13.3035 · Interpellanza · 2013-03-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Dal 1° gennaio di quest'anno, l'articolo 9 della legge sulla promozione della cultura impone all'Ufficio federale della cultura e a Pro Helvetia di versare il 12 per cento degli aiuti finanziari alle casse pensioni degli operatori culturali beneficiari di tali aiuti. Taluni cantoni e città svizzeri hanno adottato o adotteranno prossimamente disposizioni simili.
In fatto di previdenza per la vecchiaia, gli artisti e gli altri operatori culturali sono penalizzati rispetto agli impiegati che ricevono regolarmente un salario. Nella maggior parte dei casi, infatti, il datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi previdenziali poiché il rapporto d'impiego è di durata limitata e le rimunerazioni versate sono di modesta entità.
Il Consiglio federale ha nondimeno preso coscienza del problema e, con l'adozione dell'articolo 1k dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ha previsto la possibilità di cumulare la durata degli impieghi svolti al servizio del medesimo datore di lavoro qualora questa sia complessivamente superiore a tre mesi, così da assoggettare all'assicurazione obbligatoria il salariato in questione.
Per quanto concerne il primo pilastro, l'articolo 34d OAVS impone il versamento dei contributi anche qualora il salario determinante non superi i 2300 franchi all'anno.
Di fatto sono tuttavia molto pochi gli operatori culturali che versano contributi a una cassa pensioni: una volta in pensione, la maggior parte degli operatori può dunque contare unicamente sulla rendita AVS. Va nondimeno sottolineato che numerosi datori di lavoro, segnatamente quelli del settore teatrale, si sono affiliati a una cassa previdenziale, cui versano contributi su ogni franco di stipendio versato. Le cinque casse di questo tipo presenti in Svizzera (quattro delle quali nella Svizzera tedesca) hanno dato vita alla rete Previdenza Cultura.
Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale:
1. Prevede di avvalersi della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3 LPP e assoggettare all'assicurazione obbligatoria gli operatori culturali indipendenti?
2. Pensa di disciplinare, com'è suo diritto, l'obbligo assicurativo delle professioni di cui all'articolo 2 capoverso 4 LPP e assoggettare gli operatori culturali dipendenti al secondo pilastro sin dal primo franco guadagnato, anche a costo di adeguare l'aliquota di contribuzione?
3. Prevede di assoggettare alle assicurazioni sociali le borse e i premi assegnati agli operatori culturali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non prevede di assoggettare all'assicurazione obbligatoria gli operatori culturali indipendenti secondo l'articolo 3 della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), dato che nessuna organizzazione professionale ha mai presentato una richiesta in tal senso e che questa misura sarebbe possibile solo se gli operatori culturali fossero in maggioranza membri dell'organizzazione professionale richiedente. Inoltre, l'assoggettamento obbligatorio non è necessario, in quanto esiste già la rete Previdenza Cultura, la quale offre soluzioni di previdenza più favorevoli agli operatori culturali rispetto a un obbligo assicurativo limitato al minimo LPP.
2. Finora il Consiglio federale ha disciplinato l'obbligo assicurativo dei lavoratori con rapporti di lavoro di durata limitata conformemente all'articolo 2 capoverso 4 LPP, emanando l'articolo 1k dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), che prevede la possibilità di cumulare la durata degli impieghi di breve durata per agevolare l'accesso all'assicurazione LPP, nonché l'articolo 2 OPP 2 sulla fornitura di personale a prestito (v. anche il rapporto sulla previdenza professionale dei lavoratori atipici - in francese e in tedesco - del 2008 e il rapporto "La sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera" del 2007). Inoltre, l'Assemblea federale ha già trattato la questione della previdenza degli operatori culturali, giungendo all'emanazione dell'articolo 9 della legge sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1; v. anche la mozione della CSEC-N 08.3448, "Sicurezza sociale per le professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata", e la mozione della CSEC-S 09.3469, "Sicurezza sociale per le professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata", respinte dal Parlamento). Né l'Assemblea federale né il Consiglio federale hanno voluto introdurre nella LPP categorie professionali specifiche, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, senza privilegiare un determinato settore in particolare. Per quanto concerne la possibilità di un obbligo assicurativo generale sin dal primo franco guadagnato, questo risulterebbe troppo oneroso. Per le misure esaminate nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, si veda di seguito.
3. Nell'ambito dell'AVS, i contributi alla produzione culturale (borse, ecc.) sono soggetti all'obbligo contributivo, se rappresentano un reddito da attività lucrativa del beneficiario. Il 1° gennaio 2009, il Consiglio federale ha infatti modificato in tal senso l'articolo 6 capoverso 2 lettera g OAVS (RS 831.101), limitando i casi d'esonero fino ad allora vigenti alle sole prestazioni per la formazione e il perfezionamento. Tuttavia, i sussidi per la realizzazione di opere che si limitano a coprire le spese di esecuzione e non implicano contributi alle spese di sussistenza dell'operatore culturale non costituiscono una remunerazione per la sua attività, bensì un'indennità per le spese sostenute, che non è soggetta all'obbligo contributivo. Per quanto concerne i premi assegnati agli operatori culturali, essi possono, a seconda dei casi, rappresentare una vera e propria remunerazione per l'attività lucrativa ed essere quindi soggetti all'obbligo contributivo, oppure limitarsi al riconoscimento di una prestazione straordinaria ed esserne in tal caso esonerati.
Un altro miglioramento nel primo pilastro è risultato dal fatto che, dal 1° gennaio 2010, per tutte le professioni culturali di cui all'articolo 34d OAVS vige l'obbligo di versare contributi AVS/AI/IPG e all'assicurazione contro la disoccupazione sin dal primo franco guadagnato (in quest'ultimo ambito la situazione degli operatori culturali è migliorata anche perché ora, in virtù dell'art. 12a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.02; il periodo di contribuzione è moltiplicato per due per i primi 60 giorni civili di un contratto di durata determinata e non più per i primi 30 come in precedenza). Per quanto riguarda gli operatori culturali indipendenti, anch'essi sono assicurati nel primo pilastro.
In materia di previdenza professionale, il Consiglio federale invita i cantoni e i comuni a rifarsi al modello dell'articolo 9 LPCu.
Considerate le varie misure sopra citate e l'esistenza della rete Previdenza Cultura, il Consiglio federale non prevede di adottare ulteriori misure specifiche per gli operatori culturali. Tuttavia, nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, saranno esaminate misure per migliorare l'assicurazione LPP per i lavoratori a tempo parziale, con un reddito modesto o con più datori di lavoro, il che avrà effetti positivi anche per numerosi operatori culturali (v. mozione della CSSS-N 12.3974, "Previdenza dei lavoratori con più datori di lavoro o con un reddito modesto").
Risposta del Consiglio federale.