Penuria di alloggi. Proteggere i locatari dalle disdette abusive
11.500 · Iniziativa parlamentare · 2011-12-23
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 271a del Codice delle obbligazioni va completato con un capoverso supplementare che preveda che in caso di prolungata penuria di abitazioni, ossia quando il mercato locale dell'alloggio presenta un tasso di abitazioni sfitte inferiore all'1 per cento per un periodo superiore ai due anni, la disdetta del contratto di locazione deve essere giustificata da gravi motivi.
Begründung
Indipendentemente dal bene in questione, in caso di penuria i meccanismi che regolano il mercato subiscono delle distorsioni. Ciò vale anche per il mercato dell'alloggio. Infatti, in condizioni di penuria di alloggi, in caso di disdetta del contratto di locazione i locatari vengono a trovarsi in una posizione di maggiore vulnerabilità, determinata dalla difficoltà di reperire un alloggio a condizioni che siano compatibili con il loro reddito. Molti locatori, nell'intento di aumentare la redditività dei loro immobili, approfittano della situazione di penuria per disdire il contratto di locazione e riaffittare l'alloggio a un prezzo più alto. Sul piano statistico è peraltro attestato che in situazioni di penuria il numero delle disdette ordinarie aumenta.
In situazioni di penuria si assiste a un moltiplicarsi di disdette per motivi economici, peraltro ammesse dal Tribunale federale, ma anche di disdette motivate in modo pretestuoso o menzognero. In queste condizioni, quando il mercato locale conosce una penuria duratura, risulta opportuno rafforzare la protezione dei locatari. Lo strumento più adeguato è dato dall'introduzione nel dispositivo legale ordinario di una disposizione applicabile al momento in cui e là dove la situazione di penuria colpisce un determinato cantone o comune.
Va rilevato che l'applicazione di norme, limitate alle situazioni di penuria e a taluni cantoni, è già prevista in materia di locazione, segnatamente all'articolo 270 capoverso 2 CO.