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Più trasparenza riguardo all'iscrizione negli elenchi dei partecipanti alle consultazioni

09.4063 · Mozione · 2009-12-03

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere a che le organizzazioni interessate debbano chiedere una sola volta di essere iscritte negli elenchi dei partecipanti alle consultazioni che le riguardano. L'amministrazione è inoltre incaricata di rendere questi elenchi pubblici alla popolazione e alle organizzazioni interessate conformemente al principio della trasparenza.

Begründung

In qualità di presidente di un'associazione attiva a livello nazionale (Hausverein Schweiz / HabitatDurable Suisse/Hausverein Svizzera Italiana/Casa Nostra) ho constatato che non è facile trovare chi è responsabile di inserire gli interessati negli elenchi dei partecipanti alle consultazioni. Inoltre, se un'associazione riesce infine a farsi iscrivere nell'elenco di un ufficio, ciò non garantisce affatto che essa riceva dagli altri uffici l'invito a partecipare alle consultazioni rilevanti per l'associazione. Questo è probabilmente dovuto al fatto che non esiste un servizio che abbia una panoramica di questi elenchi o che sia incaricato di tale compito.La "soluzione" odierna non è né trasparente né semplice da un punto di vista amministrativo. Occorre pertanto migliorare urgentemente la situazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al diritto alla partecipazione alle procedure di consultazione previsto dall'articolo 147 della Costituzione federale. La legge sulla consultazione approvata dall'Assemblea federale il 18 marzo 2005 (LCo; RS 172.061) stabilisce il principio secondo il quale qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere (art. 4 cpv. 1 LCo). La Cancelleria federale annuncia pubblicamente l'indizione di una procedura di consultazione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione (art. 5 cpv. 3 LCo). Ogni indizione di una procedura di consultazione è pubblicata dalla Cancelleria federale nel Foglio federale e resa nota per mezzo di comunicati per i media, che si possono ottenere per abbonamento (www.admin.ch). Conformemente alla legge questo non si applica però ai progetti di portata minore, ossia alle indagini conoscitive condotte non dal Consiglio federale bensì dai dipartimenti (art. 10 cpv. 1 LCo). Tutti i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive sono tuttavia resi accessibili al pubblico (art. 9 e 10 cpv. 2 LCo) sulla pagina iniziale del sito Internet dell'amministrazione federale (www.admin.ch). La legge sulla consultazione elenca in un primo gruppo i partecipanti che devono essere invitati a esprimere un parere, i cosiddetti partecipanti fissi. L'elenco contenuto nella legge è esaustivo: i cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni nazionali mantello dei comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché le associazioni nazionali mantello dell'economia (art. 4 cpv. 2 lett. a-d LCo). Accanto a questi partecipanti fissi, che figurano nell'elenco dei destinatari della Cancelleria federale (art. 4 cpv. 3 LCo), possono essere invitati anche altri ambienti interessati nel singolo caso (art. 4 cpv. 2 lett. e LCo). A questi ultimi, come anche ai destinatari fissi, i documenti relativi alla procedura di consultazione vengono inviati direttamente, ossia essi non devono richiederli di propria iniziativa o scaricarli da Internet. Tutte le altre persone e organizzazioni, che fanno parte del terzo gruppo e desiderano partecipare a una procedura di consultazione determinata (art. 4 cpv. 1 LCo), devono invece procurarsi autonomamente i documenti.Gli appartenenti agli ambienti interessati nel singolo caso, ossia gli appartenenti al secondo gruppo, vengono determinati soltanto dal contenuto concreto dell'oggetto inviato in consultazione. Non è possibile determinarli prima. Allestire un elenco come richiesto dall'autrice della mozione non è pertanto fattibile.

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