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14.3223 · Mozione · 2014-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un disegno che integri il Codice penale come segue:

1. Chiunque arruola persone per servire gli interessi di una potenza estera nell'ambito di un'organizzazione militare o paramilitare, invia persone in tali organizzazioni o vi presta personalmente servizio è punito con una pena detentiva fino a cinque anni.

2. Il tentativo è punibile.

Begründung

Jihadisti svizzeri sono a più riprese saliti alla ribalta della cronaca. Sono stati addestrati al terrorismo e hanno combattuto in Siria, Somalia, Afghanistan o in Iraq. In caso di ritorno in Svizzera, tali combattenti terroristi sono considerati particolarmente pericolosi, in quanto sono ancora più radicalizzati, hanno acquisito esperienza sul campo di battaglia e non esitano a ricorrere alla violenza e al terrore anche in Svizzera. Occorre porre fine a tale situazione. Chi vuole tornare deve essere punito duramente. Solo così è possibile impedire a un numero ancor più elevato di combattenti terroristi, indipendentemente dalla loro cittadinanza, di soggiornare in Svizzera.

Attualmente è vietato prestare servizio in un'istituzione che appartiene o è aggregata all'esercito di un determinato Paese. Ciò comprende non soltanto il servizio militare "al fronte", bensì anche quello in retroguardia se l'istituzione appartiene, sul piano organizzativo, all'esercito e se le unità attive sottostanno alla catena di comando militare.

La nozione di servizio militare straniero non comprende soltanto il mercenarismo, bensì anche il servizio militare in generale, e quindi anche quello in unità di lotta di partiti, in formazioni di volontari, in movimenti clandestini militarmente organizzati. Attualmente è determinante se l'autore sottostà alla catena di comando militare.

Le autorità necessitano urgentemente di strumenti chiari e certi per procedere contro i combattenti terroristi. Non si giungerà mai a una condanna senza estendere l'applicabilità del divieto del mercenarismo. Non basta punire il tentativo. Nel caso specifico è difficile determinare se una persona sottostà o no a una catena di comando militare. Ogni imputato negherà di essere stato subordinato a un'autorità e sosterrà di aver combattuto volontariamente e per convinzione personale. Non è chiaro in quali circostanze i gruppi terroristici e di opposizione rientrano nella fattispecie. Occorre pertanto una precisazione e un inasprimento della legge.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La disposizione di cui all'articolo 94 del Codice penale militare (CPM) riguardante il servizio militare straniero prevede un ampio campo di applicazione: oltre a punire uno svizzero che si arruola in un esercito straniero, la norma penale contempla anche chi lo arruola. Il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili. Come correttamente indicato dall'autore della mozione, sono incluse anche le prestazioni di sostegno fornite in retroguardia. La disposizione si estende ben oltre il mercenarismo. L'articolo 94 CPM si applica inoltre a tutti i civili (art. 3 cpv. 1 n. 7 CPM). L'arruolamento di uno svizzero può essere compiuto da chiunque, indipendentemente dalla sua cittadinanza. La disposizione è applicabile anche a formazioni destinate alla conduzione della guerra, ma non riconosciute quali truppe regolari dal diritto internazionale.

L'autore della mozione pone l'accento sui combattenti terroristi e sul loro reclutamento nonché sulla partecipazione a organizzazioni terroristiche. Tali organizzazioni possono essere, nel singolo caso, destinate alla conduzione della guerra, cosicché l'articolo 94 CPM è applicabile. Nei casi in cui la partecipazione all'organizzazione non va considerata un arruolamento in un servizio militare estero, gli interessati sono contemplati, indipendentemente dalla loro cittadinanza, dalle fattispecie del diritto penale generale, in particolare dai reati contro la vita e l'integrità personale, contro la libertà, dai reati di comune pericolo nonché da quelli contro la pace pubblica. Nel presente contesto, nel caso di reati contro la pace pubblica occorre rinviare soprattutto agli atti preparatori punibili (art. 260bis del Codice penale, CP) e alla fattispecie dell'organizzazione criminale (art. 260ter CP). Sia l'adesione a sia l'arruolamento di persone per un'organizzazione terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP sono punibili come partecipazione o sostegno all'organizzazione. Per la costituzione di un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP non sono necessarie una struttura gerarchica e una struttura di comando militare o paramilitare.

Ai fini della lotta contro il reclutamento e la formazione di terroristi, l'11 settembre 2012 il Consiglio federale ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo. In vista della ratifica e dell'attuazione della convenzione è attualmente vagliata l'introduzione di una o varie disposizioni penali che puniscano gli atti preparatori del terrorismo, attribuendo particolare importanza, come per ogni esame dell'anticipazione della punibilità, a una definizione chiara del comportamento punibile.

La punibilità proposta nella mozione è ampiamente coperta dal diritto vigente. L'opportunità di disposizioni penali supplementari contro il reclutamento e la formazione di terroristi è vagliata nell'ambito dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.