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14.3136 · Interpellanza · 2014-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Uli Hoeness è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere dal Landsgericht di Monaco II per sottrazione d'imposta pari ad almeno 28,5 milioni di euro. A ciò si aggiungono le imposte arretrate e le multe. Hoeness ha accettato la sentenza. La sottrazione d'imposta è avvenuta per mezzo del denaro che è stato depositato in Svizzera nella banca Vontobel.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande sul caso Hoeness e sulla sua connessione con la Svizzera:

1. Uli Hoeness ha sperato troppo a lungo nell'imposta liberatoria prevista dalla Svizzera e dalla Germania e mai realizzata per via dell'opposizione del Bundesrat tedesco. Stando a quanto riportano i media, per "lavarsi la coscienza" Hoeness avrebbe quindi dovuto pagare solo circa 6 milioni di euro invece dei 50 fino 100 milioni di franchi che si prospettano in base alle informazioni attuali. E per giunta sarebbe pure rimasto nell'anonimato. Anche gli accordi sull'imposta liberatoria tra Regno Unito e Austria causano simili perdite fiscali e di imposte arretrate come sarebbe successo per il caso Hoeness?

2. Le banche sottostanno all'obbligo di diligenza. Per quanto riguarda il caso Hoeness, è possibile che la banca Vontobel si sia resa colpevole di violazione dell'obbligo di diligenza? Nel caso in cui la banca Vontobel sia stata complice della sottrazione d'imposta, dove e da chi sarà punita?

3. Quale lezione ha tratto il Consiglio federale dal caso Hoeness riguardo alla strategia di emersione del denaro non dichiarato e alla politica sull'imposta liberatoria? Il Consiglio federale come giudica al giorno d'oggi questo anonimo "commercio delle indulgenze" a favore degli evasori fiscali che il PS svizzero combatte da sempre?

4. Se trasportiamo il caso Hoeness in Svizzera, quale sarebbe stato il grado della pena e il recupero d'imposta per l'importo in questione?

5. Per gli Stati e per l'economia reale quali sono le conseguenze della speculazione sulle valute? Come si può arrestare questo fenomeno?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dopo la conclusione delle convenzioni sull'imposizione alla fonte con il Regno Unito e l'Austria, per la regolarizzazione del passato i clienti bancari di questi Stati hanno la scelta tra due varianti: possono autorizzare la loro banca svizzera a comunicare allo Stato di domicilio dati relativi alla relazione bancaria e versano eventuali imposte dovute stabilite in seguito dalle rispettive autorità fiscali oppure attraverso la banca possono attuare (anonimamente) un pagamento unico calcolato su base forfettaria. Per il Regno Unito questa imposta ammonta dal 21 al 41 per cento del valore patrimoniale, mentre è del 15 fino al 38 per cento nel caso dell'Austria. Si può supporre che gli Stati contraenti non avrebbero approvato una forma di pagamento unico che in confronto all'imposizione a posteriori avrebbe provocato per loro perdite fiscali sproporzionate.

2. La legge sulla vigilanza dei mercati finanziari non statuisce alcun obbligo diretto di rispettare il diritto estero. Tuttavia se una banca svizzera viola il diritto estero può contravvenire all'esigenza di garantire un'attività irreprensibile o una gestione dei rischi adeguata e incorrere nelle misure di vigilanza della FINMA. Le banche sottostanno inoltre alla Convenzione dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 08). Quest'ultima vieta l'assistenza attiva all'evasione fiscale e atti simili, intesi in particolare come il rilascio alla parte contraente o ad autorità nazionali ed estere di attestazioni incomplete o che in altro modo possono indurre in errore. Le violazioni vengono valutate dalla commissione di sorveglianza istituita dall'ASB e gli autori possono incorrere in una pena convenzionale che può elevarsi fino a 10 milioni di franchi. La commissione di sorveglianza informa la FINMA in merito alle sue decisioni.

3. Nel mese di giugno del 2013, il Consiglio federale ha deciso di collaborare attivamente in seno all'OCSE allo sviluppo dello scambio automatico di informazioni come futuro standard globale. I lavori sono ora in fase avanzata. Per i clienti di Stati con i quali per il momento non è possibile concludere una convenzione sullo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale proporrà regolamentazioni volte a garantire la conformità sotto il profilo fiscale.

4. In Svizzera la sottrazione dell'imposta sul reddito viene punita con una multa. Se tuttavia per la sottrazione vengono utilizzati documenti falsi (frode fiscale), è allora prevista anche la pena detentiva o pecuniaria. Nel caso della prima autodenuncia esente da pena vengono riscosse a posteriori solo le imposte dovute per gli ultimi 10 periodi fiscali. Il loro importo è determinato dall'afflusso patrimoniale e, a causa della progressione, dalla ridistribuzione del reddito sui periodi fiscali. Per la determinazione del ricupero d'imposta è determinante soltanto l'afflusso patrimoniale derivante dal reddito imponibile e non eventuali utili da capitale esenti da imposta. Inoltre sono dovuti anche interessi di mora. Se le condizioni per un'autodenuncia esente da pena non sono soddisfatte, oltre alla procedura di ricupero d'imposta viene avviato anche un procedimento penale. In questo caso l'eventuale multa viene stabilita principalmente commisurandola alla colpevolezza dell'autore. Per stabilire quest'ultima sono decisivi il modo di procedere dell'autore e l'entità dell'imposta sottratta nonché la valutazione volta a stabilire se il reato è stato commesso intenzionalmente o per negligenza.

5. Il mercato delle divise rappresenta, con una cifra d'affari giornaliera a livello mondiale di circa 5300 miliardi di dollari statunitensi nel 2013, il mercato finanziario più grande. Questo elevato volume commerciale, al quale possono contribuire anche operazioni speculative, produce un mercato efficiente con una struttura dei costi a bassa incidenza da cui dipendono la Svizzera e in particolare l'economia reale nazionale con il suo forte orientamento all'esportazione. In considerazione del notevole volume commerciale e della liquidità dei mercati di divise internazionali, le speculazioni in tale ambito da parte di singole persone non hanno alcuna influenza sulla determinazione dei prezzi.

Risposta del Consiglio federale.

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