11.489 · Iniziativa parlamentare · 2011-09-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Ausgangslage
Comunicato stampa della commissione degli affari giuridici degli Consiglio nazionale del 24.06.2016
La Commissione è del parere che l'articolo 293 del Codice penale (CP) rappresenti una base importante per la tutela del processo della libera formazione dell'opinione delle autorità e pertanto vada soltanto adeguato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) sulla libertà di espressione. Essa ritiene che abrogare l'articolo in questione significherebbe creare una lacuna nella tutela del segreto.
Lo spunto per la modifica dell'articolo 293 CP è dato dall'iniziativa parlamentare 11.489. La Commissione ha preso atto del rapporto sui risultati della consultazione sul suo progetto preliminare concernente la modifica dell'articolo 293 CP. Sulla scorta dei risultati scaturiti dalla consultazione, ha deciso all'unanimità di sottoporre alla propria Camera un progetto di modifica dell'articolo 293 CP. A proposito dell'impostazione di tale progetto, la Commissione deciso con 16 voti contro 5 e 0 astensioni di proporre una modifica e non l'abrogazione dell'articolo 293 CP. Il progetto prevede quindi un adeguamento della disposizione alla giurisprudenza della Corte EDU. La modifica principale consiste nel sostituire, nel capoverso 3 vigente, il motivo di liberazione dalla pena con un motivo di impunità. Secondo il progetto della Commissione, la pubblicazione di segreti ai sensi del capoverso 1 non è punibile se non contrasta con un interesse cogente al mantenimento del segreto. Con la modifica dell'articolo 293 CP si intende prescrivere per legge - analogamente alla giurisprudenza della Grande Camera della Corte EDU - una ponderazione giudiziaria tra l'interesse al mantenimento del segreto e l'interesse alla pubblicazione. È previsto che a tal fine i giudici si occupino del contenuto dei documenti pubblicati.
Comunicato stampa del Consiglio federale del 23.09.2016
Nel suo parere il Consiglio federale prende conoscenza, senza metterla in discussione, della proposta di modifica dell'articolo 293 del Codice penale (CP) della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N). Con la modifica di questa disposizione, che punisce la pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete, s'intende affermare con chiarezza che i giudici devono ponderare gli interessi del mantenimento del segreto da una parte e dell'informazione dell'opinione pubblica dall'altro. Questo approccio è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale.
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Occorre abrogare l'articolo 293 del Codice penale (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete).
Begründung
Oggetto di accesi dibattiti da decenni, l'articolo 293 del Codice penale (CP) limita la libertà dei media ed è in contraddizione con l'articolo 10 CEDU (libertà d'espressione) e con la sentenza Goodwin emessa il 27 marzo 1996 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione di tale articolo (protezione degli informatori). In riferimento a vari procedimenti contro operatori mediatici e a una lettera critica dell'OSCE, la "Neue Zürcher Zeitung" del 4 febbraio 2006 pubblicava un articolo intitolato "Sanzioni penali per chi fornisce l'informazione" in cui affermava che "attualmente non si conosce alcuna personalità di rilievo fra i penalisti e gli specialisti in diritto dei media che sia favorevole al mantenimento della norma penale".
Nel messaggio del 17 giugno 1996 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, il Consiglio federale aveva argomentato nel seguente modo la proposta di abrogazione dell'articolo 293 CP: "L'articolo 293 protegge infatti soltanto i segreti formali, vale a dire fatti che mediante la legge o una semplice decisione sono stati dichiarati segreti. È inoltre scandaloso che venga giudicata la persona che ha propalato il segreto mentre il funzionario o il parlamentare che ha infranto il segreto sfugge al perseguimento penale ... In caso di veri e propri segreti di Stato o militari "il diritto vigente, indipendentemente dall'articolo 293 CP, prevede comunque ... una doppia protezione." Benché la maggioranza della Commissione del Consiglio nazionale abbia aderito alla proposta del Consiglio federale, l'abrogazione è stata successivamente affossata - anche se di strettissima misura - dalla Camera plenaria (19 marzo 1997) e dal Consiglio degli Stati (12 giugno 1996).
Il 18 agosto 2011 il Tribunale penale federale ha assolto un giornalista del "Sonntag" adducendo che le informazioni segrete diffuse erano di scarsa importanza. Infatti, il documento della Polizia federale relativo al caso Ramos era stato ingiustamente classificato segreto. Conclusosi con una rallegrante assoluzione, il processo Ramos desta purtroppo anche rammarico per la mancata riflessione sull'articolo 293 CP da parte del giudice. Spetta al legislatore abrogare l'articolo in questione, definito "roba vecchia" anche dall'allora presidente della Confederazione Arnold Koller.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 15.03.2017
CN: divulgare documenti segreti dovrebbe essere meno problematico
I giornalisti che divulgano documenti segreti non dovrebbero più obbligatoriamente finire davanti a un tribunale. Il Consiglio nazionale ha approvato oggi - con 177 voti e 1 astenuto - un progetto volto a modificare il Codice penale in tal senso. Il Consiglio degli Stati deve ancora pronunciarsi.
Si tratta di proteggere la libertà di opinione, sopprimendo una sanzione specialmente diretta contro i giornalisti, ha spiegato Viola Amherd (PPD/VS) a nome della commissione. Il diritto in vigore mira piuttosto a proteggere la sfera privata delle autorità, ha aggiunto Philippe Bauer (PLR/NE).
L'articolo 293 del Codice penale punisce con una multa chi pubblica, totalmente o parzialmente, un atto, un'istruzione o un dibattito tenuti segreti per legge. Lo stesso vale per una decisione presa da un'autorità. Il giudice può rinunciare a infliggere la pena se il segreto è poco rilevante.
Il progetto, elaborato dalla commissione degli affari giuridici del Nazionale, vuole esentare da procedimenti le pubblicazioni che non necessitano in modo imperativo della segretezza. In questo modo vengono soppesati gli interessi in gioco.
Una minoranza avrebbe voluto semplicemente annullare l'articolo, sostenendo che esso limita troppo la libertà di stampa. Il Consiglio federale e la maggioranza della Camera si sono opposti a tale abrogazione.
Secondo il governo, la disposizione, seppur riveduta, continua a proteggere la formazione dell'opinione delle autorità e nel contempo anche i privati cittadini coinvolti in un procedimento continuano ad essere tutelati dalla diffusione di informazioni che potrebbero nuocere loro, ha indicato la ministra della giustizia Simonetta Sommaruga.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 29.05.2017
divulgare documenti segreti dovrebbe essere meno problematico
I giornalisti che divulgano documenti segreti non dovrebbero più obbligatoriamente finire davanti a un tribunale. Il Consiglio degli Stati ha approvato oggi - con 32 voti contro 11 e 1 astenuto - un progetto del Nazionale volto a modificare il Codice penale in tal senso. Il dossier è ora pronto per le votazioni finali.
L'articolo 293 del Codice penale punisce con una multa chi pubblica, totalmente o parzialmente, un atto, un'istruzione o un dibattito tenuti segreti per legge. Lo stesso vale per una decisione presa da un'autorità. Il giudice può rinunciare a infliggere la pena se il segreto è poco rilevante.
Il progetto, elaborato dalla commissione degli affari giuridici del Nazionale, esenta da procedimenti le pubblicazioni che non necessitano in modo imperativo della segretezza. In questo modo vengono soppesati gli interessi in gioco.
Una minoranza avrebbe voluto semplicemente abolire l'articolo, sostenendo che esso limita troppo la libertà di stampa. Non occorre imporre una museruola ai giornalisti, facendoli diventare i difensori del segreto ufficiale, ha critica Daniel Jositsch, (PS/ZH). La soluzione del Nazionale è puramente cosmetica e non risolve completamente il problema, gli ha fatto eco Robert Cramer (Verdi/GE).
Ma questi argomenti non hanno convinto la maggioranza dei "senatori", che al pari del Consiglio federale e del Nazionale si sono opposti a tale abrogazione. Dal canto suo, Martin Schmid (PLR/GR) avrebbe voluto che si restasse allo statu quo, rilevando che non occorre accordare un maggior margine di apprezzamento ai giudici.
La soluzione proposta dal Nazionale è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha sottolineato la ministra della giustizia Simonetta Sommaruga.
Secondo il governo, la disposizione - seppur riveduta - continua a proteggere la formazione dell'opinione delle autorità e nel contempo anche i privati cittadini coinvolti in un procedimento continuano ad essere tutelati dalla diffusione di informazioni che potrebbero nuocere loro, ha aggiunto la Sommaruga
Dal canto loro, i giornalisti dovranno a loro volta assicurarsi che la pubblicazione di un'informazione sensibile sia opportuna. Se ciò non fosse il caso, potrebbero essere ritenuti responsabili.
Con la modifica dell'articolo 293, che punisce la pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete, s'intende affermare con chiarezza che i giudici devono "ponderare l'interesse al mantenimento del segreto da un lato e quello all'informazione del pubblico dall'altro".
Nel caso in cui il secondo prevalesse sul primo, il progetto prevede "l'impunibilità", ossia l'assoluzione, anziché la "mera esenzione dalla pena" come previsto finora.