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11.1055 · Interrogazione · 2011-06-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Le misure di accompagnamento all'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'UE consistono essenzialmente nei controlli del mercato del lavoro. Dai controlli effettuati lo scorso anno è risultato che il 40 per cento dei datori di lavoro non rispettava le prescrizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro. A tale riguardo si pongono le seguenti domande:

1. La SECO ha fornito alle commissioni incaricate dei controlli direttive chiare su come devono essere effettuati i controlli. In che modo ne verifica il rispetto da parte degli ispettori? In che modo verifica la correttezza delle fatture presentate?

2. Le infrazioni vengono sanzionate da una commissione professionale paritetica regionale (CPP) o - in assenza di un tale organo - da una commissione professionale paritetica centrale (CPPC). Può confermare che in alcuni cantoni (ad es. cantone Sciaffusa) le CPPC non hanno mai adottato alcuna sanzione benché siano state segnalate loro delle infrazioni? Può confermare che queste CPPC hanno fatturato alla SECO l'intero lavoro (500 franchi per ogni caso) sebbene ne sia stato svolto solo la metà (registrazione di dati sui cantieri)? Esistono garanzie che le sanzioni decise dalle CPPC siano notificate alle CPP denuncianti?

3. In che modo la SECO garantisce che gli ispettori itineranti (i cosiddetti Laptop-hunter) eseguano correttamente le loro indagini? La SECO ritiene che l'indennizzo di 500 franchi per ogni caso sia adeguato per questi rapidi accertamenti o che sia invece eccessivo? Il sospetto che questi controlli possano essere aggirati con relativa facilità da lavoratori ben istruiti è fondato?

Stellungnahme des Bundesrates

L'attuazione delle misure di accompagnamento è stata affidata a diversi organi d'esecuzione. Nei settori che non sono regolamentati da un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale la sorveglianza del mercato del lavoro spetta alle commissioni tripartite. Nei settori dotati di un CCL di obbligatorietà generale le commissioni paritetiche hanno il compito di controllare che esso venga rispettato. In quest'ambito vige un dualismo dell'esecuzione.

1. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) e gli organi d'esecuzione stipulano convenzioni sulle prestazioni e sulle sovvenzioni nelle quali sono specificati gli obiettivi quantitativi e qualitativi in materia di controlli. Gli organi d'esecuzione presentano ogni anno un rapporto d'attività dettagliato alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Viene anche pubblicato un rapporto sull'attuazione delle misure di accompagnamento. La SECO intrattiene intensi scambi con gli organi d'esecuzione e propone corsi di formazione e di perfezionamento agli ispettori per garantire la qualità dei controlli. Inoltre ha elaborato un concetto di sorveglianza e di controllo della gestione che prevede l'audit sul posto degli organi d'esecuzione.

Il modello di finanziamento delle attività di controllo si fonda sulle disposizioni contenute nella legge sui lavoratori distaccati (art. 7 cpv. 5 LDist; RS 823.20) e nella relativa ordinanza. Le esigenze in materia di finanziamento sono disciplinate nelle convenzioni sulle prestazioni e sulle sovvenzioni concluse tra il DFE e gli organi d'esecuzione.

2. Il trattamento completo di un'infrazione constatata (sul posto) comporta un onere amministrativo considerevole. Nella maggior parte dei casi devono essere richiesti documenti supplementari al datore di lavoro, con conseguenti possibili ritardi nella valutazione di un rapporto di controllo. Alcune commissioni paritetiche registrano ritardi nello svolgimento delle procedure a causa delle insufficienti risorse di personale. Nell'ambito dei suoi compiti di sorveglianza, la SECO si adopera per migliorare in modo permanente l'esecuzione delle misure da parte delle commissioni paritetiche. La SECO finanzia unicamente i controlli conclusi da una commissione paritetica.

Le commissioni paritetiche sono tenute a notificare alle autorità cantonali autorizzate a pronunciare sanzioni le infrazioni alla legge sui lavoratori che constatano. La commissione paritetica è la sola istanza competente per la comunicazione interna, tra la commissione paritetica centrale e gli organi regionali, delle decisioni emesse.

3. Oltre al controllo effettivo sul posto, il controllo dei lavoratori distaccati comporta anche l'obbligo di raccogliere documenti supplementari quali, ad esempio, giustificativi concernenti il salario versato nel periodo di distacco in Svizzera. Le dichiarazioni dei lavoratori formulate sul posto devono quindi essere comprovate da una corrispondente documentazione (come ad es. il conteggio salariale). L'aggiramento dei controlli mediante false dichiarazioni può così essere in gran parte evitato. L'indennizzo di un controllo effettuato dalle commissioni paritetiche, fissato a 500 franchi per ogni caso, copre il trattamento completo della pratica, dal controllo sul posto fino alla decisione definitiva. Il Consiglio federale ritiene che questa partecipazione alle spese della SECO sia adeguata.

Risposta del Consiglio federale.