12.3530 · Interpellanza · 2012-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La risposta del Consiglio federale alle mie domande sulla riorganizzazione dell'Ufficio federale della migrazione (Ip. 12.3048) non mi soddisfa appieno. A suo parere è tutto in ordine, mentre stando alle persone che hanno a che fare con l'UFM la situazione è ben diversa. Invito (invitiamo) pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Nei casi Dublino evidenti, quanto tempo occorre per effettuare gli allontanamenti?
2. Perché tali allontanamenti durano tanto a lungo nella prassi?
3. Secondo un rilevamento effettuato dalla Confederazione nel 2011, su scala nazionale mancano circa 200 posti per la carcerazione in vista del rinvio coatto. Manifestamente i cantoni non dispongono delle risorse necessarie ad approntarli. Il Consiglio federale come intende affrontare e risolvere questo problema insieme ai cantoni?
4. Che cosa ne pensa della possibilità di predisporre posti di carcerazione in vista del rinvio coatto sovracantonali o regionali?
5. Come giudica la possibilità di vincolare gli accordi di riammissione a contropartite quali per esempio trattati commerciali o contributi per l'aiuto allo sviluppo?
6. È inaccettabile che vi siano richiedenti l'asilo provenienti dal Ruanda "ammessi provvisoriamente" in Svizzera da 20 anni. Il Ruanda ha presentato una richiesta di perseguimento penale in via sostitutiva, che nel 2009 il DFGP ha trasmesso per esame all'ufficio dell'uditore in capo. Perché l'esame di una richiesta dura tre anni? Quando è prevista una risposta e quante richieste di questo tipo sono ancora pendenti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel 2011 sono trascorsi in media 65,8 giorni dal passaggio in giudicato di una decisione di non entrata nel merito fino al trasferimento dell'interessato nel Paese competente per la procedura d'asilo secondo l'accordo di associazione a Dublino.
2. In linea di massima la durata della fase esecutiva nei cantoni competenti per l'esecuzione degli allontanamenti secondo gli articoli 46 della legge sull'asilo e 69 della legge federale sugli stranieri varia considerevolmente e dipende in particolare dall'organizzazione interna, dalle risorse in termini di personale e dai posti di detenzione disponibili. Inoltre, vari motivi possono ritardare i trasferimenti Dublino, quali ad esempio la sparizione della persona tenuta a partire dopo il passaggio in giudicato della decisione, il diverso ordine di priorità attribuito ai casi nei cantoni competenti, le modalità di trasferimento definite dai Paesi di destinazione o la limitazione del numero di persone da rinviare da parte delle compagnie aeree.
3. Nell'ambito della corrente revisione parziale della LStr, il Consiglio federale intende reintrodurre una base legale sulla partecipazione finanziaria della Confederazione alla costruzione di penitenziari cantonali per la carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri. La procedura di consultazione è stata avviata il 27 giugno 2012. Anche il Consiglio nazionale ha deciso una corrispondente base legale nell'ambito della revisione corrente della legge sull'asilo (10.052).
4. Alla luce delle competenze esecutive, il Consiglio federale è contrario all'istituzione, da parte della Confederazione, di penitenziari sovracantonali per la carcerazione amministrativa, in particolare perché la Confederazione non dispone di autorità proprie abilitate ad esercitare la coercizione di polizia nel settore degli stranieri per garantire l'esecuzione degli allontanamenti. I cantoni hanno tuttavia la possibilità di unirsi, stipulando concordati, per istituire penitenziari sovracantonali regionali per la carcerazione amministrativa.
5. In linea di massima il Consiglio federale è favorevole a vincolare la politica estera in materia di migrazione ad altri ambiti della cooperazione bilaterale; tale possibilità non deve tuttavia seguire schemi rigidi: va sempre vagliata individualmente e alla luce delle circostanze attuali e concrete, e impiegata nell'interesse generale della Svizzera. Il Consiglio federale ha incaricato tutti i dipartimenti di tenere in debita considerazione, nei loro contatti internazionali, gli interessi svizzeri in termini di politica migratoria, invitandoli a contribuire, all'occorrenza, alla formulazione e all'attuazione di una posizione globale coerente della Svizzera.
6. L'Ufficio federale della migrazione verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora adempiute. Attualmente soltanto 26 cittadini ruandesi sono ammessi provvisoriamente in Svizzera; nessuno di essi lo è da 20 anni. La maggior parte delle ammissioni provvisorie per il Ruanda è stata decisa tra il 2005 e il 2011.
Nel 1999 l'ufficio dell'uditore in capo ovvero la giustizia militare ha avviato un procedimento penale (assunzione provvisoria delle prove) nei confronti di un cittadino ruandese per eventuali crimini di guerra. Il procedimento è stato abbandonato nel 2005 per mancanza di prove. Anche una domanda di estradizione presentata dal Ruanda nel 2008 non è stata ritenuta dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) una base sufficiente per l'estradizione. In particolare, non erano chiari i reati di cui era accusata la persona perseguita. Rifiutando l'estradizione, l'UFG ha tuttavia segnalato al Ruanda la possibilità di chiedere alla Svizzera un perseguimento in via sostitutiva. Nel 2009 il Ruanda ha presentato una richiesta in merito annunciando nuovi mezzi di prova, richiesta che l'UFG ha inoltrato per esame al competente ufficio dell'uditore in capo. Tuttavia, nonostante la presa di contatto formale immediata con le autorità ruandesi e gli accertamenti effettuati dalle competenti autorità inquirenti svizzere sia in Ruanda sia presso la Corte penale internazionale di Arusha, non sono state finora presentate né trovate in loco nuove prove in base alle quali sarebbe accettabile, in termini di Stato di diritto, portare avanti il procedimento.
Risposta del Consiglio federale.