08.3658 · Mozione · 2008-10-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sancire nella LAMal una durata minima di contratto di tre anni, al fine di promuovere il risparmio dei costi nell'ambito delle "forme particolari d'assicurazione con scelta limitata del fornitore di prestazioni". Durante la durata di contratto scelta, l'assicurato non deve poter cambiare la forma assicurativa.
Begründung
L'allungamento della durata del contratto consente di lavorare in stretta collaborazione con gli assicurati e con i fornitori di prestazioni e in tal modo di sfruttare appieno il potenziale di risparmio dei costi.
Il problema è dato dal fatto che oggigiorno gli assicurati scelgono questa "forma particolare d'assicurazione" unicamente per gli sconti ottenibili. Sono soprattutto i giovani e le persone sane a sceglierla. Infatti, il 62 per cento di coloro che scelgono questa forma assicurativa hanno meno di 45 anni. Questa situazione genera una desolidarizzazione tra i giovani e gli anziani, nonché tra i sani e i malati. Inoltre, i risparmi realizzati in questo modello assicurativo sono minimi rispetto agli sconti accordati.
Allo scopo di ridurre gli incentivi sbagliati del sistema attuale, le disposizioni legali concernenti le "forme assicurative particolari con una scelta limitata dei fornitori di prestazioni" devono essere adeguate. Per influenzare positivamente i costi della salute e lavorare in stretta collaborazione con gli assicurati è necessario che questi ultimi rimangano in questo modello assicurativo per un periodo più lungo di un anno.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le forme particolari d'assicurazione con scelta limitata del fornitore di prestazioni sono disciplinate nell'articolo 41 capoverso 4 e nell'articolo 62 capoversi 1 e 3 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Chi opta per una forma particolare d'assicurazione può procedere al passaggio o al cambiamento di assicuratore per la fine di un anno civile, giusta l'articolo 100 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102).
Per quanto concerne le forme particolari di assicurazione, in alcuni casi i cambiamenti a ritmo annuale possono rivelarsi degli incentivi controproducenti. Per sfruttare al meglio il margine di risparmio di queste forme assicurative, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento nel messaggio 04.062 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Managed Care) una modifica che va nel senso della presente mozione. Secondo la proposta, nella LAMal deve essere prevista una durata del rapporto assicurativo fino a tre anni per le forme particolari d'assicurazione con scelta limitata del fornitore di prestazioni. Il Consiglio degli Stati ha già approvato questa proposta durante la sua seduta del 5 dicembre 2006. Le Camere federali hanno quindi la possibilità di considerare la richiesta della mozione nei prossimi dibattiti parlamentari. Non è pertanto necessario che il Consiglio federale intervenga in questo momento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.