Un procedimento per violenza domestica può essere sospeso soltanto nel caso di autori non recidivi
15.4000 · Mozione · 2015-09-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 55a del Codice penale affinché la sospensione del procedimento per violenza nella relazione di coppia sia possibile soltanto in caso di autori non recidivi.
Begründung
Dal 2004 i reati quali le lesioni semplici sono perseguiti d'ufficio se commessi dal coniuge o dal partner. Nel contempo è stata introdotta la possibilità di sospendere per sei mesi il procedimento su richiesta della vittima. Se in questo periodo la vittima non revoca il consenso alla sospensione, il procedimento è archiviato. Le basi legali necessarie sono pertanto disponibili e la situazione particolare delle vittime di violenza domestica è presa sul serio.
È comprensibile che una vittima voglia dare una seconda opportunità all'autore con cui intrattiene una stretta relazione. Chi non coglie tale opportunità non va più trattato con i guanti. Spesso la violenza domestica non resta un episodio isolato. Un procedimento deve poter essere sospeso soltanto nel caso di autori non recidivi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 7 ottobre 2015 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza. L'avamprogetto mira a integrare in maniera mirata nel diritto civile e penale le vigenti disposizioni contro la violenza domestica e lo stalking, migliorando la protezione delle vittime di violenza.
Nel quadro del diritto penale vanno attuate le conclusioni tratte dal rapporto del Consiglio federale in adempimento della mozione Heim 09.3059, "Arginare la violenza domestica". Il rapporto esamina approfonditamente la prassi di abbandono dei procedimenti per violenza nella relazione di coppia, considerando anche la richiesta avanzata nella mozione Keller-Sutter 12.4025, "Proteggere meglio le vittime di violenza domestica". In concreto, il Consiglio federale propone di modificare l'articolo 55a del Codice penale (RS 311.0) e la corrispondente disposizione del Codice penale militare (RS 321.0), affinché la decisione sulla sospensione o prosecuzione del procedimento penale non dipenda più soltanto dalla volontà della vittima. Inoltre, quest'ultima deve essere sentita prima dell'abbandono definitivo del procedimento.
In particolare, il procedimento per violenza in una relazione di coppia non potrà più essere sospeso se si sospettano ripetuti episodi di violenza: se l'imputato è già stato condannato definitivamente per un reato contro la vita e l'integrità personali, la libertà o l'integrità sessuale e commette un reato di questo tipo nei confronti del partner attuale o precedente, il procedimento deve infatti imperativamente essere portato avanti. Il Consiglio federale tiene pertanto già conto della richiesta avanzata nella mozione. Il suo avamprogetto va addirittura oltre quanto chiesto dall'autrice della mozione: se il primo procedimento per violenza in una relazione di coppia non si è concluso con una condanna, bensì con un abbandono, l'autorità può tenerne conto al momento di decidere in merito alla sospensione. Alla luce dello stadio avanzato dei lavori legislativi la mozione risulta pertanto superflua.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.