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Facilitare gli investimenti in prodotti volti a finanziare le giovani imprese promotrici dell'innovazione

09.3931 · Mozione · 2009-09-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di prevedere una modifica della legge sulla previdenza professionale (LPP) e, se necessario, di altre disposizioni, affinché gli investitori istituzionali e qualificati possano investire più facilmente in prodotti volti a finanziare le giovani imprese che promuovono l'innovazione.

Begründung

Le giovani imprese che promuovono l'innovazione hanno un ruolo cruciale nello sviluppo economico dei futuri settori ad alto valore aggiunto in Svizzera. Considerati il loro potenziale e le loro specificità, si può parlare di imprese basate sul capitale umano e intellettuale. Non registrando utili, la loro attività dipende dalla capacità di attirare capitali per finanziare la ricerca e lo sviluppo, i salari, le attrezzature e i servizi.

Per queste imprese, d'importanza strategica per il futuro della Svizzera, raccogliere fondi non è cosa facile. Paesi quale la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno approntato dispositivi che agevolano gli investimenti istituzionali e di investitori qualificati in prodotti destinati a finanziare le giovani imprese. La Svizzera deve a sua volta adottare disposizioni che promuovano lo sviluppo di queste imprese. Le casse pensioni potrebbero per esempio costituire una fonte di finanziamento non trascurabile, a condizione che possano disporre di prodotti finanziari adatti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La gestione degli investimenti degli istituti di previdenza ha quale unico scopo di garantire l'adempimento degli impegni in materia di previdenza. Il principio fondamentale è quello della responsabilità individuale. L'incoraggiamento delle giovani imprese è certamente auspicabile nell'ambito di una promozione economica appropriata, ma non può e non deve essere considerato come un obiettivo degli investimenti nella previdenza professionale.

La ricerca sembrerebbe effettivamente indicare che i due obiettivi summenzionati non siano di per sé incompatibili. Gli investimenti in società "private equity", per esempio, possono senz'altro essere uno strumento appropriato per diversificare il portafoglio, se sono conformi alla capacità di rischio dell'istituto di previdenza e si inseriscono in una strategia d'investimento equilibrata. Essi rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che dal 1° gennaio 2009 è esplicitamente menzionata nelle prescrizioni d'investimento e sottostà a una limitazione del 15 per cento del capitale investito. Ciò significa che questo genere di investimenti è già possibile oggi, a condizione di rispettare il principio di prudenza. Per il Consiglio federale non è tuttavia opportuno inserire esplicitamente determinati obiettivi della politica di promozione economica nelle disposizioni in materia d'investimento della previdenza professionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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