Nuovo finanziamento delle cure. Conseguenze negative per le persone bisognose di cure assistite a domicilio
11.3252 · Interpellanza · 2011-03-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Dopo l'entrata in vigore del nuovo finanziamento delle cure il 1° gennaio 2011, si fanno sentire le prime conseguenze della sua applicazione. In alcuni cantoni viene utilizzato il margine di manovra previsto dalla Confederazione e ai pazienti è fatturata una partecipazione ai costi anche per le cure Spitex. A seconda delle modalità di attuazione di tale partecipazione, gli interessati possono essere chiamati ad assumere costi fino a 5800 franchi, oltre alla franchigia e all'aliquota percentuale. A subirne fortemente le conseguenze sono soprattutto le persone bisognose di cure, che oltre a quelle prestate dai familiari devono ricorrere quotidianamente a un servizio di assistenza a domicilio. Lo stesso vale per i pazienti che necessitano di un aiuto relativamente ridotto, ma distribuito su tutti i giorni della settimana, visto che hanno bisogno quotidianamente di assistenza.
Tenuto conto di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È disposto a seguire attentamente gli effetti dell'applicazione del finanziamento delle cure e a fare regolarmente il punto della situazione?
2. Condivide l'opinione secondo cui il nuovo finanziamento delle cure non dovrebbe "punire" i familiari che svolgono un grosso lavoro di assistenza, cagionando loro costi supplementari?
3. È disposto a trarre le conseguenze e a proporre misure correttive nel caso in cui il finanziamento delle cure dovesse rivelarsi svantaggioso per le persone bisognose di un'assistenza a domicilio?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Uno degli obiettivi fondamentali della legge federale del 13 giugno 2008 sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure è quello di alleviare la difficile situazione sociale di determinati gruppi di persone bisognose di cure (messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2005; 05.025, FF 2005 1839). Per chi necessita di cure a domicilio, è stato introdotto un assegno per grandi invalidi di grado lieve destinato a persone che vivono a casa (art. 43bis cpv. 1 della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; RS 831.10). Si tratta di un contributo all'aiuto prestato da terzi a persone bisognose di cure. Attualmente, l'esecuzione della legge da parte dei cantoni è ancora in corso: il Consiglio federale segue attentamente il modo in cui questi applicano il nuovo finanziamento delle cure. Tuttavia la competenza cantonale nell'applicazione delle disposizioni legali non va assolutamente messa in discussione.
D'altra parte, occorre osservare che il legislatore ha espressamente stabilito che anche le persone bisognose di cure a domicilio devono versare un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale (art. 25a cpv. 5 della legge sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10). Si tratta di una conseguenza diretta della legge.
Per quanto concerne gli effetti del nuovo finanziamento delle cure, il Consiglio federale ritiene opportuna una valutazione a medio termine, in particolare nell'ottica di uno sviluppo futuro. Un esame accurato ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 LAMal permetterebbe di verificare l'impatto della legge sul nuovo finanziamento delle cure per quanto concerne la qualità, l'efficacia e l'economicità. In seguito, alla luce dei risultati, si dovrà esaminare la necessità di proporre altre misure.
2. Il legislatore ha previsto che il finanziamento delle cure sia tripartito: l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie versa un contributo definito all'articolo 7a dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RS 832.112.31); l'assicurato partecipa con un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo massimo fissato dal Consiglio federale (nel 2011, l'importo giornaliero massimo è di fr. 21.60 franchi per le cure in istituto e di fr. 15.95 per le cure a domicilio); i cantoni, infine, disciplinano il finanziamento residuo. In tal modo, i costi delle cure sono interamente coperti.
Risposta del Consiglio federale.