09.3170 · Mozione · 2009-03-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di estendere l'assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale in materia fiscale nelle convenzioni di doppia imposizione che la Svizzera ha concluso o concluderà con altri Stati. Lo scambio di informazioni deve permettere la corretta applicazione del diritto interno degli Stati contraenti. Bisogna rinunciare alla condizione della doppia punibilità. Per garantire la parità di trattamento, tutte le convenzioni devono contenere una clausola della nazione più favorita.
Begründung
Fino ad ora la Svizzera ha intrapreso ben poco per impedire e combattere attivamente l'evasione fiscale da Stati contraenti. Essa ha addirittura respinto le domande di certi Stati contraenti che prevedevano nelle convenzioni di doppia imposizione lo scambio di informazioni riguardo all'applicazione del diritto fiscale interno. La Svizzera si è rivelata quindi complice di evasori fiscali invece che partner nella lotta contro l'evasione fiscale. Anche nei confronti dei contribuenti svizzeri, i quali devono sostenere la cooperazione allo sviluppo poiché gli Stati partner non sono in grado di generare sufficiente gettito fiscale, è difficilmente giustificabile che soprattutto i Paesi di destinazione dell'aiuto allo sviluppo svizzero ricevano meno sostegno di tutti nella riscossione dell'imposta all'interno del Paese.
È preoccupante anche l'applicazione di diversi standard per garantire lo scambio di informazioni. Da sempre gli Stati Uniti ricevono di gran lunga il maggior numero di informazioni. Ad essi sono trasmessi ad esempio anche dati bancari e nomi di clienti dei quali prima non erano a conoscenza, e questo unicamente sulla base della descrizione di fattispecie penali accertate. Tuttavia anche alcuni Stati dell'UE (Spagna, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi) non ricevono informazioni solo nei casi di frode fiscale, ma pure in casi "simili". Agli Stati dell'OCSE, in relazione a società holding, si offrono informazioni, mentre ai Paesi non membri dell'OCSE queste vengono negate. Molti Stati, soprattutto Paesi in via di sviluppo meno avanzati, non ricevono alcun tipo di informazione per garantire l'attuazione del loro diritto fiscale. Questa disparità nell'applicazione del diritto rispecchia i reali rapporti di potere tra la Svizzera e i suoi Stati contraenti, tuttavia non tiene conto del legittimo interesse dei nostri Stati partner di finanziarsi mediante imposte.
Anche in questo ambito la Svizzera dovrebbe sentirsi obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento e in tutte le convenzioni di doppia imposizione dovrebbe strutturare l'assistenza amministrativa e giudiziaria in modo da sostenere, anziché ostacolare, gli Stati partner nell'applicazione del loro diritto fiscale.
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
Contrariamente a quanto sembra suggerire la mozione, la questione dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale non rientra nelle convenzioni di doppia imposizione. Nel suo parere il Consiglio federale esamina quindi esclusivamente l'assistenza amministrativa.
Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard di cui all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE nelle convenzioni svizzere di doppia imposizione. Questo standard prevede lo scambio di informazioni per l'applicazione delle disposizioni della relativa convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione della legislazione fiscale interna dello Stato richiedente. In quest'ultimo caso, l'esigenza della doppia punibilità non deve in parte più essere soddisfatta.
La relazione stabilita nella mozione tra la politica convenzionale della Svizzera e l'evasione fiscale non è sostenibile giuridicamente, poiché le convenzioni di doppia imposizione mirano prima di tutto a combattere la doppia imposizione rispettando determinate regole, come la lotta contro l'uso abusivo della convenzione e lo scambio di informazioni nei casi di corretta applicazione della convenzione. Ciò corrispondeva generalmente ai principi della politica convenzionale svizzera fino alla fine degli anni Novanta. Lo strumento delle convenzioni per evitare la doppia imposizione è stato utilizzato a livello internazionale, in particolare dall'OCSE, per estendere l'assistenza amministrativa, compresa la riscossione di crediti fiscali. Allo stesso tempo, la Svizzera ha sviluppato anche la sua prassi convenzionale in materia di assistenza amministrativa nel corso dei lavori dell'OCSE (assistenza in casi di società holding e in casi di frode fiscale in seguito ai lavori concernenti la concorrenza fiscale dannosa e l'accesso a informazioni bancarie per scopi fiscali). Infine, in ragione del nuovo contesto politico sorto dalla crisi economica internazionale e dopo la seduta del G20 del mese di aprile del 2009, il Consiglio federale ha modificato la sua posizione per allinearsi alla prassi internazionale, che in questo ambito dovrebbe ormai essere comune.
Il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard di cui all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE, vale a dire ha accettato lo scopo e il mezzo perseguiti dall'autore della presente mozione. Questa decisione si applica indistintamente a tutti i Paesi, membri o no dell'OCSE, con i quali la Svizzera concluderà in avvenire convenzioni per evitare la doppia imposizione. In occasione delle rinegoziazioni e nei nuovi accordi la Svizzera offrirà la nuova prassi di assistenza amministrativa in base ai principi definiti dal Consiglio federale, a condizione che in tale modo le trattative risultino vantaggiose ed equilibrate per entrambi gli Stati.
Per contro, in questo ambito una clausola della nazione più favorita non è possibile, poiché si tratta di convenzioni di doppia imposizione nelle quali lo strumento della negoziazione impone di considerare l'insieme dei risultati. Inoltre, per quanto concerne lo scambio di informazioni, nel modello di convenzione dell'OCSE una simile clausola non è prevista. Infatti, un concetto del genere si scosterebbe da quello di "standard" dell'OCSE. Per definizione, esso non può differire dall'articolo 26 dell'OCSE (e dai suoi commenti) che sarà ripreso nelle convenzioni svizzere contro la doppia imposizione. La parità di trattamento sarà garantita dal concetto stesso dello standard dell'OCSE.
Tenuto conto della decisione presa il 13 marzo 2009 dal Consiglio federale e di quanto precede, la presente mozione è divenuta pertanto priva d'oggetto.
Il Consiglio federale è disposto ad accogliere la presente mozione in questo senso per la determinazione della strategia di negoziazione.