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10.3962 · Interpellanza · 2010-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Dal 1990 il numero di Africani in Svizzera è triplicato. Se si contassero anche le persone in situazione irregolare e quelle passate alla clandestinità, l'aumento sarebbe molto maggiore. Nel contempo, negli ultimi anni è salito costantemente anche il numero di reati, soprattutto nel traffico di stupefacenti, commessi da persone provenienti dall'Africa. Giovani uomini approfittano dell'ingenuità delle autorità svizzere per arricchirsi in violazione della legge. Questo è quanto dimostra la statistica criminale di polizia 2009, dalla quale risulta che i cittadini (maschi) di Angola e Nigeria commettono reati in misura sei volte superiore rispetto agli uomini svizzeri. Occorre far fronte senza indugio a questa situazione di illegalità e criminalità. In tal senso si pongono le domande seguenti:

1. Di quante persone è aumentato, annualmente, il numero di cittadini africani in Svizzera negli ultimi 20 anni (a seconda dello statuto di soggiorno e del Paese d'origine, indicando anche il totale proveniente dall'Africa)?

2. Inoltre, secondo le stime del Consiglio federale, quante persone provenienti dall'Africa vivono illegalmente in Svizzera?

3. Che cosa succede quando queste persone in situazione irregolare vengono fermate? I loro nomi e le loro impronte digitali sono registrati sistematicamente? Sono incarcerate in vista del rinvio coatto? Di quante persone si tratta (per anno e nazionalità)?

4. Come si spiega il Consiglio federale che le persone provenienti dall'Angola e dalla Nigeria commettano reati in misura sei volte superiore rispetto agli Svizzeri o ad altri stranieri?

5. Che cosa fa il Consiglio federale per ridurre il tasso di criminalità degli stranieri di origine africana?

6.Come intende impedire che cittadini africani assumano il controllo del traffico di stupefacenti in Svizzera?

7. I richiedenti l'asilo che commettono reati sono esclusi dalla procedura d'asilo? In caso negativo, perché no?

8. Qual è la percentuale dei cittadini africani che percepisce prestazioni sociali (a seconda dello statuto di soggiorno, del Paese d'origine e del tipo di prestazioni sociali)? Come si sono evolute tali cifre negli ultimi 20 anni?

9. Come si adopera il Consiglio federale affinché gli Africani criminali o in situazione irregolare vengano espulsi in maniera sistematica? Quali ulteriori possibilità sono vagliate?

10. Con quali Paesi africani esistono accordi di riammissione entrati in vigore? Con quali altri Stati sono previsti tali accordi? Per quando?

11. Il Consiglio federale è disposto a sospendere l'aiuto allo sviluppo a Paesi che non vogliono stipulare nessun accordo di riammissione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il numero di cittadini africani residenti in Svizzera è passato da 16 782 alla fine del 1990 a 52 672 alla fine del 2009. Ciò corrisponde a un aumento annuo medio di 1795 persone. I tre Paesi africani la cui popolazione è più rappresentata in Svizzera sono il Marocco (6935), la Tunisia (5935) e la Repubblica democratica del Congo (4315).

2. Secondo uno studio dell'Ufficio federale della migrazione del 24 febbraio 2005 sui "sans papiers", concepito e valutato dall'istituto di ricerca gfs.bern, complessivamente circa 90 000 persone soggiornano illegalmente in Svizzera. Non sono disponibili cifre in merito al numero di clandestini di origine africana in Svizzera.

3. Le persone in situazione irregolare sono fermate in seguito a controlli generali delle persone o in relazione ad altre indagini penali. Di norma l'identità di tali persone non è certa poiché mancano documenti d'identità validi. In questi casi l'autorità cantonale di polizia verifica le impronte digitali della persona controllata al fine di accertarne l'identità. La decisione di ordinare la carcerazione in vista dell'espulsione dipende dal singolo caso (p. es. in occasione dell'acquisizione dei documenti e dell'esecuzione dell'espulsione). Nel 2009 Nigeria, Kosovo e Serbia erano i tre Paesi i cui cittadini erano incarcerati in maggior misura in vista d'espulsione. Per quanto concerne la carcerazione cautelativa, circa il 33 per cento dei 200 ordini di carcerazione disposti riguardano persone provenienti dall'Algeria.

4. Questa constatazione si fonda su uno studio dell'Ufficio federale di statistica citato nella stampa il 12 settembre 2010. Tale studio concerneva soltanto la fascia d'età compresa tra 18 e 34 anni e si basava dunque su un campione molto ridotto e quindi poco rappresentativo. Pertanto non consente di trarre conclusioni generali in merito alla criminalità di cittadini della Nigeria o dell'Angola in Svizzera.

5./6. La maggior parte dei criminali di origine africana sono attivi nel traffico di stupefacenti, soprattutto di cocaina. La lotta al traffico di droga compete in primo luogo ai cantoni. Dal 2009 la Polizia giudiziaria federale, insieme al corpo delle guardie di confine e ai servizi di polizia cantonali, conduce un progetto su scala nazionale di coordinamento e valutazione per lottare contro le reti criminali africane attive nel traffico di cocaina. Nell'ambito di questo progetto sono state sequestrate ingenti quantità di droga pari a svariate centinaia di migliaia di franchi. La conclusione del progetto è prevista per l'estate del 2011; in seguito si deciderà se proseguire con ulteriori progetti e misure.

7. Tutti i richiedenti l'asilo hanno il diritto all'esame della loro domanda d'asilo in Svizzera, indipendentemente dal fatto che abbiano commesso o meno un reato. I richiedenti l'asilo criminali non possono essere esclusi dalla procedura d'asilo se la loro vita può essere seriamente minacciata nel Paese d'origine. L'esame della qualità di rifugiato e il rispetto del principio di non respingimento corrispondono agli obblighi di diritto internazionale anche nel caso di richiedenti l'asilo criminali. Secondo l'articolo 53 della legge sull'asilo è tuttavia possibile negare lo statuto di rifugiato ai richiedenti l'asilo indegni per avere commesso atti reprensibili o che hanno attentato a o compromesso la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

8. Secondo la ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione federale (art. 115 Cost.) i cantoni garantiscono - nell'ambito della loro legislazione specifica in materia - l'aiuto sociale alle persone soggiacenti al settore dell'asilo e degli stranieri. Vista la citata ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i cantoni, il Consiglio federale non dispone di dati sui beneficiari dell'aiuto sociale suddivisi a seconda della cittadinanza o del continente di provenienza.

9. Sebbene l'esecuzione degli allontanamenti rimanga di competenza cantonale, il rinvio di criminali stranieri costituisce un aspetto importante della politica migratoria del Consiglio federale. Una volta confermata la loro cittadinanza, i criminali stranieri sono allontanati in tempi rapidi, purché sia possibile un rimpatrio coatto. Attualmente sono al vaglio altre opzioni, in particolare quella, in determinati casi, di effettuare gli allontanamenti direttamente a partire dal centro di registrazione e di procedura (CRP). E peraltro prevista una collaborazione più stretta con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). L'UFM sta inoltre sviluppando con alcuni Stati, per esempio la Georgia, la possibilità di confermare la cittadinanza degli stranieri allontanati nel Paese d'origine, ossia entro il perimetro dell'aeroporto di destinazione.

10. Per il momento l'Algeria è l'unico Paese africano con cui un accordo di riammissione è in vigore dal 2007; il rispettivo protocollo d'applicazione, paraffato nel 2009, non è ancora stato firmato, poiché le autorità algerine non hanno risposto positivamente alle proposte di date avanzate dalle autorità svizzere. Con la Nigeria nel 2003 è stato firmato un accordo, che però non è mai stato ratificato da parte nigeriana. Tale accordo è tuttavia già applicato di fatto dalla sua firma. Parallelamente, un memorandum of understanding sull'istituzione di un partenariato in materia di migrazione è stato firmato il 14 febbraio 2011 ed è entrato in vigore immediatamente. Un accordo concernente l'entrata, il soggiorno e il ritorno di persone, che disciplina in dettaglio la questione della riammissione, è stato firmato in ottobre scorso con la Repubblica del Benin. In virtù delle competenze conferitegli dall'articolo 100 capoverso 4 della legge federale sugli stranieri, il Consiglio federale ha parimenti concluso con la Repubblica democratica del Congo, la Guinea-Conakry e la Sierra Leone convenzioni sull'applicazione tecnica di determinati accordi tese a fissare le procedure in materia di ritorno. Per il 2011 è previsto di intavolare trattative in merito ad accordi di riammissione con l'Angola e la Repubblica democratica del Congo. Il Consiglio federale si adopera nella misura del possibile per accelerare il processo di ratifica dei trattati firmati.

Il tipo di testo da negoziare deve essere determinato in funzione dello Stato in questione, considerando le possibilità di giungere a una conclusione. In ultima analisi, lo Stato partner è tuttavia sempre libero di firmare o meno l'accordo.

Tuttavia, come illustrato nella risposta del Consiglio federale alle mozioni Müri 09.3601 e del gruppo PPD/PEV/glp 10.3071, in collaborazione con altri servizi federali (Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC, Divisione politica IV del Dipartimento federale degli affari esteri), l'Ufficio federale della migrazione (UFM) sta già attuando diversi programmi e misure tesi a trovare con i Paesi d'origine e di transito soluzioni per aiutare rapidamente in loco i rifugiati e le persone bisognose di protezione e per prevenire la migrazione irregolare. Come illustrato nel rapporto 2010 sulla politica estera, in base alle nuove leggi sugli stranieri e sull'asilo sono stati elaborati strumenti, quali per esempio i partenariati in materia di migrazione o la protezione nei Paesi d'origine, che consentono di affrontare le nuove sfide di politica migratoria in modo migliore rispetto a quanto possibile ricorrendo soltanto ad accordi di riammissione.

11. Come affermato nella sua risposta alla mozione del gruppo dell'Unione democratica di centro 10.3558 e nel suo rapporto sull'attuazione della condizionalità nella politica estera in risposta al postulato Leuthard 02.3591, il Consiglio federale ritiene che vincolare l'aiuto al ritorno a una cooperazione nell'ambito della riammissione costituirebbe uno strumento poco opportuno, controproducente e difficilmente applicabile. E tuttavia dell'avviso che in determinate situazioni è possibile, come ultima ratio ed entro i limiti del diritto, ridurre o sospendere l'aiuto allo sviluppo.

Risposta del Consiglio federale.