08.1095 · Interrogazione · 2008-10-01
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Dal punto di vista economico, la fornitura delle più moderne tecnologie di telecomunicazione sul territorio svizzero riveste un'importanza capitale. Per questo motivo urge l'ampliamento della rete in fibra ottica, in modo da garantire a popolazione ed economia un accesso a prezzi convenienti in tutta la Svizzera. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come giudica il governo gli attuali investimenti nel campo della fibra ottica di fronte all'esigenza di creare in breve tempo una rete efficiente che permetta di coprire l'intero territorio nazionale a prezzi accessibili?
2. A suo avviso quali provvedimenti concreti a livello legislativo potrebbero incentivare tali investimenti?
3. Il Consiglio federale come intende sostenere questo ampliamento attraverso la definizione di standard?
4. Quali possibilità esistono, secondo il Consiglio federale, per promuovere la collaborazione fra i vari fornitori?
Stellungnahme des Bundesrates
Rispetto agli altri Paesi europei la Svizzera occupa una posizione di spicco per quel che riguarda la fornitura di collegamenti a banda larga. Gran parte dell'infrastruttura delle attuali reti a banda larga che appartengono a esercenti di reti via cavo o di altro tipo, quali Swisscom o Sunrise, si basa già sulla fibra ottica. A tutt'oggi, però, le reti in fibra ottica raggiungono solo le centrali; è recente il loro prolungamento fino agli armadi di distribuzione disposti sul ciglio delle strade, ossia a poche centinaia di metri dagli edifici. Anche se il cavo in rame potrà coprire ancora per alcuni anni il bisogno crescente in termini di banda larga, il prossimo passo dovrà consistere nel portare la fibra ottica dentro le abitazioni, il che permetterà di offrire servizi di telecomunicazione con una notevole larghezza di banda, ad esempio servizi video ad alta risoluzione come quelli già offerti dalla televisione via cavo.
Scopo della recente revisione normativa del 2007 era stimolare la concorrenza nel campo delle infrastrutture delle telecomunicazioni: pertanto, relativamente alla regolamentazione dell'accesso la legge sulle telecomunicazioni si è limitata a liberalizzare il cosiddetto "ultimo chilometro" (art. 3 lett. dbis e dter della legge sulle telecomunicazioni, LTC; RS 784.10) di Swisscom, lasciando invece al mercato stesso il compito di trovare nuove risposte tecnologiche per il futuro ampliamento della rete.
1. L'attuale rapido sviluppo delle reti in fibra ottica è spinto dalle forze del mercato. Grazie a ciò la popolazione e l'economia degli agglomerati possono disporre di collegamenti ad elevata larghezza di banda, in linea con il nostro tempo e con i propri bisogni. La fornitura su tutto il territorio nazionale e a tutte le cerchie della popolazione di servizi a banda larga efficienti è una questione che riguarda il servizio universale. Per la definizione dell'efficienza del servizio universale il Consiglio federale si ispira a principi di neutralità tecnologica (per il collegamento a banda larga previsto nel servizio universale cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione; RS 784.101.1). Oggi non è ancora possibile dire in che modo la fornitura di reti in fibra ottica in Svizzera rientrerà nel servizio universale.
2. In questa fase iniziale dello sviluppo del mercato, avviatasi per una serie di fattori economici nelle zone degli agglomerati, il Consiglio federale non intravede un bisogno urgente di intervenire attraverso misure legislative. Attualmente numerosi attori del mercato si sono impegnati a investire nelle reti in fibra ottica e la pressione del mercato fa ben sperare. Il Consiglio federale continua ad ogni modo a seguire con attenzione questo sviluppo, anche apportando nuovi contribuiti provenienti dagli ambienti internazionali. È fuor di dubbio che, se le circostanze lo richiederanno, esaminerà nuovi strumenti e proporrà nuove misure legislative per impedire la formazione di monopoli.
3. Il Consiglio federale appoggia la definizione di standard unici e compatibili a livello internazionale. Il processo di standardizzazione volto alla promozione della capacità di comunicazione, in particolare nel caso del cambio del fornitore, viene promosso in primo luogo dal settore stesso. A tale proposito l'Ufficio federale delle comunicazioni si mantiene in stretto contatto con gli attori principali. Ai sensi dell'articolo 21a capoverso 2 LTC, può, se necessario, prescrivere interfacce secondo le norme internazionali e, in tal caso, emanare le relative prescrizioni tecniche e amministrative.
4. I lavori di scavo per la posa dei tubi e le canalizzazioni di cavi comporteranno probabilmente le spese maggiori. L'attuale articolo 11 capoverso 1 lettera f LTC prevede che i fornitori di servizi di telecomunicazione con una posizione dominante sul mercato debbano offrire le proprie canalizzazioni di cavi a terzi a condizioni stabilite in funzione dei costi. Le relative domande sono pendenti presso la Commissione federale delle comunicazioni, che si pronuncerà in merito.
Risposta del Consiglio federale.