Lexipedia

10.3337 · Interpellanza · 2010-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La OC Oerlikon possiede attualmente circa 1500 posti di lavoro nel settore dell'alta tecnologia nelle sedi di Trübbach SG (Solar, Mechatronics), Neuchâtel NE (ricerca, Solar), Wattwill SG, Arbon SG (macchine tessili), Brügg BE (centro per rivestimenti), Pfäffikon SZ (sede sociale), come pure a Balzers, nel Liechtenstein (tecnologia di rivestimento, tecnologia avanzata). Sul piano mondiale l'impresa impiega circa 16 000 persone.

Secondo fonti giornalistiche, nella cerchia di Citibank e dell' Hedge Fund Texas Pacific, entrambi statunitensi, sono in corso attività volte ad acquistare ed eventualmente suddividere questi stabilimenti industriali. È chiaro che simili attività potrebbero compromettere ed eliminare posti di lavoro nel settore industriale.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta il Consiglio federale le attività in Svizzera degli Hedge Fund esteri, delle banche interessate e dei loro manager?

2. Quali possibilità hanno gli organi di vigilanza della piazza finanziaria di opporsi a simili attività che operano a scapito della piazza industriale? Esiste trasparenza riguardo alle persone responsabili?

3. Quali possibilità ha il Consiglio federale di difendere al meglio gli interessi della piazza industriale a livello nazionale e internazionale (in questo caso rispetto agli Stati Uniti)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In un'economia tenuta ad applicare il principio della libertà degli investimenti, opportunità e rischi sono connessi alla comparsa degli hedge fund nel ruolo di investitori. La Svizzera in quanto economia piccola, aperta e fondata su una piazza finanziaria forte, ha un interesse particolare a mantenere un mercato dei capitali possibilmente libero, non discriminatorio e trasparente nonché un "market for corporate control" funzionante. Una politica aperta della Svizzera nei confronti degli investimenti provenienti dall'estero garantisce alla sua piazza economica un afflusso sufficiente di capitali e di know how; presupposto indispensabile per la sua competitività. Una politica aperta in tal senso è necessaria per contenere il rischio di discriminazione degli investimenti diretti svizzeri all'estero, altrimenti, considerata la notevole importanza degli investimenti esteri per le nostre imprese e il reddito nazionale, le conseguenze sarebbero fatali. Sul piano mondiale, il nostro Paese è il maggior investitore estero pro capite.

2. Nel settore delle offerte pubbliche di acquisto, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA) è tenuta in qualità di prima istanza a verificare in caso di offerte pubbliche di acquisto concrete, se sono rispettate le pertinenti disposizioni, ossia lealtà e trasparenza come pure parità di trattamento degli investitori. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica quale seconda istanza eventuali ricorsi su decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Nel settore della pubblicità, l'Organo per la pubblicità verifica se la pubblicità delle partecipazioni a società quotate in borsa è stata rispettata e se possono essere concesse agevolazioni o eccezioni su richieste concrete riguardo la pubblicità. La FINMA verifica le segnalazioni dell'Organo per la pubblicità, conduce indagini per eventuali violazioni dell'obbligo di dichiarazione, emana decisioni e sporge denunce in caso di sospetto di violazione dell'obbligo di pubblicità. Non è infatti compito della FINMA (rispettivamente COPA e Organo per la pubblicità) quello di evitare l'acquisto o la costituzione di grosse partecipazioni a società quotate in borsa in Svizzera. Gli organi di vigilanza verificano unicamente, se sono state osservate le corrispondenti disposizioni legali. In caso di presunte violazioni, la FINMA avvia indagini in modo coerente (cfr. caso Implenia, OC Oerlikon o Sulzer).

3. La migliore difesa della piazza industriale svizzera è l'attrattiva come piazza d'investimento. In tale ambito gli investitori esteri devono rispettare la legislazione svizzera parimenti alla loro legislazione interna. Controlli generali in materia di accesso per gli investimenti esteri sarebbero difficili da conciliare con la libertà economica (art. 27 Cost.), comporterebbero un dispendio sproporzionato e avrebbero un effetto dissuasivo sugli investitori esteri. Questo non può essere nell'interesse della piazza industriale svizzera. Inoltre, sistemi di controllo di questo tipo provocherebbero di regola affari illeciti e controreazioni da parte degli Stati in cui sono effettuati gli investimenti svizzeri. Anche le decisioni d'investimento degli hedge fund dovranno essere infine orientate al fatto che la tecnologia, i siti di produzione e i posti di lavoro non si possono trasferire in maniera duratura senza tenere conto dei vantaggi comparativi della piazza economica.

Risposta del Consiglio federale.