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10.3745 · Mozione · 2010-09-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di completare l'articolo 60 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) per permettere all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di imporre dei tassi di riserva minimi e massimi in funzione di criteri di rischio da stabilire mediante ordinanza.

Begründung

In una decisione dell'8 dicembre 2009, il Tribunale federale delle assicurazioni ha contestato all'UFSP la competenza di ridurre il tasso di riserva in relazione alla procedura d'approvazione dei premi nell'assicurazione malattie obbligatoria, secondo gli articoli 60 LAMal e 78 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). In questa decisione, contro la quale l'ufficio non ha interposto ricorso al Tribunale federale, è stata rilevata l'insufficienza della base legale per qualsiasi intervento dell'UFSP volto a limitare verso l'alto il tasso di riserva di uno o più assicuratori, in uno o più cantoni, ciò che in effetti rende parzialmente caduca la norma dell'articolo 78 capoverso 1 OAMal.

Infatti, la fissazione delle riserve forfetarie in funzione del numero degli assicurati non si giustifica dal profilo attuariale. Per questo motivo conviene iscrivere nella legge che le riserve devono basarsi sui rischi effettivi inerenti all'attività dell'assicuratore e alla composizione del suo portafoglio d'assicurati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Attualmente, le riserve di sicurezza minime sono fissate nell'ordinanza sull'assicurazione malattie in percentuale dei premi e secondo l'effettivo degli affiliati. Il Consiglio federale condivide il parere dell'autrice della mozione, secondo cui tale principio non tiene conto in maniera sufficiente dei rischi cui sono esposti i singoli assicuratori. Per questa ragione, in futuro le riserve minime di un assicuratore devono essere fissate in base ai rischi incorsi. Questa modalità di calcolo delle riserve consente di quantificare in particolare i rischi assicurativi, di mercato e di credito. L'obiettivo di tale modifica è quello di garantire a lungo termine la sicurezza finanziaria degli assicuratori malattie.

La fissazione delle riserve minime in base ai rischi consente di definire le riserve in modo individuale per ogni assicuratore. Non dovrebbe quindi più essere consentito costituire riserve troppo elevate. In un sistema di questo tipo la fissazione di riserve massime è superflua. Il Consiglio federale prevede inoltre di introdurre un meccanismo correttivo in base al quale le differenze fra i premi e le prestazioni, ossia i premi pagati in eccesso che contribuiscono alla costituzione delle riserve, dovranno tornare a beneficio degli affiliati, a condizione che il relativo assicuratore disponga di una sicurezza finanziaria sufficiente. In una prima fase, il calcolo delle riserve basato sui rischi e il meccanismo correttivo dovranno essere introdotti il 1° luglio 2011 tramite una modifica d'ordinanza. Un corrispondente regolamento sarà integrato anche nella nuova legge in materia di vigilanza, il cui avamprogetto sarà posto in consultazione alla fine del 2010.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.