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08.3514 · Interpellanza · 2008-09-24

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale ha preso atto degli studi relativi ai biocidi provenienti dalle zone urbanizzate?

2. Il Consiglio federale è pronto a regolare in modo più restrittivo l'impiego di biocidi nelle coperture dei tetti piani, nelle pitture per facciate e negli intonaci o eventualmente a emanare dei relativi divieti?

3. Il Consiglio federale è pronto a fare in modo che, per quanto riguarda le coperture dei tetti piani, accanto al divieto d'uso degli erbicidi, sia introdotto anche quello dei biocidi che ne hanno gli stessi effetti?

4. Il Consiglio federale è pronto a intensificare la ricerca sul dilavamento e sugli effetti dei "cocktail" di sostanze (uniti anche ad altre sostanze chimiche come ad esempio i prodotti fitosanitari o i solventi)?

5. Il Consiglio federale non ritiene anche che i prodotti fitosanitari e i biocidi debbano avere lo stesso trattamento giuridico?

Begründung

Da studi effettuati dall'EAWAG e dall'EMPA è risultato che, oltre alle 1500 tonnellate circa di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura, fino a 300 tonnellate di biocidi sono annualmente impiegate per la fabbricazione di pitture per facciate e intonaci. È, inoltre, emerso che queste sostanze sono successivamente dilavate. Secondo la legge federale sulla protezione delle acque, le acque di scarico provenienti da tetti e facciate devono essere disperse di regola nel sottosuolo. In questo modo i biocidi possono arrivare direttamente nelle acque sotterranee e inquinare la nostra più importante risorsa di acqua potabile. Le acque provenienti da facciate e tetti, cariche di residui di biocidi, possono anche immettersi direttamente nei ruscelli attraverso drenaggi e canali di scarico per le acque meteoriche. Com'è risaputo, vi sono diversi biocidi e prodotti fitosanitari che vengono eliminati difficilmente persino negli impianti di depurazione. È noto che singole sostanze attive, già in quantità molto ridotte, hanno effetti tossici su alghe, piante e organismi acquatici. La loro pericolosità non è legata solamente alla loro concentrazione, ma anche al loro "effetto cocktail". Infatti, mentre le singole sostanze e i loro effetti sono noti, l'effetto combinato di diverse sostanze sull'ambiente è praticamente sconosciuto.

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) vieta l'impiego nei tetti piani di prodotti fitosanitari che agiscono contro le piante indesiderate (i cosiddetti erbicidi). Com'è noto, in questo modo si è voluto evitare che tali erbicidi, che non possono essere eliminati direttamente nei tetti piani, si disperdano direttamente nelle acque sotterranee insieme alle acque di scarico o si immettano nei ruscelli. Al contempo, però, è consentito l'uso dei biocidi, che hanno gli stessi effetti degli erbicidi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è a conoscenza degli studi dell'EAWAG e dall'EMPA sui biocidi impiegati nelle membrane impermeabilizzanti per tetti e nelle vernici. Il DATEC, tramite l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), ha finanziato detti studi tra il 2006 e il 2008.

2. L'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi sono disciplinati nell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc) che riprende il contenuto della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 OBioc, i biocidi possono essere immessi sul mercato soltanto a condizione che siano omologati, registrati o riconosciuti. La procedura di omologazione è armonizzata a quella dell'UE. I principi attivi dei biocidi, impiegati nelle pitture per facciate e negli intonaci, sono attualmente oggetto di una dettagliata valutazione dei rischi da parte delle autorità europee competenti. I risultati di tale valutazione mostreranno se è necessario apportare delle modifiche all'OBioc concernenti le pitture per facciate e gli intonaci.

3. In base ai risultati della summenzionata valutazione, saranno eventualmente fissate le condizioni per l'impiego di un prodotto con il fine di ridurre al minimo le ripercussioni sull'ambiente. Un divieto generale appare, al momento, sproporzionato.

4. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sostiene una serie di progetti di ricerca focalizzati sul dilavamento e sull'effetto dei "cocktail" di sostanze. Tali progetti interessano anche le pitture per facciate, gli intonaci e le impermeabilizzazioni dei tetti piani. Inoltre, l'UFAM, in collaborazione con altre istituzioni, elabora delle strategie volte a ridurre e a evitare l'apporto nelle acque di elementi organici in tracce (tra gli altri, biocidi e prodotti fitosanitari) provenienti dal drenaggio delle zone urbanizzate e da altre fonti. Restano delle lacune conoscitive per quanto riguarda le quantità, le vie di contaminazione e la presenza di sostanze nelle acque, nonché l'effetto di singole sostanze e di composti complessi sulle biocenosi acquatiche. A questo fine, sono in fase di pianificazione dei progetti di ricerca mirati.

5. In base all'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) e all'OBioc, i prodotti fitosanitari e i biocidi hanno oggi lo stesso trattamento giuridico. Tuttavia, l'utilizzazione della maggior parte dei biocidi è stata disciplinata nel suo complesso con l'entrata in vigore dell'OBioc nel 2005. L'ordinanza esplicherà tutti i suoi effetti solo tra qualche anno. In linea di principio, l'impiego di prodotti fitosanitari, come erbicidi, su tetti e terrazze, strade, sentieri e piazze è vietato.

Risposta del Consiglio federale.