato perseguito fondandosi sul divieto imposto ai privati che forniscono prestazioni al pubblico di discriminare un disabile (art. 6 LDis), ma questa non sembra una strada molto promettente.

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