11.3208 · Mozione · 2011-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di normativa in materia di rilascio del permesso di domicilio, il quale tenga conto dei punti seguenti:
- le condizioni per il rilascio del permesso di domicilio devono essere identiche su scala nazionale;
- oltre alla durata del soggiorno in Svizzera, occorre definire criteri chiari e misurabili in materia di integrazione, che non discriminino le persone poco istruite e siano rilevanti per l'integrazione effettiva nella vita quotidiana in Svizzera;
- la durata necessaria del soggiorno deve essere misurata secondo la durata legale effettiva del soggiorno in Svizzera, indipendentemente dallo statuto dello straniero;
- la persona che adempie i criteri deve aver diritto al rilascio del permesso di domicilio.
Begründung
Tranne nel caso di cittadini di Paesi con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di domicilio e di coniugi o partner registrati di svizzeri o persone domiciliate, attualmente il rilascio del permesso di domicilio è ampiamente lasciato all'apprezzamento delle autorità cantonali della migrazione. All'atto pratico ciò comporta grandi disparità e quindi ingiustizie. In alcuni cantoni, infatti, vi sono "indigeni senza passaporto svizzero" molto ben integrati, che vivono nel nostro Paese da 10, 15, 20 e più anni e che tuttavia, per motivi non sempre comprensibili, non dispongono ancora di un permesso C. Le disparità cantonali nei confronti degli immigrati si accentueranno ulteriormente con l'adozione della nuova legge sulla cittadinanza, poiché secondo le proposte del Consiglio federale il permesso di domicilio dovrà diventare il requisito formale per la naturalizzazione. Ai candidati alla naturalizzazione ben integrati, che adempiono le condizioni temporali per l'acquisizione della cittadinanza e quindi avrebbero di principio diritto al rilascio di un'autorizzazione di naturalizzazione da parte della Confederazione, la naturalizzazione resta preclusa ancora per anni, ben oltre i lunghi requisiti temporali previsti, a causa delle decisioni arbitrarie delle autorità cantonali della migrazione in materia di rilascio del permesso di domicilio. Occorre pertanto provvedere alle pari opportunità definendo su scala nazionale criteri uniformi, chiari e giudicabili. Altrimenti l'obiettivo di unificare a livello svizzero l'acquisizione della cittadinanza sarà vanificato dalle disparità della prassi a livello intercantonale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le condizioni per il rilascio del permesso di domicilio sono disciplinate nella legge federale sugli stranieri (LStr) e nella legge sull'asilo (LAsi). Il permesso di domicilio può essere rilasciato agli stranieri che hanno soggiornato regolarmente in Svizzera per dieci anni (art. 34 cpv. 2 LStr). Se motivi importanti lo giustificano, può essere rilasciato prima (art. 34 cpv. 3 LStr). I coniugi di cittadini svizzeri e di persone titolari di un permesso di domicilio come pure i rifugiati riconosciuti hanno diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo un soggiorno di cinque anni (art. 42 cpv. 3 art. 43 cpv. 2 LStr; art. 60 cpv. 2 LAsi). Di norma lo stesso vale per i cittadini degli Stati con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di domicilio. In caso di integrazione riuscita il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo cinque anni (art. 34 cpv. 4 LStr).
Se non esiste un diritto stabilito per legge, il rilascio del permesso di domicilio è lasciato, come osserva giustamente l'autore della mozione, all'apprezzamento delle autorità cantonali. Tuttavia queste ultime non possono decidere liberamente. Secondo i principi fondamentali della Costituzione federale e del diritto amministrativo generale, l'esercizio del potere di apprezzamento deve avvenire nel rispetto di criteri oggettivi e in base a una valutazione coscienziosa. In particolare ognuno ha diritto d'essere trattato dagli organi dello Stato secondo il principio dell'uguaglianza giuridica e senza arbitrio né discriminazione (art. 8 e 9 della Costituzione). Occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione (art. 60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa). In particolare il richiedente non deve dipendere dall'aiuto sociale e non deve aver commesso reati. Se questi criteri sono soddisfatti, le autorità non possono rifiutare il permesso di domicilio senza motivi oggettivi. In caso di rifiuto del permesso, l'interessato ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria (art. 29a della Costituzione).
Nel messaggio sulla LStr il Consiglio federale aveva proposto l'introduzione del diritto al rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno di dieci anni (FF 2002 3367). Il Parlamento ha tuttavia respinto la proposta, adducendo in particolare che ciò avrebbe creato ulteriori possibilità di ricorso fino al Tribunale federale.
Per l'Ufficio federale della migrazione (UFM) è importante che il diritto in materia di stranieri sia applicato in maniera uniforme. Tale esigenza costituisce un tema centrale che si ripropone regolarmente in occasione dei contatti con le autorità cantonali d'esecuzione e nell'ambito dell'elaborazione di direttive e commenti sul diritto in materia di stranieri. In vista delle nuove condizioni di naturalizzazione proposte dal Consiglio federale, l'UFM si adopererà in particolare a favore di una prassi più uniforme in occasione del rilascio del permesso di domicilio.
Nel quadro degli adeguamenti, previsti dal Consiglio federale, delle disposizioni della LStr riguardanti l'integrazione, s'intendono verificare e modificare anche le condizioni per il rilascio del permesso di domicilio. Saranno in particolare introdotti nella legge criteri d'integrazione vincolanti e chiari. Il Consiglio federale ritiene prematuro decidere già ora in merito alle condizioni concrete per il rilascio del permesso di domicilio.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.